CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10948/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n.–ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5564/14, emessa in data 9 settembre 2014 e pubblicata in data 28 ottobre 2014, non notificata. Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con l'avviso di accertamento originariamente impugnato l'Agenzia delle entrate ha effettuato due riprese, relativamente all’anno di imposta 1 aprile 2005-31 marzo 2006: -in primo luogo, ha negato la deducibilità dall'imponibile Ires e Irap di una parte dei compensi versati dalla società a DG Usa in forza di un contratto di service e precisamente: a) della quota corrispondente al riaddebito del margine di ricarico (mark up); b) dei costi di alcuni servizi (in particolare ha riconosciuto i costi per commercial sales, executive, executive consultant, advertising Madison sales, advertising all other, advertising [OSCURATO:PERSONA] e non gli altri); - in secondo luogo, ha negato la deducibilità dei corrispettivi versati da [OSCURATO:PERSONA].r.l. a DG Usa in forza di un contratto denominato supply agreement. 2. La società ha proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo ha rigettato. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia ha accolto in parte l’appello, annullando la ripresa relativa ai costi sostenuti per il supply agreement ; in relazione al service agreement, ha confermato la ripresa dei costi ritenuti indeducibili ma ha annullato l’avviso laddove non aveva riconosciuto la deducibilità delmargine di ricarico sui costi deducibili. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso affidato a nove motivi. Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197. Il PG ha depositato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: La rilevanza di alcune delle questioni di diritto sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza. P.Q.M. rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza e rin