CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40555/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo con ordinanza assunta in data 19.11.2019 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione custodiale sofferta in relazione ad una contestazione di estorsione, aggravata da finalità mafiose, contestazione da cui veniva assolto dal Tribunale di Palermo in data 16.12.2015. 2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, assume che ricorreva la condizione impeditiva alla riparazione in quanto il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di dolo o colpa grave, attesa la condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] prima dell'applicazione della misura cautelare. Era infatti emerso che l'ANGHILERI, individuato quale autore di un furto nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] era stato oggetto di richieste di restituzione della refurtiva da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e da parte di alcuni soggetti, gravitanti in ambito associativo malavitoso, cui il [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto per risalire all'autore del reato. LANGHILERI infine era stato sottoposto a pestaggio per ottenere la restituzione della refurtiva. Assume la Corte di Appello che, sebbene non risultasse accertato, sulla base del materiale acquisito, che fosse stato il [OSCURATO:PERSONA] a organizzare la spedizione contro il presunto autore del furto, né ad ordinarne il pestaggio, era certamente caratterizzata da imprudenza la richiesta da questi avanzata a soggetti collegati ad ambienti malavitosi di individuare il soggetto da cui ottenere la restituzione della refurtiva, anche in considerazione della portata criminale del ricorrente, essendo prevedibile che la ricerca avrebbe potuto sfuggire alla sfera di controllo del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la quale deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli argomenti spesi dalla corte di appello per escludere il diritto al beneficio, in considerazione del fatto che il ricorrente si era limitato ad attivarsi per fare valere un proprio diritto e che dal contenuto delle intercettazioni telefoniche acquisite non solo emergeva che egli era del tutto estraneo al pestaggio della persona offesa realizzato con lo scopo di risalire alla refurtiva, ma addirittura che aveva palesato contrarietà alla violenza e timore per le conseguenze che un tale fatto potesse pregiudicare la sua posizione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2.In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637).3. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664). 3.1 Ancora più recentemente il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.IV, 23.4.2015 n.33830). All'uopo deve essere ribadita la giurisprudenza del S.C. che impone al giudice della riparazione di valutare la colpa grave in relazione a condotta potenzialmente idonea a indurre in errore l'autorità giudiziaria con specifico riferimento al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.4, 23.4.2015, Dentice, Rv.264318) o comunque in relazione a condotta potenzialmente idonea a sostenere una misura cautelare detentiva (sez.4, 29.5.2014, Agostino, Rv.260306), come nel caso in cui dall'esame degli atti investigativi emerga il coinvolgimento del ricorrente in episodi diversi, ma della stessa specie per cui risulta adottato il titolo cautelare (sez.IV, 26.9.2017, D'Urso, Rv.271039). 4. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto conformato tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente. Coerentemente a detto enunciato ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 I comma ultima parte c.p.p., tutti gli aspetti della condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] in coincidenza con i provvedimenti adottati nei suoi confronti in sede di indagine, considerando la portata gravemente indiziante costituita dalle dichiarazioni dei soggetti cui il [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto per acquisire informazioni sul furto che aveva subito nella propria abitazione, onde rientrare in possesso dei valori in oro sottratti e, dal pestaggio cui era stato sottoposto l'autore del furto. Il giudice della riparazione rilevava che il ricorrente sapeva o doveva prevedere che, in considerazione della portata criminale e prossima ad ambienti mafiosi dei soggetti cui lo stesso si era rivolto per risalire all'autore del reato, l'incarico avrebbe potuto essere adempiuto, in aderenza ai metodi e alle finalità proprie dell'ambito di riferimento, anche con atteggiamenti violenti, intimidatori e ricattatori. 4.1 Sotto un primo profilo pertanto il giudice della riparazione ha fatto corretta applicazione dei principi del giudizio riparatorio in materia di colpa ostativa alla riparazione, desunta da un comportamento che ha evidenziato la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di muoversi all'interno di un contesto criminale, sia per limitare il pregiudizio subito in ragione del furto perpetrato nei suoi confronti, sia motivato dall'esigenza, pure avendo sporto regolare denuncia, di pervenire alla individuazione dei rei e alla restituzione della refurtiva ricorrendo a canali non istituzionali per evitare la dispersione dei beni sottratti. In tale contesto costituiva una necessità per il [OSCURATO:PERSONA] il ricorso a soggetti che, proprio per la vicinanza con l'ambiente malavitoso, erano in grado di operare con maggiore incisività e rapidità, al fine di impedire che l'autore del reato si sbarazzasse della refurtiva così da renderne più difficile il recupero, accettando pertanto il rischio di iniziative individuali trasbordanti i limiti della legalità (sui profili di connivenza ritenuti integrare ipotesi di colpa grave preclusiva della riparazione sez.4, 19.2.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139).5. Il ragionamento seguito dalla corte territoriale si pone peraltro in linea con i principi enunciati da questa Corte anche sotto un diverso profilo e cioè in accordo con la giurisprudenza del S.C. che impone al giudice della riparazione di valutare la colpa grave, preclusiva del diritto alla riparazione, in relazione a condotta potenzialmente idonea a indurre in errore l'autorità giudiziaria con specifico riferimento al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.4, 23.4.2015, Dentice, Rv.264318) o comunque in relazione a condotta potenzialmente idonea a sostenere una misura cautelare detentiva (sez.4, 29.5.2014, Agostino, Rv.260306). Nel caso in specie il giudice della riparazione ha coerentemente ravvisato gli estremi di una condotta gravemente imprudente in una azione che, sulla base di un quadro indiziario univoco e valorizzato dallo stesso giudice dell'assoluzione, risultava coerente con la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad un episodio estorsivo unitamente ad alcuni soggetti vicini a clan mafioso, comportamento del tutto idoneo, sotto il profilo causale a giustificare l'emissione del titolo cautelare in relazione all'episodio intimidatorio. 6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille. Così deci