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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 15835/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo analogo motivo dei due distinti ricorsi con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina non è consentito poiché introduce cesure di merito e cerca di aggirare la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in particolare sottolineando il riconoscimento dei due imputati da parte di una delle persone offese e la inattendibilità della parziale ritrattazione degli altri testi con motivazioni immune dai vizi dedotti; considerato che anche il secondo motivo di entrambi i ricorsi con cui si contesta l'eccessivo ,rigore del trattamento sanzionatorio e il giudizio di equivalenza tra le aggravanti e le attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la pena è stata determinata nel minimo edittale e non consentito poiché non espone le ragioni a suo sostegno e incide sulla discrezionalità dei giudici di merito che hanno motivato sul punto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore I /

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo analogo motivo dei due distinti ricorsi con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina non è consentito poiché introduce cesure di merito e cerca di aggirare la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in particolare sottolineando il riconoscimento dei due imputati da parte di una delle persone offese e la inattendibilità della parziale ritrattazione degli altri testi con motivazioni immune dai vizi dedotti; considerato che anche il secondo motivo di entrambi i ricorsi con cui si contesta l'eccessivo ,rigore del trattamento sanzionatorio e il giudizio di equivalenza tra le aggravanti e le attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la pena è stata determinata nel minimo edittale e non consentito poiché non espone le ragioni a suo sostegno e incide sulla discrezionalità dei giudici di merito che hanno motivato sul punto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore I /
Sentenza Cassazione n. 15835/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris