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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21652/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Ancona avverso la ordinanza del 15/03/2022 del Tribunale di Ancona, sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione al quarto motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava la richiesta di riesame proposta nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in data 16 febbraio 2022 che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di corruzione in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva già ritenuto sussistente il quadro gravemente indiziario con la precedente ordinanza del 7 gennaio 2022, pure applicativa della custodia domiciliare per i reati di corruzione, peculato e falso ideologico ed aveva rilevato come, pur in assenza di una specifica contestazione da parte del P.M., risultasse a suo carico uno specifico e ulteriore episodio di corruzione.

Con l'ordinanza del 16 febbraio 2022, il Giudice per le indagini preliminari -a seguito di puntuale richiesta del P.M.- riteneva sussistente il compendio gravemente indiziario anche per tale fatto causa, ravvisando altresì i pericoli di recidivanza e inquinamento probatorio, che il Tribunale, investito della richiesta di riesame, reputava sussistenti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con plurimi motivi, la violazione di legge processuale quanto:

2.1. alla ritenuta utilizzabilità delle registrazioni di conversazioni fra presenti operate da uno dei partecipi al colloquio, all'insaputa dell'altro, nonostante l'omessa trasmissione dei relativi supporti telematici;

2.2. alla omessa trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni e per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico;

2.3. alla valutazione di sussistenza del quadro gravemente indiziario;

2.4. alla valutazione di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato e alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.

3. In data 5 maggio 2022 il difensore dell'indagato ha depositato memoria difensiva.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

5. Nelle more, la misura degli arresti domiciliari è stata dapprima sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, cui è seguita infine la revoca di ogni misura con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in data 5 maggio 2022.

6. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.)L2A)

7. Con informazione scritta, pervenuta in cancelleria, è stata comunicata la sopravvenuta revoca di ogni misura cautelare nei confronti del ricorrente in data 5 maggio 2022.

Sicché, dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare allo stesso alcun effetto favorevole.

L'interesse ad ottenere una pronunzia, in sede di riesame, di appello o di ricorso per cassazione sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata, non può infatti presumersi, ma deve essere dedotto dall'indagato e il giudice ne deve valutare concretezza e attualità (Sez. 6, n. 3531 del 14/01/2009, Gervasi, Rv. 242404).

E ciò anche nell'ipotesi in cui l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli (Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Papa, Rv. 270283), evenienze nel caso di specie neppure prospettate.

D'altra parte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567-01).

8. Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 18/05/2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Ancona avverso la ordinanza del 15/03/2022 del Tribunale di Ancona, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione al quarto motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava la richiesta di riesame proposta nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in data 16 febbraio 2022 che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di corruzione in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva già ritenuto sussistente il quadro gravemente indiziario con la precedente ordinanza del 7 gennaio 2022, pure applicativa della custodia domiciliare per i reati di corruzione, peculato e falso ideologico ed aveva rilevato come, pur in assenza di una specifica contestazione da parte del P.M., risultasse a suo carico uno specifico e ulteriore episodio di corruzione. Con l'ordinanza del 16 febbraio 2022, il Giudice per le indagini preliminari -a seguito di puntuale richiesta del P.M.- riteneva sussistente il compendio gravemente indiziario anche per tale fatto causa, ravvisando altresì i pericoli di recidivanza e inquinamento probatorio, che il Tribunale, investito della richiesta di riesame, reputava sussistenti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con plurimi motivi, la violazione di legge processuale quanto: 2.1. alla ritenuta utilizzabilità delle registrazioni di conversazioni fra presenti operate da uno dei partecipi al colloquio, all'insaputa dell'altro, nonostante l'omessa trasmissione dei relativi supporti telematici; 2.2. alla omessa trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni e per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico; 2.3. alla valutazione di sussistenza del quadro gravemente indiziario; 2.4. alla valutazione di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato e alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. 3. In data 5 maggio 2022 il difensore dell'indagato ha depositato memoria difensiva. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. 5. Nelle more, la misura degli arresti domiciliari è stata dapprima sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, cui è seguita infine la revoca di ogni misura con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in data 5 maggio 2022. 6. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.)L2A) 7. Con informazione scritta, pervenuta in cancelleria, è stata comunicata la sopravvenuta revoca di ogni misura cautelare nei confronti del ricorrente in data 5 maggio 2022. Sicché, dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare allo stesso alcun effetto favorevole. L'interesse ad ottenere una pronunzia, in sede di riesame, di appello o di ricorso per cassazione sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata, non può infatti presumersi, ma deve essere dedotto dall'indagato e il giudice ne deve valutare concretezza e attualità (Sez. 6, n. 3531 del 14/01/2009, Gervasi, Rv. 242404). E ciò anche nell'ipotesi in cui l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli (Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Papa, Rv. 270283), evenienze nel caso di specie neppure prospettate. D'altra parte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567-01). 8. Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 18/05/2022 Il Consigliere estens
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