CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2025
Cassazione n. 32396/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Corte di appello di Milano del 29 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale della stessa il 30 aprile 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 44, comma 1, lett. b) del d. P. R. n. 380 del 2001 (capo A), art. 44, comma 1, lett. a) del d. P. R. n. 380 del 2001 (capo B) e art. 481 cod. pen. (capo C). Fatti commessi in Milano dal 14 aprile 2014 in poi. Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo stata l'impugnazione formulata personalmente dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, così come richiesto dall'art.613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.