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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 1956

Cassazione n. 31049/2026

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ucci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/01/1956avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generaleCinzia Parasporo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi iricorsi degli altri imputati;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata al ricorsochiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata deliberata il 6 novembre 2025 dalla Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA], che ha parzialmente riformato la sentenza di condannapronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato commesso il 31maggio 2011 (capo 2A), confermando la declaratoria di prescrizione quanto al reato dicui all’art. 416 cod. pen. per tutti gli imputati e, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], anche per ilreato di furto in abitazione sub capo 2A, mitigando il trattamento sanzionatorio perBoschetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto a quest'ultimo reato (previa concessionedelle circostanze attenuanti generiche in equivalenza rispetto alle aggravanti ritenute) eassolvendo [OSCURATO:PERSONA] (già prosciolto per prescrizione in primo grado, con pronunzia oggetto diappello dell’imputato) dai furti in abitazione di cui ai capi 2 e 3 per non aver commesso ilfatto.

In primo grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati proscioltidal reato di cui al capo 3 (furto tentato in abitazione) per prescrizione.2.

Tutti gli imputati hanno proposto ricorso avverso la decisione della Cortereggina, sviluppando motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

I ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro motivi.3.1.

Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di leggequanto al ragionamento indiziario in ordine alla responsabilità per il reato di furto inabitazione di cui al capo 2A.

Si tratterebbe, sostiene il ricorrente, di un ragionamentocongetturale, che avrebbe tratto da alcuni dati del tutto equivoci ─ richiamati ecommentati dal ricorrente ─ la dimostrazione che l’imputato avesse commesso il reatosenza, tuttavia, che vi fosse alcun elemento che lo collegasse al misfatto.3.2.

Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di leggequanto al riconoscimento della circostanza aggravante dell’utilizzo di violenza sulle cosedi cui all’art. 625, primo comma, n.2 cod. pen., in tesi non ancorata a dati certi, a fortioriladdove il personale di polizia giudiziaria escusso si era contraddetto e, all’ingressodell’abitazione depredata, non erano stati trovati segni di effrazione.3.3.

Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di leggequanto alla mancata esclusione della recidiva contestata.3.4.

Il quarto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di leggequanto al trattamento sanzionatorio.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.4.1.

Il primo, lungo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto algiudizio di penale responsabilità del ricorrente quanto al furto di cui al capo 2A.

In primoluogo, in sentenza vi sarebbe un salto logico e gli elementi indiziari sarebbero statimalamente valutati perché, anche ammettendo che gli imputati avessero organizzato latrasferta a [OSCURATO:PERSONA] per compiere un’attività illecita, niente li ricollegherebbeproprio al furto contestato. [OSCURATO:PERSONA] era stato successivamente arrestato per unfurto tentato in concorso anche con [OSCURATO:PERSONA] a danno del teatro Cilea, avvenuto a ReggioCalabria il 7 novembre 2011, non si potrebbe escludere che la trasferta di maggio fossefinalizzata a dare luogo ai necessari preparativi, trattandosi di un reato che non siimprovvisa.

Il ricorrente, in secondo luogo, contesta il ragionamento indiziario circa lasua partecipazione all’attività illecita, basato sull’identificazione nel “Tonino” menzionatonelle conversazioni intercettate, benché si tratti di un diminutivo diffusissimo e benché lasua presenza a [OSCURATO:PERSONA] il 31 maggio non sia stata accertata.

Circa la valenzaindiziaria attribuita all’assenza di traffico telefonico, la decisione avversata sarebbemanifestamente illogica nel non valutare ogni possibile causale alla base di questaevenienza e, comunque, nel ritenere che la cautela adottata fosse riconducibile al reatosub 2A e non ad altre attività illecite.

Il ricorrente, ancora, assume che il teste di p.g.Scognamiglio, contrariamente a quanto indicato in sentenza, non avesse affermato che,presso l’area di servizio, aveva avvistato anche [OSCURATO:PERSONA], sicché sarebbe unasupposizione che questi avesse viaggiato sulla Jaguar di [OSCURATO:PERSONA].Analoga illogicità affliggerebbe la sentenza impugnata quanto alla valorizzazionedei rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], sia perché non vi era dimostrazione che essi avesseroavuto ad oggetto il furto in contestazione, sia perché i lavori presso l’appartamentodepredato erano durati oltre un anno e non avevano visto coinvolto solo [OSCURATO:PERSONA], ma anchemolte altre persone.Il ricorrente, infine, enumera le carenze del materiale indiziario, lamenta una sortadi inversione dell’onere della prova e insiste sulla possibilità alternativa che la trasfertacalabrese fosse legata alla necessità di pianificare il furto al teatro Cilea.Il ricorso indulge, infine, sulla datazione dell’intercettazione, inizialmente collocatail 29 novembre 2011 (data in cui [OSCURATO:PERSONA] era detenuto) e poi retrodatata al 28 maggio2011, sulla base del riferimento allo svolgimento di una certa partita di calcio, ma senzache fosse stata disposta perizia circa il contenuto della captazione.4.2.

Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di leggequanto alla mancata esclusione della recidiva contestata, che sarebbe in contraddizionecon la valorizzazione positiva della condotta post factum sulla cui base erano statericonosciute le circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso affronta altresì il giudizio dibilanciamento, contestando che esso si sia risolto in termini di prevalenza.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] conta tre motivi.5.1.

Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di leggequanto alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di associazione perdelinquere per cui la Corte di appello aveva già escluso che vi fossero gli estremi per unproscioglimento nel merito, invocato dall’imputato presentando appello contro la sentenzadi proscioglimento per prescrizione emessa in primo grado.5.2.

Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di leggequanto alla partecipazione del ricorrente al delitto di associazione per delinquere.5.3.

Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di leggequanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente con riferimento al reato di cuiagli artt. 624-bis e 625 cod. pen. sub capo 2A, per cui vi era stato proscioglimento già inprimo grado per prescrizione, ma che la Corte di appello ha esaminato funditus inrelazione alle posizioni degli altri imputati.

Nessun elemento consente di ricollegare ilreato agli imputati tutti e in particolare al [OSCURATO:PERSONA], che non era più entrato nell’appartamentodopo la conclusione dei lavori e che non risulta avere avuto contatti con gli imputati trannequello del 31 maggio 2011, indiscutibilmente tardivo ove lo si volesse considerare unasegnalazione sull’appartamento.6.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi.6.1.

Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di leggequanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. innanzitutto per il reato dicui all’art. 416 cod. pen., per cui l’imputato aveva beneficiato della prescrizione fin dalprimo grado.

La Corte di appello, benché specificamente sollecitata con l’atto di appello,avrebbe dedicato alla fattispecie associativa solo poche righe.

A favore delproscioglimento militerebbe l’assenza di contatti accertati di valore indiziante con gli altripresunti sodali, l’assenza del ricorrente dalle intercettazioni, la sua estraneità ai reati dicui ai capi 3 e 4 e la sua assoluzione dal reato sub

2. Il ricorrente, ancora, parzialmentein linea con il ricorso Mastergiovanni, si sofferma analiticamente sugli elementi indiziariesaltati dalla Corte di appello per smentirne la rilevanza quanto al reato di cui al capo 2A.6.2.

Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di leggequanto alla mancata esclusione della recidiva contestata e alla contraddizione insita nelcoevo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati.2.

Per chiarire le conseguenze processuali dell’odierna decisione occorreschematizzare l’intricato percorso finora seguito dal processo.A tutti gli imputati oggi ricorrenti era contestato:- il reato di cui all’art. 416 cod. pen. per essersi associati tra loro e con altri soggetti(oggi non ricorrenti e di cui non si conosce la sorte processuale) al fine di commettereuna serie indeterminata di reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione (capo 1);- il tentato furto in una gioielleria di [OSCURATO:PERSONA] del 23 luglio 2011 (capo 2);- il reato di furto nell’abitazione dei coniugi Arena-Multari, avvenuto a ReggioCalabria il 31 maggio 2011 (capo 2A).furto in abitazione avvenuto a [OSCURATO:PERSONA] tra il 2 e il 4 agosto 2011 (capo 3).In primo grado:- tutti gli imputati erano stati prosciolti dall’addebito associativo per prescrizione.- [OSCURATO:PERSONA] era stato prosciolto per prescrizione anche per i reati di cui ai capi 2, 2A e3, in quanto non gli era contestata la recidiva.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti dal reato di cui al capo- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati prosciolti per prescrizione dal reato di cuial capo 3.contestare il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per i reati per cuiavevano beneficiato della prescrizione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto appello contro la decisionedi conferma della loro responsabilità per il reato di cui al capo 2A.La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto al giudizio diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa il reato 2A e circa il mancatoproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per [OSCURATO:PERSONA] (quanto ai reati di cui ai capi 1 e 2A)e [OSCURATO:PERSONA] (quanto al reato di cui al capo 1), ma ha rideterminato in mitius la pena inflittaa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concedendo loro le circostanze attenuantigeneriche in equivalenza rispetto alle aggravanti loro ascritte (ivi compresa la recidiva).La Corte di appello, infine, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 2 e 3 (già dichiaratiprescritti) per non aver commesso il fatto.2.

Ciò posto, la sentenza impugnata deve essere annullata per tutti gli imputatiquanto al reato di cui al capo 2A (anche per [OSCURATO:PERSONA] che aveva già beneficiato dellaprescrizione) e al reato di cui al capo 1 sia per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ─ che avevano propostomotivo di ricorso sul punto ─ sia per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’effettoestensivo ex art. 587 cod. proc. pen.3.

La debolezza della sentenza impugnata è legata ad un cattivo governo, attuatodalla Corte distrettuale, delle regole di valutazione della prova indiziaria come delineatedalla pluriennale giurisprudenza di questa Corte che, al fine di chiarire l’ambito valutativoin cui dovrà muoversi il giudice del rinvio, vanno di seguito richiamate.3.1.

L’indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole diesperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto daprovare (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230 – 01).Come efficacemente osservato (Sez. 1, n. 34029 del 21/6/2022) «è definibile qualeprova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in viadiretta il fatto da provare, consenta - sulla base di una operazione di raccordo intellettivoe logico tra più circostanze - di contribuire al suo disvelamento (dal fatto noto, l'indizio,si perviene alla conoscenza di quello ignoto).

L'indizio, pertanto, ha una sua autonomacapacità rappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità - e per il rappresentare unacircostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare - consenteesclusivamente di attivare nella mente del soggetto chiamato ad operare la ricostruzioneun meccanismo di inferenza logica, capace di condurre ad un accettabile risultato diconoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio».Quanto al meccanismo valutativo della prova indiziaria, esso è stato scanditoprecisamente dal legislatore, in un’ottica di cautela legata al “deficit strutturale” dicapacità dimostrativa dell’indizio (Sez. 1, n. 34029 del 2022, cit.).

A questo riguardo,occorre richiamare e ribadire il principio secondo cui «In tema di prova indiziaria, ai sensidell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti,resistenti alle obiezioni e [dotati di] capacità dimostrativa in relazione al "themaprobandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazionealtrettanto o più verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti traloro e con gli altri dati o elementi certi» (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021,Piras, Rv. 280414–01; in termini, Sez. 5, n. 2932 del 05/11/2018, dep. 2019, Zorzi, Rv.274597-01).

Il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascunoconsiderato isolatamente nella sua valenza qualitativa, va apprezzato tenendo presenteche tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale glielementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale allamolteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza.Accanto ai caratteri normativamente sanciti, la giurisprudenza di questa Corte ha poiindividuato un prerequisito dell’idoneità dimostrativa dell’indizio, ossia la sua “certezza”– quale declinazione della codificata “precisione” (Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995,Avanzini, Rv. 201517 - 01; Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, Korkaj, Rv.266882-01 − che implica la verifica processuale della sussistenza della realtà fenomenicada cui si intende trarre la dimostrazione del fatto ignoto (Sez. 5, n. 42348 del 26/09/2024,non massimata; Sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco, Rv. 242123 - 01).

Naturalmentedeve trattarsi non già di una certezza in senso assoluto e ontologico, ma di una certezzache discenda dallo scrutinio giudiziario e che esige – vedremo quanto ciò è significativonell’odierno giudizio − la puntuale verifica processuale della reale sussistenzadell'elemento al quale si intende attribuire efficacia dimostrativa del diverso fatto ignotoda provare (Sez. 1, Korkaj, cit.).3.2.

Una volta concluso il vaglio circa la corrispondenza del singolo indizio allecaratteristiche che gli sono richieste, occorre passare ad una valutazione di insieme.L’itinerario valutativo della prova indiziaria va distinto infatti in due momenti, comechiarito da Sez.

U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017-8, oltre che daSez.

U Musumeci, cit. e da Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01.Dopo il primo − diretto a vagliare i singoli indizi secondo i canoni sopra precisati – laprogressione del giudizio indiziario vede la necessità di un esame globale e unitariotendente a corroborarne la forza rappresentativa, posto che, nella valutazionecomplessiva, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimocontesto, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitariae l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale puòaffermarsi conseguita la prova logica del fatto.La concordanza deve essere «valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenzase gli stessi sul piano logico convergano o divergano» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992,dep. 1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 193003); «concordanza significa che i plurimi indizi devonomuoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi incontraddizione tra loro» (Sez. 5, n. 2932 del 2019, Zorzi, cit.).Nella seconda fase, in altri termini, l'insieme del compendio indiziario va esaminato«in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e laconfluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez.

U, n.33748 del 2005, Mannino , cit.); infatti, è solo l'esame di tale compendio, entro il qualeogni elemento è contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisivitàdegli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logicadell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico,Rv. 239789-01).

L’esame globale degli elementi certi − ha osservato Sez. 1, n. 8863 del18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 – 02, in linea con Sezioni Unite Squicciarino −serve per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato,possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato aldi là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale,sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano privedi qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturaledelle cose e della normale razionalità umana. [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 16397 del 21/02/2014,Maggi, RV. 259553-01, la molteplicità si raccorda al requisito della gravità in una sorta disistema di compensazione per cui, alla maggiore gravità di alcuni indizi, può corrispondereuna minore esigenza che detti indizi siano molteplici, mentre, all’inverso, il deficit digravità richiede che esista un maggior numero di indizi per sostenere un risultatodimostrativo.

Questa possibilità di compensazione ha però un limite, nel senso che «unamolteplicità di elementi ai quali fosse attribuibile rilevanza, non sulla base di regolecollaudate di esperienza e di criteri logico e scientifici, ma bensì ed esclusivamente invirtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personalistiche supposizioni, nonconsentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio anche nelquadro di un contesto estimativo unitario (icasticamente, si usa dire in tali situazioni, che"più zeri non fanno un'unità", aforisma che il legislatore ha canonizzato nel 2° commadell'articolo 192 c.p.p.)» (Sez.

U, Musumeci, cit.).La visione del ragionamento indiziario come doverosamente permeato dalla regola digiudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" si coglie anche nella sentenza Piras, chericorda come detta regola imponga «di pronunciare condanna quando il dato probatorioacquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili eprospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nellafattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali,ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana»(Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763-01; conf., ex plurimis, Sez. 2,n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280-01).3.3.

Non è superfluo, infine, ricordare che, una volta concluso il processo valutativodegli indizi, questi ultimi possono essere posti a raffronto con dati storici accertati, ondesaggiarne la capacità di coesistenza.

Si tratta della verifica di compatibilità con i dati dicontesto che è distinta dal ragionamento indiziario in senso stretto.4.

Ebbene, la sentenza impugnata ha attuato un metodo valutativo difformerispetto a quello che le coordinate esegetiche suddette imporrebbero, là dove ha operatouna valutazione di insieme di una serie di elementi di prova indiretta che, però,isolatamente considerati, non erano dotati del necessario requisito della gravità.La responsabilità degli imputati per il furto di cui al capo 2A è stata desuntainnanzitutto dalle anomalie della trasferta in occasione della quale [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano portato con sé i rispettivi telefoni ed avevano viaggiatocon due autovetture diverse, trasferta che è stata ritenuta diretta a [OSCURATO:PERSONA] in unarco temporale compatibile con il furto. [OSCURATO:PERSONA] ─ che pure faceva parte delgruppo ─ è stato localizzato a Reggio perché aveva con sé il telefono, mentre ha assuntorilievo, ai fini della dimostrazione della provenienza da [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la p.g.operante avesse avvistato le vetture in direzione nord all’altezza di Lagonegro.

Che latrasferta avesse un fine illecito la Corte distrettuale lo ha ricavato dalla cautela adoperatada [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel non portare con sé i telefoni e dalladichiarazione resa al posto di blocco da [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza da Bari,reputata falsa e incompatibile con l’avvistamento a Lagonegro.

Ebbene, anche a volerritenere indiziariamente dimostrato che effettivamente i quattro si fossero recati a ReggioCalabria e che il loro fine non fosse lecito, è il prosieguo del ragionamento indiziario chefonda su dati incerti.

In particolare ciò che è problematico è lo sviluppo del ragionamentoinferenziale successivo, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che questatrasferta fosse destinata proprio alla commissione del furto nell’abitazione dei coniugiArena- Multari.

La debolezza del costrutto offerto, che tramuta il ragionamento indiziarioin congettura, è il collegamento degli imputati con quel furto, collegamento legato inprimis alla conoscenza con [OSCURATO:PERSONA] e al fatto che quest'ultimo, mesi prima, aveva lavorato inquell’abitazione, indizio di per sé non certo.

Come non è certo, nel sensodell’addebitabilità di quel furto agli imputati, l’indizio costituito dalla conversazione diMestergiovanni con la compagna circa una macchina fotografica che le era stata regalata,che solo in via presuntiva è stata ricondotta a quella trafugata a casa Arena-Multari, senzaalcun dato che consenta l’identificazione di quell’apparecchio con quello rubato.

Nemmenoè certo ─ o comunque non né è stata ben chiarita la gravità ─ l’indizio costituito dallabombola da campeggio presente nel bagagliaio dell’autovettura controllata al posto diblocco, dato evanescente in quanto si tratta di oggetto suscettibile di usi diversi, tantoche è la stessa Corte di merito a ritenerne l’idoneità “in astratto” ad alimentare unafiamma ossidrica.

E’, infine labile anche il riferimento, nelle intercettazioni, al “pennello”o “cannello” tanto che, anche in questo caso, è la stessa Corte di appello a relegarel’indizio in una posizione marginale, ritenendo non dirimente l’individuazione del terminepreciso pronunziato da [OSCURATO:PERSONA].Se a queste anomalie si aggiunge anche la frizione del ragionamento indiziario conil dato di contesto, rimarcato dai ricorrenti, costituito dal mancato ritrovamento dellarefurtiva, quantomeno nell’autovettura controllata, allora la verifica circa la correttezzadel vaglio indiziario non può che concludersi con l’annullamento con rinvio della decisioneavversata affinché venga nuovamente svolto lo scrutinio degli elementi a disposizione,secondo le regole sopra compendiate.5.

La non correttezza del ragionamento indiziario svolto rende ragione altresìdell’annullamento con rinvio anche quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva beneficiatodella prescrizione anche quanto al reato di cui al capo 2A) e, per tutti, anche per il reatodi cui all’art. 416 cod. pen. dato l’esito liberatorio per il reato di cui al capo 2 e la residua,assoluta centralità del furto a casa Arena-Multari nel ragionamento che aveva condottoad escludere l’esistenza di cause di proscioglimento nel merito per la fattispecieassociativa.

Data la natura non strettamente personale dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circail reato di cui all’art. 416 cod. pen., dell’annullamento della sentenza impugnata dovrannobeneficiare anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sebbene non impugnanti sul punto, ai sensidell’art. 587 cod. proc. pen.Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso, il 24/06/2026Il consigliere estensore il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA] CatenaIl PresidenteIl consigliere estensorePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ucci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/01/1956avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generaleCinzia Parasporo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi iricorsi degli altri imputati;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata al ricorsochiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 6 novembre 2025 dalla Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA], che ha parzialmente riformato la sentenza di condannapronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato commesso il 31maggio 2011 (capo 2A), confermando la declaratoria di prescrizione quanto al reato dicui all’art. 416 cod. pen. per tutti gli imputati e, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], anche per ilreato di furto in abitazione sub capo 2A, mitigando il trattamento sanzionatorio perBoschetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto a quest'ultimo reato (previa concessionedelle circostanze attenuanti generiche in equivalenza rispetto alle aggravanti ritenute) eassolvendo [OSCURATO:PERSONA] (già prosciolto per prescrizione in primo grado, con pronunzia oggetto diappello dell’imputato) dai furti in abitazione di cui ai capi 2 e 3 per non aver commesso ilfatto. In primo grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati proscioltidal reato di cui al capo 3 (furto tentato in abitazione) per prescrizione.2. Tutti gli imputati hanno proposto ricorso avverso la decisione della Cortereggina, sviluppando motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. I ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro motivi.3.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di leggequanto al ragionamento indiziario in ordine alla responsabilità per il reato di furto inabitazione di cui al capo 2A. Si tratterebbe, sostiene il ricorrente, di un ragionamentocongetturale, che avrebbe tratto da alcuni dati del tutto equivoci ─ richiamati ecommentati dal ricorrente ─ la dimostrazione che l’imputato avesse commesso il reatosenza, tuttavia, che vi fosse alcun elemento che lo collegasse al misfatto.3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di leggequanto al riconoscimento della circostanza aggravante dell’utilizzo di violenza sulle cosedi cui all’art. 625, primo comma, n.2 cod. pen., in tesi non ancorata a dati certi, a fortioriladdove il personale di polizia giudiziaria escusso si era contraddetto e, all’ingressodell’abitazione depredata, non erano stati trovati segni di effrazione.3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di leggequanto alla mancata esclusione della recidiva contestata.3.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di leggequanto al trattamento sanzionatorio.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.4.1. Il primo, lungo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto algiudizio di penale responsabilità del ricorrente quanto al furto di cui al capo 2A. In primoluogo, in sentenza vi sarebbe un salto logico e gli elementi indiziari sarebbero statimalamente valutati perché, anche ammettendo che gli imputati avessero organizzato latrasferta a [OSCURATO:PERSONA] per compiere un’attività illecita, niente li ricollegherebbeproprio al furto contestato. [OSCURATO:PERSONA] era stato successivamente arrestato per unfurto tentato in concorso anche con [OSCURATO:PERSONA] a danno del teatro Cilea, avvenuto a ReggioCalabria il 7 novembre 2011, non si potrebbe escludere che la trasferta di maggio fossefinalizzata a dare luogo ai necessari preparativi, trattandosi di un reato che non siimprovvisa. Il ricorrente, in secondo luogo, contesta il ragionamento indiziario circa lasua partecipazione all’attività illecita, basato sull’identificazione nel “Tonino” menzionatonelle conversazioni intercettate, benché si tratti di un diminutivo diffusissimo e benché lasua presenza a [OSCURATO:PERSONA] il 31 maggio non sia stata accertata. Circa la valenzaindiziaria attribuita all’assenza di traffico telefonico, la decisione avversata sarebbemanifestamente illogica nel non valutare ogni possibile causale alla base di questaevenienza e, comunque, nel ritenere che la cautela adottata fosse riconducibile al reatosub 2A e non ad altre attività illecite. Il ricorrente, ancora, assume che il teste di p.g.Scognamiglio, contrariamente a quanto indicato in sentenza, non avesse affermato che,presso l’area di servizio, aveva avvistato anche [OSCURATO:PERSONA], sicché sarebbe unasupposizione che questi avesse viaggiato sulla Jaguar di [OSCURATO:PERSONA].Analoga illogicità affliggerebbe la sentenza impugnata quanto alla valorizzazionedei rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], sia perché non vi era dimostrazione che essi avesseroavuto ad oggetto il furto in contestazione, sia perché i lavori presso l’appartamentodepredato erano durati oltre un anno e non avevano visto coinvolto solo [OSCURATO:PERSONA], ma anchemolte altre persone.Il ricorrente, infine, enumera le carenze del materiale indiziario, lamenta una sortadi inversione dell’onere della prova e insiste sulla possibilità alternativa che la trasfertacalabrese fosse legata alla necessità di pianificare il furto al teatro Cilea.Il ricorso indulge, infine, sulla datazione dell’intercettazione, inizialmente collocatail 29 novembre 2011 (data in cui [OSCURATO:PERSONA] era detenuto) e poi retrodatata al 28 maggio2011, sulla base del riferimento allo svolgimento di una certa partita di calcio, ma senzache fosse stata disposta perizia circa il contenuto della captazione.4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di leggequanto alla mancata esclusione della recidiva contestata, che sarebbe in contraddizionecon la valorizzazione positiva della condotta post factum sulla cui base erano statericonosciute le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso affronta altresì il giudizio dibilanciamento, contestando che esso si sia risolto in termini di prevalenza.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] conta tre motivi.5.1. Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di leggequanto alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di associazione perdelinquere per cui la Corte di appello aveva già escluso che vi fossero gli estremi per unproscioglimento nel merito, invocato dall’imputato presentando appello contro la sentenzadi proscioglimento per prescrizione emessa in primo grado.5.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di leggequanto alla partecipazione del ricorrente al delitto di associazione per delinquere.5.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di leggequanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente con riferimento al reato di cuiagli artt. 624-bis e 625 cod. pen. sub capo 2A, per cui vi era stato proscioglimento già inprimo grado per prescrizione, ma che la Corte di appello ha esaminato funditus inrelazione alle posizioni degli altri imputati. Nessun elemento consente di ricollegare ilreato agli imputati tutti e in particolare al [OSCURATO:PERSONA], che non era più entrato nell’appartamentodopo la conclusione dei lavori e che non risulta avere avuto contatti con gli imputati trannequello del 31 maggio 2011, indiscutibilmente tardivo ove lo si volesse considerare unasegnalazione sull’appartamento.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi.6.1. Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di leggequanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. innanzitutto per il reato dicui all’art. 416 cod. pen., per cui l’imputato aveva beneficiato della prescrizione fin dalprimo grado. La Corte di appello, benché specificamente sollecitata con l’atto di appello,avrebbe dedicato alla fattispecie associativa solo poche righe. A favore delproscioglimento militerebbe l’assenza di contatti accertati di valore indiziante con gli altripresunti sodali, l’assenza del ricorrente dalle intercettazioni, la sua estraneità ai reati dicui ai capi 3 e 4 e la sua assoluzione dal reato sub 2. Il ricorrente, ancora, parzialmentein linea con il ricorso Mastergiovanni, si sofferma analiticamente sugli elementi indiziariesaltati dalla Corte di appello per smentirne la rilevanza quanto al reato di cui al capo 2A.6.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di leggequanto alla mancata esclusione della recidiva contestata e alla contraddizione insita nelcoevo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati.2. Per chiarire le conseguenze processuali dell’odierna decisione occorreschematizzare l’intricato percorso finora seguito dal processo.A tutti gli imputati oggi ricorrenti era contestato:- il reato di cui all’art. 416 cod. pen. per essersi associati tra loro e con altri soggetti(oggi non ricorrenti e di cui non si conosce la sorte processuale) al fine di commettereuna serie indeterminata di reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione (capo 1);- il tentato furto in una gioielleria di [OSCURATO:PERSONA] del 23 luglio 2011 (capo 2);- il reato di furto nell’abitazione dei coniugi Arena-Multari, avvenuto a ReggioCalabria il 31 maggio 2011 (capo 2A).furto in abitazione avvenuto a [OSCURATO:PERSONA] tra il 2 e il 4 agosto 2011 (capo 3).In primo grado:- tutti gli imputati erano stati prosciolti dall’addebito associativo per prescrizione.- [OSCURATO:PERSONA] era stato prosciolto per prescrizione anche per i reati di cui ai capi 2, 2A e3, in quanto non gli era contestata la recidiva.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti dal reato di cui al capo- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati prosciolti per prescrizione dal reato di cuial capo 3.contestare il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per i reati per cuiavevano beneficiato della prescrizione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto appello contro la decisionedi conferma della loro responsabilità per il reato di cui al capo 2A.La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto al giudizio diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa il reato 2A e circa il mancatoproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per [OSCURATO:PERSONA] (quanto ai reati di cui ai capi 1 e 2A)e [OSCURATO:PERSONA] (quanto al reato di cui al capo 1), ma ha rideterminato in mitius la pena inflittaa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concedendo loro le circostanze attenuantigeneriche in equivalenza rispetto alle aggravanti loro ascritte (ivi compresa la recidiva).La Corte di appello, infine, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 2 e 3 (già dichiaratiprescritti) per non aver commesso il fatto.2. Ciò posto, la sentenza impugnata deve essere annullata per tutti gli imputatiquanto al reato di cui al capo 2A (anche per [OSCURATO:PERSONA] che aveva già beneficiato dellaprescrizione) e al reato di cui al capo 1 sia per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ─ che avevano propostomotivo di ricorso sul punto ─ sia per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’effettoestensivo ex art. 587 cod. proc. pen.3. La debolezza della sentenza impugnata è legata ad un cattivo governo, attuatodalla Corte distrettuale, delle regole di valutazione della prova indiziaria come delineatedalla pluriennale giurisprudenza di questa Corte che, al fine di chiarire l’ambito valutativoin cui dovrà muoversi il giudice del rinvio, vanno di seguito richiamate.3.1. L’indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole diesperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto daprovare (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230 – 01).Come efficacemente osservato (Sez. 1, n. 34029 del 21/6/2022) «è definibile qualeprova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in viadiretta il fatto da provare, consenta - sulla base di una operazione di raccordo intellettivoe logico tra più circostanze - di contribuire al suo disvelamento (dal fatto noto, l'indizio,si perviene alla conoscenza di quello ignoto). L'indizio, pertanto, ha una sua autonomacapacità rappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità - e per il rappresentare unacircostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare - consenteesclusivamente di attivare nella mente del soggetto chiamato ad operare la ricostruzioneun meccanismo di inferenza logica, capace di condurre ad un accettabile risultato diconoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio».Quanto al meccanismo valutativo della prova indiziaria, esso è stato scanditoprecisamente dal legislatore, in un’ottica di cautela legata al “deficit strutturale” dicapacità dimostrativa dell’indizio (Sez. 1, n. 34029 del 2022, cit.). A questo riguardo,occorre richiamare e ribadire il principio secondo cui «In tema di prova indiziaria, ai sensidell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti,resistenti alle obiezioni e [dotati di] capacità dimostrativa in relazione al "themaprobandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazionealtrettanto o più verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti traloro e con gli altri dati o elementi certi» (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021,Piras, Rv. 280414–01; in termini, Sez. 5, n. 2932 del 05/11/2018, dep. 2019, Zorzi, Rv.274597-01). Il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascunoconsiderato isolatamente nella sua valenza qualitativa, va apprezzato tenendo presenteche tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale glielementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale allamolteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza.Accanto ai caratteri normativamente sanciti, la giurisprudenza di questa Corte ha poiindividuato un prerequisito dell’idoneità dimostrativa dell’indizio, ossia la sua “certezza”– quale declinazione della codificata “precisione” (Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995,Avanzini, Rv. 201517 - 01; Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, Korkaj, Rv.266882-01 − che implica la verifica processuale della sussistenza della realtà fenomenicada cui si intende trarre la dimostrazione del fatto ignoto (Sez. 5, n. 42348 del 26/09/2024,non massimata; Sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco, Rv. 242123 - 01). Naturalmentedeve trattarsi non già di una certezza in senso assoluto e ontologico, ma di una certezzache discenda dallo scrutinio giudiziario e che esige – vedremo quanto ciò è significativonell’odierno giudizio − la puntuale verifica processuale della reale sussistenzadell'elemento al quale si intende attribuire efficacia dimostrativa del diverso fatto ignotoda provare (Sez. 1, Korkaj, cit.).3.2. Una volta concluso il vaglio circa la corrispondenza del singolo indizio allecaratteristiche che gli sono richieste, occorre passare ad una valutazione di insieme.L’itinerario valutativo della prova indiziaria va distinto infatti in due momenti, comechiarito da Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017-8, oltre che daSez. U Musumeci, cit. e da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01.Dopo il primo − diretto a vagliare i singoli indizi secondo i canoni sopra precisati – laprogressione del giudizio indiziario vede la necessità di un esame globale e unitariotendente a corroborarne la forza rappresentativa, posto che, nella valutazionecomplessiva, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimocontesto, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitariae l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale puòaffermarsi conseguita la prova logica del fatto.La concordanza deve essere «valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenzase gli stessi sul piano logico convergano o divergano» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992,dep. 1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 193003); «concordanza significa che i plurimi indizi devonomuoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi incontraddizione tra loro» (Sez. 5, n. 2932 del 2019, Zorzi, cit.).Nella seconda fase, in altri termini, l'insieme del compendio indiziario va esaminato«in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e laconfluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez. U, n.33748 del 2005, Mannino , cit.); infatti, è solo l'esame di tale compendio, entro il qualeogni elemento è contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisivitàdegli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logicadell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico,Rv. 239789-01). L’esame globale degli elementi certi − ha osservato Sez. 1, n. 8863 del18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 – 02, in linea con Sezioni Unite Squicciarino −serve per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato,possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato aldi là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale,sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano privedi qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturaledelle cose e della normale razionalità umana. [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 16397 del 21/02/2014,Maggi, RV. 259553-01, la molteplicità si raccorda al requisito della gravità in una sorta disistema di compensazione per cui, alla maggiore gravità di alcuni indizi, può corrispondereuna minore esigenza che detti indizi siano molteplici, mentre, all’inverso, il deficit digravità richiede che esista un maggior numero di indizi per sostenere un risultatodimostrativo. Questa possibilità di compensazione ha però un limite, nel senso che «unamolteplicità di elementi ai quali fosse attribuibile rilevanza, non sulla base di regolecollaudate di esperienza e di criteri logico e scientifici, ma bensì ed esclusivamente invirtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personalistiche supposizioni, nonconsentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio anche nelquadro di un contesto estimativo unitario (icasticamente, si usa dire in tali situazioni, che"più zeri non fanno un'unità", aforisma che il legislatore ha canonizzato nel 2° commadell'articolo 192 c.p.p.)» (Sez. U, Musumeci, cit.).La visione del ragionamento indiziario come doverosamente permeato dalla regola digiudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" si coglie anche nella sentenza Piras, chericorda come detta regola imponga «di pronunciare condanna quando il dato probatorioacquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili eprospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nellafattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali,ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana»(Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763-01; conf., ex plurimis, Sez. 2,n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280-01).3.3. Non è superfluo, infine, ricordare che, una volta concluso il processo valutativodegli indizi, questi ultimi possono essere posti a raffronto con dati storici accertati, ondesaggiarne la capacità di coesistenza. Si tratta della verifica di compatibilità con i dati dicontesto che è distinta dal ragionamento indiziario in senso stretto.4. Ebbene, la sentenza impugnata ha attuato un metodo valutativo difformerispetto a quello che le coordinate esegetiche suddette imporrebbero, là dove ha operatouna valutazione di insieme di una serie di elementi di prova indiretta che, però,isolatamente considerati, non erano dotati del necessario requisito della gravità.La responsabilità degli imputati per il furto di cui al capo 2A è stata desuntainnanzitutto dalle anomalie della trasferta in occasione della quale [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano portato con sé i rispettivi telefoni ed avevano viaggiatocon due autovetture diverse, trasferta che è stata ritenuta diretta a [OSCURATO:PERSONA] in unarco temporale compatibile con il furto. [OSCURATO:PERSONA] ─ che pure faceva parte delgruppo ─ è stato localizzato a Reggio perché aveva con sé il telefono, mentre ha assuntorilievo, ai fini della dimostrazione della provenienza da [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la p.g.operante avesse avvistato le vetture in direzione nord all’altezza di Lagonegro. Che latrasferta avesse un fine illecito la Corte distrettuale lo ha ricavato dalla cautela adoperatada [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel non portare con sé i telefoni e dalladichiarazione resa al posto di blocco da [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza da Bari,reputata falsa e incompatibile con l’avvistamento a Lagonegro. Ebbene, anche a volerritenere indiziariamente dimostrato che effettivamente i quattro si fossero recati a ReggioCalabria e che il loro fine non fosse lecito, è il prosieguo del ragionamento indiziario chefonda su dati incerti. In particolare ciò che è problematico è lo sviluppo del ragionamentoinferenziale successivo, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che questatrasferta fosse destinata proprio alla commissione del furto nell’abitazione dei coniugiArena- Multari. La debolezza del costrutto offerto, che tramuta il ragionamento indiziarioin congettura, è il collegamento degli imputati con quel furto, collegamento legato inprimis alla conoscenza con [OSCURATO:PERSONA] e al fatto che quest'ultimo, mesi prima, aveva lavorato inquell’abitazione, indizio di per sé non certo. Come non è certo, nel sensodell’addebitabilità di quel furto agli imputati, l’indizio costituito dalla conversazione diMestergiovanni con la compagna circa una macchina fotografica che le era stata regalata,che solo in via presuntiva è stata ricondotta a quella trafugata a casa Arena-Multari, senzaalcun dato che consenta l’identificazione di quell’apparecchio con quello rubato. Nemmenoè certo ─ o comunque non né è stata ben chiarita la gravità ─ l’indizio costituito dallabombola da campeggio presente nel bagagliaio dell’autovettura controllata al posto diblocco, dato evanescente in quanto si tratta di oggetto suscettibile di usi diversi, tantoche è la stessa Corte di merito a ritenerne l’idoneità “in astratto” ad alimentare unafiamma ossidrica. E’, infine labile anche il riferimento, nelle intercettazioni, al “pennello”o “cannello” tanto che, anche in questo caso, è la stessa Corte di appello a relegarel’indizio in una posizione marginale, ritenendo non dirimente l’individuazione del terminepreciso pronunziato da [OSCURATO:PERSONA].Se a queste anomalie si aggiunge anche la frizione del ragionamento indiziario conil dato di contesto, rimarcato dai ricorrenti, costituito dal mancato ritrovamento dellarefurtiva, quantomeno nell’autovettura controllata, allora la verifica circa la correttezzadel vaglio indiziario non può che concludersi con l’annullamento con rinvio della decisioneavversata affinché venga nuovamente svolto lo scrutinio degli elementi a disposizione,secondo le regole sopra compendiate.5. La non correttezza del ragionamento indiziario svolto rende ragione altresìdell’annullamento con rinvio anche quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva beneficiatodella prescrizione anche quanto al reato di cui al capo 2A) e, per tutti, anche per il reatodi cui all’art. 416 cod. pen. dato l’esito liberatorio per il reato di cui al capo 2 e la residua,assoluta centralità del furto a casa Arena-Multari nel ragionamento che aveva condottoad escludere l’esistenza di cause di proscioglimento nel merito per la fattispecieassociativa. Data la natura non strettamente personale dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circail reato di cui all’art. 416 cod. pen., dell’annullamento della sentenza impugnata dovrannobeneficiare anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sebbene non impugnanti sul punto, ai sensidell’art. 587 cod. proc. pen.Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso, il 24/06/2026Il consigliere estensore il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA] CatenaIl PresidenteIl consigliere estensorePaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31049/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris