CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 12 aprile 2022, ha riformato la pronuncia del GUP del medesimo Tribunale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 20.000 di multa per reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, uniti dal vincolo della continuazione, riconosciuta anche riguardo alla sentenza emessa ex art. 444 cod proc pen a carico dell'imputato dal Tribunale capitolino. La Corte d'appello riconosceva l'ipotesi lieve riguardo al reato più grave attribuito all'imputato e riduceva la pena inflitta ad anni due, mesi due e giorni 20 di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia. Con unico motivo deduce vizio di mancanza di motivazione, poiché la sentenza impugnata non si era pronunciata in ordine al motivo di appello formulato sul trattamento sanzionatorio, riguardante la richiesta di commisurazione della pena nella misura minima e di aumento nel minimo ex art. 81cod pen. Nel motivo di appello erano stati anche indicati gli elementi da valorizzare al fine della rideterminazione della pena nel minimo, in particolare l'esiguità dei quantitativi di stupefacente ceduto e il buon comportamento processuale dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.Va, in primo luogo/ rilevato che la Corte territoriale, nel rideterminare la pena a seguito del riconoscimento della ipotesi lieve per il reato più grave ( di cui al capo 17) , ha omesso di applicare, nel trattamento sanzionatorio, la pena pecuniaria prevista per legge. Si tratta pertanto di pena illegale, alla quale però questa Corte non può porre rimedio, trattandosi di trattamento più favorevole all'imputato, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, a ciò ostando il generale principio del divieto di reformatio in peius (sez. 3 - n. 30286 del 09/03/2022, Rv. 283650 - 02). 3. Tanto premesso, la sentenza impugnata fornisce adeguata risposta al motivo di appello in ordine al trattamento sanzionatorio, con il quale si è richiesta la commisurazione della pena nonché degli aumenti per la continuazione nella misura minima in considerazione del comportamento processuale dell'imputato, del quantitativo di dosi cedute e della natura rudimentale dell'associazione criminosa. Si tratta invero di pena complessivamente determinata (senza la pena pecuniaria, come si è detto) nel medio edittale, in considerazione dell'inquadramento del reato più grave, avente ad oggetto la detenzione a fini di spaccio di 60 dosi di cocaina, nella ipotesi di cui al V comma dell'art. 73 DPR 309/1990. Quanto agli aumenti previsti per la continuazione per i numerosi reati in contestazione (capo 1, riguardante il reato associativo, capo 16, riguardante la detenzione a fini di spaccio di circa 60 dosi di cocaina, e altri molteplici episodi di cessione) la Corte territoriale richiama gli aumenti fissati dal primo giudice rispettivamente in mesi sei per il reato associativo, mesi tre per la detenzione di 60 dosi di cocaina di cui al capo 16, mesi tre complessivi per tutti gli altri numerosi fatti di spaccio, mesi quattro per la riconosciuta continuazione con la sentenza di patteggiamento emessa a carico del Fia, applicando poi la riduzione per il rito, giungendo dunque alla consistente riduzione della pena da anni quattro, mesi due di reclusione ed €.20.000 di multa, inflitta in primo grado, a quella determinata in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione. Nella determinazione finale del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale argomenta, testualmente, che " così riqualificato il reato ascritto al capo 17 (il reato più grave, ndr) nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990 e fermi restando gli aumenti sanzionatori stabiliti dal primo giudice ai sensi dell'art. 81, cpv cod pen, con le già concesse attenuanti generiche, operata la diminuente del rito, si stima equa, rispettosa dei parametri previsti dall'art. 133 cpd pen e allineata alle finalità costituzionali che a norma dell'art. 27 Cost garantiscono il giusto trattamento sanzionatorio, la pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione". 3. Ciò posto, va osservato che è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore al medio edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rorina, 15 giugro 2023 Il Consigliere te