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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26542/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della de-cisione del Tribunale locale relativa al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso nel 2018, ha rideterminato la pena in otto mesi di reclusione ed euro 800 di multa.

2. L'unico motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione di legge per il mancato rilievo della prescrizione, è manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dalli gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175- 01).

Alla data in cui la Corte di appello ha pronunciato sentenza, dunque, il reato non era ancora prescritto.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

D P.Q.[OSCURATO:PERSONA], - Sezinr7,2 1 5 LUG 2026 11 [OSCURATO:PERSONA] 2 D t.

Atri, ietrini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della de-cisione del Tribunale locale relativa al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso nel 2018, ha rideterminato la pena in otto mesi di reclusione ed euro 800 di multa. 2. L'unico motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione di legge per il mancato rilievo della prescrizione, è manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dalli gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175- 01). Alla data in cui la Corte di appello ha pronunciato sentenza, dunque, il reato non era ancora prescritto. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. D P.Q.[OSCURATO:PERSONA], - Sezinr7,2 1 5 LUG 2026 11 [OSCURATO:PERSONA] 2 D t. Atri, ietrini
Sentenza Cassazione n. 26542/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris