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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46979/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso; e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Asti, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla contravvenzione di cui all'art. 4, comma primo, e 38, comma primo,

I. n. 300 del 1970 (contestata come «accertata ... il 14.10.2016») perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (enunciato nei termini necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione del d.lgs. n. 758 del 1994 (in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di diritto penale del lavoro).

3. Sono state depositate conclusioni, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità, oltre che dalla difesa dell'imputato, anch'esse nel senso dell'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di un concreto interesse ad impugnare, essendosi la contravvenzione estinta per prescrizione (ex art. 157 e 161 cod. proc. pen.).

2. Deve difatti darsi continuità al principio per il quale è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del Pubblico Ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile, interesse che, nella specie, non è stato prospettato (ex plurimis: Sez. 4, n. 44951 del 15/10/2021, Capozzo, Rv. 282243, e le precedenti conformi Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, Rv. 279928; Sez. 6, n. 2025 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 274844; Sez. 5, n. 30939 del 24/06/2010, Rv. 247971).

Al riguardo mette conto di rammentare come, secondo i generali principi processualpenalistici, in particolare quelli fissati negli artt. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione occorra avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez. 4, n. 44951 del 2021, Capozzo, cit., in motivazione; Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Rv. 210562).

L'interesse - concreto ed attuale - ad impugnare deve sorreggere anche il ricorso che sia proposto dal Pubblico Ministero, ravvisabile solo ove l'impugnazione sia presentata dall'organo dell'accusa per far valere l'illegittimità della situazione derivante dal provvedimento la cui rimozione o modifica sia tale da incidere in modo effettivo sulla posizione dell'imputato, cioè, nella prospettiva accusatoria, da comportare la condanna del medesimo o, quantomeno, l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie lato sensu intese.

Il mezzo di impugnazione deve invero perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. 4, n. 44951 del 2021, Capozzo, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Rv. 275651).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso; e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Asti, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla contravvenzione di cui all'art. 4, comma primo, e 38, comma primo, I. n. 300 del 1970 (contestata come «accertata ... il 14.10.2016») perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (enunciato nei termini necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione del d.lgs. n. 758 del 1994 (in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di diritto penale del lavoro). 3. Sono state depositate conclusioni, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità, oltre che dalla difesa dell'imputato, anch'esse nel senso dell'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di un concreto interesse ad impugnare, essendosi la contravvenzione estinta per prescrizione (ex art. 157 e 161 cod. proc. pen.). 2. Deve difatti darsi continuità al principio per il quale è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del Pubblico Ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile, interesse che, nella specie, non è stato prospettato (ex plurimis: Sez. 4, n. 44951 del 15/10/2021, Capozzo, Rv. 282243, e le precedenti conformi Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, Rv. 279928; Sez. 6, n. 2025 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 274844; Sez. 5, n. 30939 del 24/06/2010, Rv. 247971). Al riguardo mette conto di rammentare come, secondo i generali principi processualpenalistici, in particolare quelli fissati negli artt. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione occorra avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez. 4, n. 44951 del 2021, Capozzo, cit., in motivazione; Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Rv. 210562). L'interesse - concreto ed attuale - ad impugnare deve sorreggere anche il ricorso che sia proposto dal Pubblico Ministero, ravvisabile solo ove l'impugnazione sia presentata dall'organo dell'accusa per far valere l'illegittimità della situazione derivante dal provvedimento la cui rimozione o modifica sia tale da incidere in modo effettivo sulla posizione dell'imputato, cioè, nella prospettiva accusatoria, da comportare la condanna del medesimo o, quantomeno, l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie lato sensu intese. Il mezzo di impugnazione deve invero perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. 4, n. 44951 del 2021, Capozzo, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Rv. 275651). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric
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