CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26164/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 6 dicembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.200 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Napoli il 7 ottobre 2024. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la conferma del giudizio di responsabilità, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, con doglianze generiche ed essenzialmente fattuali, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (pagine 3- 4 della sentenza impugnata) hanno valorizzato in maniera non illogica le dichiarazioni rese dall'assistente della Polizia di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha assistito personalmente all'episodio di cessione contestato e ha proceduto al sequestro del borsello contenente la droga. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M