CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 18905/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE di ASSISE di APPELLO di NAPOLI;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli – infunzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata da EmanueleTornincasa, volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicatimediante due sentenze (sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 13/07/2022,passata in giudicato il 26/11/2022, di condanna alla pena di anni cinque di reclusione edeuro 3.300,00 di multa, per il reato ex artt. 110, 56, 629 secondo comma cod. pen. posto inessere in Casal di Principe il 24/02/2020; sentenza della Corte di assise di appello di Napolidel 15/11/2023, divenuta irrevocabile il 24/09/2024, di condanna alla pena di anni tre direclusione per il reato ex art. 377 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] d’Aversa dal marzo2020 con condotta perdurante).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] - tramite il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA] - deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.,per violazione di legge e difetto motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delvincolo della continuazione in executivis, per non esser stati adeguatamente considerati glielementi rappresentati dalla medesima collocazione temporale dei fatti e dall’analogocontesto criminale.All’indomani del vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso, la difesa hadepositato memoria, a mezzo della quale si è richiamata ai motivi posti a fondamentodell’impugnazione, ribadendone la fondatezza; la difesa, in particolare, ha posto in risalto:- il medesimo contesto spazio-temporale nel quale si collocano i fatti;- la commissione da parte dei medesimi soggetti di entrambi i delitti;- la finalità perseguita dal soggetto agente sin dalla commissione del delitto estorsivo, ossiaquella di evitare la condanna.La motivazione del provvedimento impugnato – in ipotesi difensiva - è dunquecontraddittoria, atteso che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto forse non prevedere che la moglie diBasco avrebbe sporto denuncia, ma ha certamente previsto che una denuncia sarebbe statasporta e, per l’effetto, sin dall’inizio ha anche previsto di dover ostacolare le indagini.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadei motivi addotti. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudicedell’esecuzione, in particolare, ha segnalato trattarsi di condotte poste in essere entro unarco temporale dilatato e che non sono tra loro in alcun modo ricollegabili).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]