CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 20031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2018 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza con motivazione contestuale emessa in data 31.5.2018 il Tribunale di Firenze in composizione monocratica ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) e 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda. 2. Avverso detta pronuncia il Procuratore generale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo lamenta la erronea applicazione dell'art. 186 comma 2, lett. c) e 2 bis d.lgs. n. 285 del 1992 (art. 606 lett. b) cod. proc. pen) per avere il giudice di primo grado irrogato una pena errata poiché la stessa non poteva essere inferiore ad un anno di arresto ed Euro 3000,00 di ammenda, considerati l'entità del tasso alcolemico e la causazione di un sinistro. Inoltre il giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida che consegue obbligatoriamente alla condanna per il reato de quo. Con il secondo deduce la nullità della sentenza (art. 125 comma 3 cod. proc. pen.). Mancanza di motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) e comunque abnormità della sentenza stessa avendo il giudice omesso completamente di pronunciarsi e di motivare in ordine al reato di cui al capo b) dell'imputazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.La prima censura è fondata. Ed invero il giudice ha irrogato una pena inferiore al minimo edittale, poiché per l'ipotesi di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l'art. 186, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 285 del 1992 prevede la pena dell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e dell'arresto da sei mesi ad un anno, e in caso di incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate. Conseguentemente la pena di sei mesi di arresto e 2000 euro di ammenda è inferiore al minimo edittale. Inoltre non ha disposto la sanzione accessoria della revoca della patente di guida come previsto dall'art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285 del 1992. 2 t A 2.2.Fondata è anche la seconda censura. Ed, invero, il giudice non si è pronunciato in ordine al reato di cui al capo b) del decreto di citazione, ovvero in ordine al reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 della I. 28 dicembre 2000 n. 445. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, altra sezione. Così deciso il 4 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi. ....... _ ........... Q ?`" D• [OSCURATO:PERSONA] ....... ci, e w , cr, e [OSCURATO:PERSONA] p GI