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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11778/2024

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O – c . f . 00 312450547 - in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliat o, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Perugia, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l o rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio a llegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro AGENZIA delle ENTRATE – c . f . 0 6363391001 – in persona del Direttor e pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] –in persona del legale rappresentante pro tempore.INTIMATO avverso la sentenza n. 558/2019della Corte d’Appello di Perugia, udita la relazione nella camera di consiglio del 21febbraio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato il 9.5.2013 i l Comune di Marsciano citava a comparire dinanzi al Tribunale di Perugia l’Agenzia delle Entrate – Direzionale regionale dell’Umbria e l’I.N.P.S.- Direzione provinciale.

Premettevache ai fini della realizzazione di un impianto fotovoltaico aveva in data 30.6.2010 stipulato con la “[OSCURATO:PERSONA] e figli” s.n.c. atto con il quale era stato in proprio favore costituito il diritto di superficie su di un’area,in territorio di Marsciano,di proprietà della medesima s.n.c. (cfr. ricorso, pag. 3).

Premetteva che si era concordato di compensare parte del corrispettivo con gli importi iscritti a ruolo a titolo di tributi e sanzioni dovuti all’amministrazione comunale dalla “[OSCURATO:PERSONA] e figli” nonché da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], soci della s.n.c. e parenti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 4).

Premetteva che,per effetto di un mero disguido occ orso nella segnalazione della partita i.v.a., aveva indicato ad “[OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. quale proprio creditore anziché la “[OSCURATO:PERSONA] e figli” la “[OSCURATO:PERSONA] S.S. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”, società, quest’ultima , che “[OSCURATO:PERSONA] ” aveva indicato, a sua volta, come debitrice del Fisco per l’importo di euro 88.903,81 (cfr. ricorso, pag. 4).

Premetteva che “[OSCURATO:PERSONA] ” , per le somme di cui la “[OSCURATO:PERSONA] S.S. di [OSCURATO:PERSONA] e C.” era sua debitrice,aveva provveduto a notificare ad esso attore atto di pignoramento presso terzi, sicché aveva provveduto al pagamento - per un debito non già della “[OSCURATO:PERSONA] e figli” bensì della “[OSCURATO:PERSONA] S.S. di [OSCURATO:PERSONA] e C.” – della somma di euro 43.207,03 (cfr. ricorso, pag. 5).

Indi esponeva che, avvedutosi dell’errore, aveva richiesto la restituzione dell’importo corrisposto e nondimeno “[OSCURATO:PERSONA]” aveva riferito che l’importo era già stato “quietanzato sulla posizione del contribuente” “[OSCURATO:PERSONA]” e “regolarmente riversato agli enti beneficiari (INPS ed Erario) nei termini di legge”(cfr. ricorso, pag. 5).

Chiedevadunque condannare , ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., in subordine ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., l’Agenzia delle Entrate e l’I.N.P.S. alla restituzione, rispettivamente, degli importi di euro 39.203,16 e di 4.003,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2.Resisteva l’Agenzia delle Entrate.

Resisteva l’I.N.P.S.

3. C on sentenza n. 2 924 /201 6 il tribunale accoglieva la domanda e condannava le parti convenute alla restituzione delle somme richieste. 4.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello.

Resisteva il Comune di Marsciano.

L’I.N.P.S. proponeva separato appello.

Resisteva il Comune di Marsciano.

5. Riuniti gl i appelli, co n sentenza n. 55 8 dei 1 6 . 7 /

10. 9 . 20 1 9 la Corte di Perugia accoglieva ambedue i gravami ed in riforma dell’appellata sentenza dichiarava non dovute le somme pretese dal Comune di Marsciano.Premettevala corte – per quel che qui rileva - che indubbiamente il Comune di Marsciano aveva provveduto a pagare ad “Equitalia”il debito che l’ “[OSCURATO:PERSONA]”aveva nei confronti del Fisco, “ nella convinzione – causata da un proprio errore – di estinzione di un proprio debito dei confronti del creditore Busti”(così sentenza d’appello, pag. 10).

Premetteva dunque che di certo il Comune appellato aveva agito quale solvensche aveva “utilizzato i propri mezzi per l’adempimento di un debito altrui e che il credito fiscale estinto dall ’a dempi mento del t erz o er a effettivam ente esistente in capoall’Agenzia delle Entrate” (c osì sentenza d’appello, pag. 10 ) .

Evidenziava quindi che si configurava nella specie un indebito soggettivo ex latere solventis, siccome l’ accipiens – ovvero l’ A genzia delle Entrate – era effettivamente creditore benché di un soggetto diverso dal solvens (c fr. sentenza d’appello, pag. 10).

Evidenziava tuttavia che non era possibile far luogo alla restituzione, siccome l’errore in cui il Comune di Marsciano era incorso, alla stregua di quel che risultava per tabulas, non era scusabile(cfr.sentenza d’appello, pagg. 10 e 12 ) . 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Marsciano ; ne ha chiesto sulla scorta di seimotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.

L’I.N.P.S. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 72 bis d.P.R. n. 603/1972 e degli artt. 2033 e 2036 cod. civ.Deduce che, nella specie,la Corte di Perugia avrebbe dovuto applicare non già l’art. 2036 cod. civ. bensì l’art. 2033 cod. civ.in tema di indebito oggettivo (cfr. ricorso, pag. 13).

Deduce che giusta la disciplina dell’indebito oggettivo il diritto alla ripetizione prescinde dalla sussistenza di un errore (cfr. ricorso, pag. 13). 8.Il primo motivo di ricorso è da respingere. 9.La Corte di Perugia non è incorsa nel denunciato “ error in iudicando ” sub speciedi falsa applicazione di legge.

Questa Corte spiega che ricorre l’ipotesi di indebito oggettivo nel caso in cui manchi una originaria causa contrattuale giustificativa del pagamento o quando la causa, originariamente esistente, sia venuta meno; si ha, invece, indebito soggettivo quando taluno paghi un debito altrui, credendosi debitore in base ad errore scusabile(cfr. Cass. 20.9.1971, n. 2611). 10.Nella specie si versa nell’ipotesi di cui al 1° co. dell’art. 2036 cod. civ., siccome si è senza dubbio al cospetto di una fattispecie di indebito soggettivo ex latere solventis.

Invero, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. – per conto dell’Agenzia delle Entrate e dell’I.N.P.S. – era sicuramente creditrice della “[OSCURATO:PERSONA] S.S. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”, cosicché il diritto alla ripetizione postulasenz’altro che il solvens, il Comune di Marsciano,si fosse re p ut at o debitore in base ad un errore scusabile. 11.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 72 bis d.P.R. n. 603/1972, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Deduce in ogni caso che le risultanze di causa danno conto dell’insussistenza di un suo errore inescusabile, atto ad impedire la ripetizione dell’eseguito indebito pagamento(cfr. ricorso, pag. 14).

Deduce che l’unico errore ha riguardato la trasmissione, con l’informativa di cui all’art. 48 bis d.P.R. n. 602/1973 inviata il 6.12.2011, di una partita i.v.a. differente rispetto a quella della sua effettiva creditrice, ossia della “[OSCURATO:PERSONA] e figli” s.n.c.(cfr. ricorso, pag. 15), viepiù che non ha eseguito il pagamento controverso spontaneamente bensì a seguito del pignoramento presso terzi che le è stato notificato da “Equitalia” (cfr. ricorso, pag. 15).

Deduce segnatamente che depongono per la sussistenza di un suo errore scusabile il contratto di superficie in data 30.6.2010, l’atto di pignoramento notificatogli da “Equitalia” in data 4.1.2012, la missiva del 19.3.2012,con cui ha rappresentato ad “Equitalia” l’errore incorso nella informativa exart. 48 bis cit., l’ulteriore missiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA],con cui ha reiterato la propria richiesta di rimborso, l’istanza di rimborso in data 12.10.2012 inoltrata all’Agenzia delle Entrate, l’ulteriore propria missiva del 7.12.2012 e la missiva del 6.3.2013 dell’Agenzia delle Entrate (cfr. ricorso, pagg. 15- 16 ) . 12.Il secondo motivo di ricorso parimenti è da respingere. 13.Con il motivo in esame il ricorrente censura il giudizio “di fatto” sulla cui scorta la Corte diPerugia ha disconosciuto la sussistenza di un errore scusabile.

E nondimeno soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404.

Cfr., altresì, Cass. 10.6.2016, n. 11892, secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante).

Comunque, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua agitur, la corte territoriale ha ancorato il suo dictum. 14.Con il terzo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e n. 4, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 2041 e 2042 cod. civ.

Premette che con l a citazione di primo grado aveva domandato in via subordinata la condanna delle controparti altresì ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. e che con l a comparsa di costituzione in grado d’appello ha riproposto la domanda ex art. 2041 cod. civ. in ordine alla quale il tribunale non si era pronunciato, siccome assorbita nell’accoglimento della domanda di indebito (cfr. ricorso,pagg. 16 - 17) .

Indi deduce che la Corte di Perugia, benché abbia respinto la domanda di indebito, ha completamente omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa (cfr. ricorso, pag. 17).Deduce al contempo che è incontestato che le controparti hanno conseguito un arricchimento cui si è correlato un suo impoverimento (cfr. ricorso, pag. 18). 15.Il terzo motivo di ricorso è da accogliere; la sentenza n. 558/2019 della Corte d’Appello di Perugia va perciò, in parte qua , cassata; e tuttavia la domanda exart. 2041 cod. civ. è da respingere nel merito. 16.Indubbiamente, per un verso, con la citazione di prime cure il Comune di Marsciano aveva chiesto “in via subordinata, condannare le amministrazioni convenute (…) exart. 2041 c.c. alla restituzione in favore dell’amministrazione civica attrice degli importi da quest’ultima sine titulocorrisposti all’Agente della riscossione” (cfr.ricorso, pag. 6, ove sono testualmente riprodotte le conclusioni rassegnate nella citazione di prime cure).

E parimenti il Comune di Marsciano nella comparsa di costituzione in appello aveva provveduto a ri proporre la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ. (c fr. ricorso, pag. 17 .

Al riguardo cfr. Cass. 6.4.2021, n. 9265, secondo cui la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod.proc. c iv ., può limitarsi a riproporle ; Cass. 23.9.2004, n. 19126 ) .

Indubbiamente, per altro verso, la Corte di Perugia non si è pronunciata in ordine alla domanda subordinata exart. 2041 cod. civ. 17.In questo quadro sovviene l’elaborazione di questa Corte alla cui stregua nel giudizio di legittimità, allaluce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificatal’omessa pronuncia su un motivo di appello – analogamente, su una domanda riproposta ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. - la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che sitratti di questione di diritto che non richiede ulterioriaccertamenti di fatto (cfr. Cass. (ord.) 16.6.2023, n. 17416; Cass. 28.6.2017, n. 16171).

18. Or dunque, i l riscontro nella specie dell’infondatezza nel merito della domanda exart. 2041 cod. civ. esperita dal Comune di Marsciano non postula alcun accertamento in fatto.

Da un canto, si spiega che l’azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o l’altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria (cfr. Cass. sez. un. 3.10.2002, n. 14215).

Ebbene,nella specie la pretesa locupletazione non è avvenuta senza giusta causa, siccome e l’Agenzia dell’Entrate e l’I.N.P.S.vantavano ragioni di credito nei confronti dell’“[OSCURATO:PERSONA] S.S. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”.

D’altro canto, si spiega che ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 cod.civ. la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale -si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata perprescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico (cfr. Cass. sez. un. 5.12.2023, n. 33954).

Ebbene, nella specie la domanda di ripetizione è stata, nel quadro della previsione di riferimento di cui all’art. 2036 cod. civ., ineccepibilmente respinta in difetto di prova di un errore scusabile. 19.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 274 cod. proc. civ.

Premette che avverso la sentenza di primo grado l’Agenzia delle Entrate e l’I.N.P.S. hanno proposto separati appelli poi riuniti (cfr. ricorso, pag. 19).

Indi deduce che la Corte di Perugia ha riformato la sentenza di primo grado in accoglimento del motivo di gravame concernente la qualificazione dell’ipotesi di indebito de qua agitur, articolato unicamente dall’Agenzia delle Entrate(cfr. ricorso, pag. 19).

Deduce dunque che la corte d’appello ha accolto l’appello dell’I.N.P.S. per un motivo che l’I.N.P.S. non ha mai esperito(cfr. ricorso, pag. 19). 20.Il quarto motivo di ricor so del pari è da respingere . 21.Il motivo in disamina, in spregio alle prescrizioni del n. 4 e del n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ.,difetta di specificità e di “autosufficienza”, siccome nonriproduce il testo dei motivi dell’appello spiegato dall’I.N.P.S.

Propriamente, il Comune ricorrente si è limitato, a pagina 8 del ricorso,a far generico, sintetico riferimento ai motivi delgravame dell’I.N.P.S.

Certo, qualora venga denunciato – è il caso di specie - un “ error in procedendo”, questa Corte di legittimità diviene anche giudice del “fatto processuale” ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181).

E però il ricorrente non ha dato conto , così come avrebbe dovuto, de gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatt o processual e ” – l’omessa formulazione del motivo di gravame –in ordine al quale ha invocato il riesame (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’ “error in procedendo” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’error).

22. In ogni caso, allorché il ricorrente , a pagina 8 del ricorso, ha genericamente riferito i motivi dell’appello dell’I.N.P.S., ha dato atto che l’istituto previdenziale aveva addott o l’insussistenza dei presupposti dell’indebito.

In tal guisa soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui , ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum”il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (cfr. Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8604; Cass. 22.7.2002, n. 10681).23.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n.4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ.

Premette chela Corte di Perugia, in sede di riforma della sentenza di primo grado, non ha accolto nessuno dei motivi delgravame proposto dall’I.N.P.S. (cfr. ricorso, pag. 20).

Deduce dunqueche la corte d’appello lo ha ingiustificatamente condannato a rimborsare le spese di lite anche in favore dell’I.N.P.S.(cfr. ricorso, pag. 20). 24.Il quinto motivo di ricor so analogamente è da respingere . 25.Evidentemente, le ragioni che inducono alla reiezione del quarto motivo di ricorsoesplicano valenza pur ai fini del rigetto del quinto motivo di ricorso . 26.Comunquela condanna del Comune di Marsciano alla rifusione delle spese di lite pur in favore dell’I.N.P.S. appieno si legittima alla luce del principio di causalità/soccombenza.

Questa Corte,infatti, spiega che la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che esse hanno sostenuto a cagione del processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi(cfr. Cass. 15.10.2004, n. 20335; Cass. 30.3.2010, n. 7625). 27.Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 158, 275 e 276 cod. proc. civ. e dell’art. 72 d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013, dell’art. 10 d.lgs. n. 116/2017.

Deduce cheestensore della sentenza impugnata è stato un giudice ausiliario , privonondimeno del relativo potere (cfr. ricorso, pag. 21 ) .Deduce quindi che l’impugnata sentenza è nulla(cfr. ricorso, pag. 21 ) . 28.Il sesto motivo di ricorso similmente è da respingere 29.È sufficiente evidenziare che con la sentenza n. 41 del 17.3.2021 la Corte costituzionale h a dichiarato , sì , illegittime le norme del dec. leg . n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, ma di fatto le medesime disposizioni restano operative “fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del d.lgs. n. 116del 2017”(così in motivazione sentenza n. 41/2021 cit.).

Dunque, le corti d’appello possono avvalersi dei giudici ausiliaridi appello fino a quando il legislatore non avrà dato corso alla riforma organica della magistratura onoraria entro il 31.10.2025. 30.In dipendenza del rigetto dei motivi tutti – il terzo motivo all’esito della statuizione di merito - di ricorso il ricorrente va condannato , come da dispositivo,a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità.

L’I.N.P.S. non ha svolto difese; nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va nei suoi confronti assuntain ordine alle spese. 31.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede:accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione al medesimo motivo la sentenza n. 558/2019 della Corte d’Appello di Perugiae, decidendo nel merito, rigetta la domanda ex art. 2041 cod. civ. proposta in via subordinata dal Comune di Marsciano; rigetta tutti gli ulteriori motivi di ricorso; condanna il ricorrente, Comune di Marsciano , a rimborsare a lla controricorrente, Agenzia delle Entrate, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 /2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de l ricorrente, Comune di Marsciano, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O – c . f . 00 312450547 - in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliat o, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Perugia, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l o rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio a llegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro AGENZIA delle ENTRATE – c . f . 0 6363391001 – in persona del Direttor e pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] –in persona del legale rappresentante pro tempore.INTIMATO avverso la sentenza n. 558/2019della Corte d’Appello di Perugia, udita la relazione nella camera di consiglio del 21febbraio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato il 9.5.2013 i l Comune di Marsciano citava a comparire dinanzi al Tribunale di Perugia l’Agenzia delle Entrate – Direzionale regionale dell’Umbria e l’I.N.P.S.- Direzione provinciale. Premettevache ai fini della realizzazione di un impianto fotovoltaico aveva in data 30.6.2010 stipulato con la “[OSCURATO:PERSONA] e figli” s.n.c. atto con il quale era stato in proprio favore costituito il diritto di superficie su di un’area,in territorio di Marsciano,di proprietà della medesima s.n.c. (cfr. ricorso, pag. 3). Premetteva che si era concordato di compensare parte del corrispettivo con gli importi iscritti a ruolo a titolo di tributi e sanzioni dovuti all’amministrazione comunale dalla “[OSCURATO:PERSONA] e figli” nonché da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], soci della s.n.c. e parenti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 4). Premetteva che,per effetto di un mero disguido occ orso nella segnalazione della partita i.v.a., aveva indicato ad “[OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. quale proprio creditore anziché la “[OSCURATO:PERSONA] e figli” la “[OSCURATO:PERSONA] S.S. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”, società, quest’ultima , che “[OSCURATO:PERSONA] ” aveva indicato, a sua volta, come debitrice del Fisco per l’importo di euro 88.903,81 (cfr. ricorso, pag. 4). Premetteva che “[OSCURATO:PERSONA] ” , per le somme di cui la “[OSCURATO:PERSONA] S.S. di [OSCURATO:PERSONA] e C.” era sua debitrice,aveva provveduto a notificare ad esso attore atto di pignoramento presso terzi, sicché aveva provveduto al pagamento - per un debito non già della “[OSCURATO:PERSONA] e figli” bensì della “[OSCURATO:PERSONA] S.S. di [OSCURATO:PERSONA] e C.” – della somma di euro 43.207,03 (cfr. ricorso, pag. 5). Indi esponeva che, avvedutosi dell’errore, aveva richiesto la restituzione dell’importo corrisposto e nondimeno “[OSCURATO:PERSONA]” aveva riferito che l’importo era già stato “quietanzato sulla posizione del contribuente” “[OSCURATO:PERSONA]” e “regolarmente riversato agli enti beneficiari (INPS ed Erario) nei termini di legge”(cfr. ricorso, pag. 5). Chiedevadunque condannare , ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., in subordine ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., l’Agenzia delle Entrate e l’I.N.P.S. alla restituzione, rispettivamente, degli importi di euro 39.203,16 e di 4.003,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2.Resisteva l’Agenzia delle Entrate. Resisteva l’I.N.P.S. 3. C on sentenza n. 2 924 /201 6 il tribunale accoglieva la domanda e condannava le parti convenute alla restituzione delle somme richieste. 4.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello. Resisteva il Comune di Marsciano. L’I.N.P.S. proponeva separato appello. Resisteva il Comune di Marsciano. 5. Riuniti gl i appelli, co n sentenza n. 55 8 dei 1 6 . 7 / 10. 9 . 20 1 9 la Corte di Perugia accoglieva ambedue i gravami ed in riforma dell’appellata sentenza dichiarava non dovute le somme pretese dal Comune di Marsciano.Premettevala corte – per quel che qui rileva - che indubbiamente il Comune di Marsciano aveva provveduto a pagare ad “Equitalia”il debito che l’ “[OSCURATO:PERSONA]”aveva nei confronti del Fisco, “ nella convinzione – causata da un proprio errore – di estinzione di un proprio debito dei confronti del creditore Busti”(così sentenza d’appello, pag. 10). Premetteva dunque che di certo il Comune appellato aveva agito quale solvensche aveva “utilizzato i propri mezzi per l’adempimento di un debito altrui e che il credito fiscale estinto dall ’a dempi mento del t erz o er a effettivam ente esistente in capoall’Agenzia delle Entrate” (c osì sentenza d’appello, pag. 10 ) . Evidenziava quindi che si configurava nella specie un indebito soggettivo ex latere solventis, siccome l’ accipiens – ovvero l’ A genzia delle Entrate – era effettivamente creditore benché di un soggetto diverso dal solvens (c fr. sentenza d’appello, pag. 10). Evidenziava tuttavia che non era possibile far luogo alla restituzione, siccome l’errore in cui il Comune di Marsciano era incorso, alla stregua di quel che risultava per tabulas, non era scusabile(cfr.sentenza d’appello, pagg. 10 e 12 ) . 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Marsciano ; ne ha chiesto sulla scorta di seimotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese. L’I.N.P.S. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 72 bis d.P.R. n. 603/1972 e degli artt. 2033 e 2036 cod. civ.Deduce che, nella specie,la Corte di Perugia avrebbe dovuto applicare non già l’art. 2036 cod. civ. bensì l’art. 2033 cod. civ.in tema di indebito oggettivo (cfr. ricorso, pag. 13). Deduce che giusta la disciplina dell’indebito oggettivo il diritto alla ripetizione prescinde dalla sussistenza di un errore (cfr. ricorso, pag. 13). 8.Il primo motivo di ricorso è da respingere. 9.La Corte di Perugia non è incorsa nel denunciato “ error in iudicando ” sub speciedi falsa applicazione di legge. Questa Corte spiega che ricorre l’ipotesi di indebito oggettivo nel caso in cui manchi una originaria causa contrattuale giustificativa del pagamento o quando la causa, originariamente esistente, sia venuta meno; si ha, invece, indebito soggettivo quando taluno paghi un debito altrui, credendosi debitore in base ad errore scusabile(cfr. Cass. 20.9.1971, n. 2611). 10.Nella specie si versa nell’ipotesi di cui al 1° co. dell’art. 2036 cod. civ., siccome si è senza dubbio al cospetto di una fattispecie di indebito soggettivo ex latere solventis. Invero, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. – per conto dell’Agenzia delle Entrate e dell’I.N.P.S. – era sicuramente creditrice della “[OSCURATO:PERSONA] S.S. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”, cosicché il diritto alla ripetizione postulasenz’altro che il solvens, il Comune di Marsciano,si fosse re p ut at o debitore in base ad un errore scusabile. 11.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 72 bis d.P.R. n. 603/1972, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Deduce in ogni caso che le risultanze di causa danno conto dell’insussistenza di un suo errore inescusabile, atto ad impedire la ripetizione dell’eseguito indebito pagamento(cfr. ricorso, pag. 14). Deduce che l’unico errore ha riguardato la trasmissione, con l’informativa di cui all’art. 48 bis d.P.R. n. 602/1973 inviata il 6.12.2011, di una partita i.v.a. differente rispetto a quella della sua effettiva creditrice, ossia della “[OSCURATO:PERSONA] e figli” s.n.c.(cfr. ricorso, pag. 15), viepiù che non ha eseguito il pagamento controverso spontaneamente bensì a seguito del pignoramento presso terzi che le è stato notificato da “Equitalia” (cfr. ricorso, pag. 15). Deduce segnatamente che depongono per la sussistenza di un suo errore scusabile il contratto di superficie in data 30.6.2010, l’atto di pignoramento notificatogli da “Equitalia” in data 4.1.2012, la missiva del 19.3.2012,con cui ha rappresentato ad “Equitalia” l’errore incorso nella informativa exart. 48 bis cit., l’ulteriore missiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA],con cui ha reiterato la propria richiesta di rimborso, l’istanza di rimborso in data 12.10.2012 inoltrata all’Agenzia delle Entrate, l’ulteriore propria missiva del 7.12.2012 e la missiva del 6.3.2013 dell’Agenzia delle Entrate (cfr. ricorso, pagg. 15- 16 ) . 12.Il secondo motivo di ricorso parimenti è da respingere. 13.Con il motivo in esame il ricorrente censura il giudizio “di fatto” sulla cui scorta la Corte diPerugia ha disconosciuto la sussistenza di un errore scusabile. E nondimeno soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404. Cfr., altresì, Cass. 10.6.2016, n. 11892, secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante). Comunque, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua agitur, la corte territoriale ha ancorato il suo dictum. 14.Con il terzo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e n. 4, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 2041 e 2042 cod. civ. Premette che con l a citazione di primo grado aveva domandato in via subordinata la condanna delle controparti altresì ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. e che con l a comparsa di costituzione in grado d’appello ha riproposto la domanda ex art. 2041 cod. civ. in ordine alla quale il tribunale non si era pronunciato, siccome assorbita nell’accoglimento della domanda di indebito (cfr. ricorso,pagg. 16 - 17) . Indi deduce che la Corte di Perugia, benché abbia respinto la domanda di indebito, ha completamente omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa (cfr. ricorso, pag. 17).Deduce al contempo che è incontestato che le controparti hanno conseguito un arricchimento cui si è correlato un suo impoverimento (cfr. ricorso, pag. 18). 15.Il terzo motivo di ricorso è da accogliere; la sentenza n. 558/2019 della Corte d’Appello di Perugia va perciò, in parte qua , cassata; e tuttavia la domanda exart. 2041 cod. civ. è da respingere nel merito. 16.Indubbiamente, per un verso, con la citazione di prime cure il Comune di Marsciano aveva chiesto “in via subordinata, condannare le amministrazioni convenute (…) exart. 2041 c.c. alla restituzione in favore dell’amministrazione civica attrice degli importi da quest’ultima sine titulocorrisposti all’Agente della riscossione” (cfr.ricorso, pag. 6, ove sono testualmente riprodotte le conclusioni rassegnate nella citazione di prime cure). E parimenti il Comune di Marsciano nella comparsa di costituzione in appello aveva provveduto a ri proporre la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ. (c fr. ricorso, pag. 17 . Al riguardo cfr. Cass. 6.4.2021, n. 9265, secondo cui la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod.proc. c iv ., può limitarsi a riproporle ; Cass. 23.9.2004, n. 19126 ) . Indubbiamente, per altro verso, la Corte di Perugia non si è pronunciata in ordine alla domanda subordinata exart. 2041 cod. civ. 17.In questo quadro sovviene l’elaborazione di questa Corte alla cui stregua nel giudizio di legittimità, allaluce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificatal’omessa pronuncia su un motivo di appello – analogamente, su una domanda riproposta ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. - la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che sitratti di questione di diritto che non richiede ulterioriaccertamenti di fatto (cfr. Cass. (ord.) 16.6.2023, n. 17416; Cass. 28.6.2017, n. 16171). 18. Or dunque, i l riscontro nella specie dell’infondatezza nel merito della domanda exart. 2041 cod. civ. esperita dal Comune di Marsciano non postula alcun accertamento in fatto. Da un canto, si spiega che l’azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o l’altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria (cfr. Cass. sez. un. 3.10.2002, n. 14215). Ebbene,nella specie la pretesa locupletazione non è avvenuta senza giusta causa, siccome e l’Agenzia dell’Entrate e l’I.N.P.S.vantavano ragioni di credito nei confronti dell’“[OSCURATO:PERSONA] S.S. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”. D’altro canto, si spiega che ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 cod.civ. la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale -si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata perprescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico (cfr. Cass. sez. un. 5.12.2023, n. 33954). Ebbene, nella specie la domanda di ripetizione è stata, nel quadro della previsione di riferimento di cui all’art. 2036 cod. civ., ineccepibilmente respinta in difetto di prova di un errore scusabile. 19.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 274 cod. proc. civ. Premette che avverso la sentenza di primo grado l’Agenzia delle Entrate e l’I.N.P.S. hanno proposto separati appelli poi riuniti (cfr. ricorso, pag. 19). Indi deduce che la Corte di Perugia ha riformato la sentenza di primo grado in accoglimento del motivo di gravame concernente la qualificazione dell’ipotesi di indebito de qua agitur, articolato unicamente dall’Agenzia delle Entrate(cfr. ricorso, pag. 19). Deduce dunque che la corte d’appello ha accolto l’appello dell’I.N.P.S. per un motivo che l’I.N.P.S. non ha mai esperito(cfr. ricorso, pag. 19). 20.Il quarto motivo di ricor so del pari è da respingere . 21.Il motivo in disamina, in spregio alle prescrizioni del n. 4 e del n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ.,difetta di specificità e di “autosufficienza”, siccome nonriproduce il testo dei motivi dell’appello spiegato dall’I.N.P.S. Propriamente, il Comune ricorrente si è limitato, a pagina 8 del ricorso,a far generico, sintetico riferimento ai motivi delgravame dell’I.N.P.S. Certo, qualora venga denunciato – è il caso di specie - un “ error in procedendo”, questa Corte di legittimità diviene anche giudice del “fatto processuale” ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181). E però il ricorrente non ha dato conto , così come avrebbe dovuto, de gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatt o processual e ” – l’omessa formulazione del motivo di gravame –in ordine al quale ha invocato il riesame (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’ “error in procedendo” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’error). 22. In ogni caso, allorché il ricorrente , a pagina 8 del ricorso, ha genericamente riferito i motivi dell’appello dell’I.N.P.S., ha dato atto che l’istituto previdenziale aveva addott o l’insussistenza dei presupposti dell’indebito. In tal guisa soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui , ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum”il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (cfr. Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8604; Cass. 22.7.2002, n. 10681).23.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n.4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. Premette chela Corte di Perugia, in sede di riforma della sentenza di primo grado, non ha accolto nessuno dei motivi delgravame proposto dall’I.N.P.S. (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce dunqueche la corte d’appello lo ha ingiustificatamente condannato a rimborsare le spese di lite anche in favore dell’I.N.P.S.(cfr. ricorso, pag. 20). 24.Il quinto motivo di ricor so analogamente è da respingere . 25.Evidentemente, le ragioni che inducono alla reiezione del quarto motivo di ricorsoesplicano valenza pur ai fini del rigetto del quinto motivo di ricorso . 26.Comunquela condanna del Comune di Marsciano alla rifusione delle spese di lite pur in favore dell’I.N.P.S. appieno si legittima alla luce del principio di causalità/soccombenza. Questa Corte,infatti, spiega che la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che esse hanno sostenuto a cagione del processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi(cfr. Cass. 15.10.2004, n. 20335; Cass. 30.3.2010, n. 7625). 27.Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 158, 275 e 276 cod. proc. civ. e dell’art. 72 d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013, dell’art. 10 d.lgs. n. 116/2017. Deduce cheestensore della sentenza impugnata è stato un giudice ausiliario , privonondimeno del relativo potere (cfr. ricorso, pag. 21 ) .Deduce quindi che l’impugnata sentenza è nulla(cfr. ricorso, pag. 21 ) . 28.Il sesto motivo di ricorso similmente è da respingere 29.È sufficiente evidenziare che con la sentenza n. 41 del 17.3.2021 la Corte costituzionale h a dichiarato , sì , illegittime le norme del dec. leg . n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, ma di fatto le medesime disposizioni restano operative “fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del d.lgs. n. 116del 2017”(così in motivazione sentenza n. 41/2021 cit.). Dunque, le corti d’appello possono avvalersi dei giudici ausiliaridi appello fino a quando il legislatore non avrà dato corso alla riforma organica della magistratura onoraria entro il 31.10.2025. 30.In dipendenza del rigetto dei motivi tutti – il terzo motivo all’esito della statuizione di merito - di ricorso il ricorrente va condannato , come da dispositivo,a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità. L’I.N.P.S. non ha svolto difese; nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va nei suoi confronti assuntain ordine alle spese. 31.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede:accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione al medesimo motivo la sentenza n. 558/2019 della Corte d’Appello di Perugiae, decidendo nel merito, rigetta la domanda ex art. 2041 cod. civ. proposta in via subordinata dal Comune di Marsciano; rigetta tutti gli ulteriori motivi di ricorso; condanna il ricorrente, Comune di Marsciano , a rimborsare a lla controricorrente, Agenzia delle Entrate, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 /2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de l ricorrente, Comune di Marsciano, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
Sentenza Cassazione n. 11778/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris