CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10379/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-Numero registro generale 29528/2021Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10379/2026Data pubblicazione 20/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1392/2021 depositata il 08/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1392/20/2021, depositata in data 8 aprile 2021, la CTRdella Lombardia ha accolto, per quanto di ragione, l’appello propostodall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] riformando la sentenza di primogrado che aveva accolto l’impugnazione di una cartella di pagamentonotificata dietro iscrizione a ruolo dei contributi consortili di bonifica dovutidalla società contribuente Fattorie di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società agricola.1.1 I giudici di appello, in particolare, rilevavano che: - destituita difondamento era l’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di juspostulandi per essere stato proposto da un avvocato del libero foro; -correttamente i contributi di bonifica erano stati riscossi tramite ruolo, aseguito della approvazione del Piano di classifica dell'ente impositoreConsorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA], rientrando i terreni della societàall’interno del perimetro consortile di contribuenza regolarmente approvato;- del pari destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di non debenza deitributo per assenza dei benefici, circostanza non comprovata dalla societàcontribuente; - andavano, altresì, disattese le eccezioni relative all’erroneocalcolo dei contributi.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per la cassazione della suddettasentenza sulla base di quattro motivi, illustrati con successiva memoria.3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ed il [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 3 MedioValdarno resistono con controricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 e/oNumero registro generale 29528/2021Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10379/2026Data pubblicazione 20/04/202612 del d.lgs. n. 546/1992, difetto insanabile di “ius postulandi” in capo alprocuratore dell’Agente della riscossione.Assume che i giudici di appello non avevano esaminato la specificaeccezione formulata, essendosi evidenziato il contrasto tra il conferimentodi mandato ad un legale del libero foro con l’art. 11 del d.lgs. n. 546/1992il quale – al comma 2 (con norma speciale) – prevede che: “L'ufficiodell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cuial d.lgs. n. 300/1999 nonché dell’agente della riscossione nei cui confrontiè proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la strutturaterritoriale sovraordinata” non risultando, quindi, sostenibile che un agentedella riscossione potesse stare in giudizio mediante un procuratore specialeo generale dal momento che tale facoltà è riconosciuta solo alle partidiverse dagli enti impositori e dall’agente della riscossione sulla base delcomma 1 del predetto art. 11 (che, non a caso, statuisce che: “Le partidiverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anchemediante procuratore generale o speciale”).1.1. Osserva il Collegio che la censura in esame è manifestamente priva difondamento.1.2. In ordine alla normativa di riferimento, occorre muovere dall'art. 1,comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, conmodificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, il quale dispone che:«L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Statoai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridichesulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamentodell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lostesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negliarticolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agliarticoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero puòNumero registro generale 29528/2021Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10379/2026Data pubblicazione 20/04/2026avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace,da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoliriflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumeredirettamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti allecommissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».Vanno, quindi, richiamate le seguenti disposizioni:- l'art. 43 del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanzae difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura delloStato, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in forza del quale:«L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa neigiudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, legiurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche nonstatali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanzadello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, diregolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Ledisposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi diconcerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora siaintervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e ladifesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocaturadello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto diinteressi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove taliamministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dellaAvvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera dasottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commisono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organicompetenti»;- il comma 5 dell’ art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, il quale, al quarto periodo,recita: «Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera leNumero registro generale 29528/2021Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10379/2026Data pubblicazione 20/04/2026modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinanol'organizzazione e il funzionamento dell'ente, bilanci preventivi e consuntivi,i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importisuperiori al limite fissato dallo statuto»; - gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile2016, n. 50, il primo dei quali recita: «L'affidamento dei contratti pubbliciaventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, intutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice,avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, paritàdi trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tuteladell'ambiente ed efficienza energetica»;- l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificatodall'art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondocui: «L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e deimonopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonchédell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto ricorso, sta ingiudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata.Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli ufficigiudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato».1.3. Sulla materia è intervenuta, poi, una norma di interpretazioneautentica, l'art. 4-novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito conmodificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui: «Il comma 8dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, conmodificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel sensoche la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui alregio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casiin cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per la propria rappresentanza edifesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato neigiudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesimadisposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocaturadello Stato ad assumere il patrocinio».Numero registro generale 29528/2021Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10379/2026Data pubblicazione 20/04/20261.4. Il quadro normativo di riferimento normativo è, poi, completato da: ilregolamento di amministrazione di AdER, deliberato dal Comitato digestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall'art. 6 delloStatuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'economia e dellefinanze il 19 maggio 2018 ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999; ilprotocollo d'intesa del 6 luglio 2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato el’agente della riscossione controricorrente, attuativo dell'art. 1, comma 8,primo periodo, d.l. n. 193 del 2016; il regolamento-bando della predettacontroricorrente per la costituzione e la gestione dell'elenco degli avvocatiper l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerentecon i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornitedalla [OSCURATO:PERSONA] (Delibera n. 1158 del 9 novembre2016).1.5. Le Sezioni Unite (vedi Cass., Sez. U, n. 30008 del 19/11/2019) inmateria hanno chiarito che, con l’introduzione della convenzione soprarichiamata, non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimentodell'avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicementel’applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibilievenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra traquelle oggetto della convenzione e tutte le altre. La pronuncia ha specificatoche: in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria,dunque, nelle ipotesi contemplate dalla convenzione, è normalel'avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivatadelibera per l'avvalimento di avvocato del libero foro, da adottarsi appuntonel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma. In ogni altrocaso, è normale invece l'avvalimento di avvocati nel libero foro (sia pure nelrispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto diappositi atti di carattere generale di cui al comma quinto dell'art. 1). E’stato, così, in modo del tutto condivisibile affermato che in tutti i casi nonespressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale èNumero registro generale 29528/2021Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10379/2026Data pubblicazione 20/04/2026possibile per l'Agenzia avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondoun meccanismo sostanzialmente automatico: a) se la convenzione riservaall'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia puòevitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, comma4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica esottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erarialesi renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riservaall'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiestal'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere alpatrocinio a mezzo di avvocati del libero foro scegliere in applicazione deicriteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma enel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi èin facoltà dell'Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propridipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di piùnulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altrotipo di contenzioso (nello stesso senso, successivamente, Cass. Sez. 5, n.31241 del 29/11/2019; Cass., Sez. 6 - 5, n. 24967 del 19/08/2022). Nelprotocollo d’ intesa stipulato tra l’Avvocatura Generale dello Stato el’odierna parte ricorrente in data 5 luglio 2017 è, in particolare, previstoche: «L’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nei seguenti casi: - azionirisarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Paceanche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni altraazione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione; - altre liti innanzial Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parteanche un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato; - liti innanzi alla Corte diCassazione Civile e Tributaria. L’Ente sta in giudizio avvalendosidirettamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nelproprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: - liti innanzi al [OSCURATO:PERSONA] (compresa la fase di appello); - liti innanzi alle Sezioni Lavoro diTribunale e Corte d’Appello; - liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]».Numero registro generale 29528/2021Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10379/2026Data pubblicazione 20/04/20261.6. Sulla base di quanto precedentemente esposto, si deve ritenere che,nella specie, ricorra l’ipotesi per la quale la convenzione ha previsto per larappresentanza in giudizio dell’ agente della riscossione il ricorso alternativoai propri dipendenti o ad avvocati del libero foro (come avvenuto). In taleipotesi, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altraformalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro,precisandosi che un simile evidente automatismo della sussunzione entrol'una o l'altra categoria esclude, in radice, la necessità di ogni formalità, tracui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzionidocumentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamentiinterni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senzadifficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti. In altritermini, si deve ritenere che risulti postulata, anche solo implicitamenteallegata, la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice direttaformazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza,nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza diun atto meramente interno dell'Agenzia che si è determinata ad agire o aresistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica oseparata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio dilegittimità. (Cass., Sez. U, n. 30008 del 19/11/2019, cit., in sensoconforme, v. Cass. Sez. 3, n. 36498 del 24/11/2021; Cass., Sez. 6 - 1, n.16314 del 10/06/2021; Cass. Sez. 3, n. 26531 del 20/11/2020).1.7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il motivo in questioneè da ritenere palesemente infondato, precisandosi che parte ricorrente deltutto tardivamente, solo con la memoria conclusiva, ha lamentato che inquesto procedimento l’agente della riscossione non risulta aver maiprodotto il predetto protocollo, profilo che avrebbe dovuto, semmai, dedurrein fase di merito.2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 delNumero registro generale 29528/2021Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10379/2026Data pubblicazione 20/04/2026r. d. n. 215/1933 e/o 17, comma 3, del d. lgs. n. 46/1999 in relazioneall’omesso rilievo della carenza di potere in capo all’ente impositore adavvalersi del ruolo di contribuenza, in ragione della espressa intervenutaabrogazione dell’art. 21 del r.d. n. 215/1933 17 ad opera dell’art. 14,comma 14-ter, della l. n. 246/2005 nonché del conseguente d.lgs. n.179/2009.2.1. Tale motivo non coglie nel segno alla luce dei pacifici principigiurisprudenziali in materia.Ed, infatti, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte i contributidi bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolanol'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio1933, n. 215 (Nuove norme sulla bonifica integrale), che continua ad essereapplicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordinodella disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 dellalegge 28 settembre 1998, n. 337), dovendosi, per contro, escluderel'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti, della legge 27 dicembre2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che presuppone lapreventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributidi bonifica avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento (cfr.Cass. n. 21797 del 2012, Cass., n. 8371 del 2013, Cass. n. 3594 del 2014,Cass. n. 13165 del 2014, Cass., Sez. Un. n. 4309 del 2017, Cass. n. 8080del 2020, Cass. n. 19192 del 2021, Cass. n. 22483 del 2022, Cass. n.11303/2025), non essendo stato abrogato tale sistema dall’art. 14, comma14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Cass. n. 8080 del 2020; Cass.n. 19192 del 2021).3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4,c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e/o 36 del d.lgs. n. 546/1992 e/o 118 delle disp. att. c.p.c. per “motivazione apparente”.Lamenta che anche nelle proprie controdeduzioni in grado di appello eraNumero registro generale 29528/2021Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10379/2026Data pubblicazione 20/04/2026stata espressamente evidenziata l’insussistenza di alcuna presunzione dibeneficio atteso che l’ente impositore aveva riferito nei propri scritti difensiviche il piano di classifica era stato approvato con Delibera di GiuntaRegionale n. 1293 del 12/12/2016, pubblicata sul “B.U.R.T.” n. 51, parteseconda, del 21.12.2016 e, quindi, era stata eccepita l’irretroattività di taleprescritto atto amministrativo atteso che i periodi d’imposta reclamaticorrispondevano al 2015 ed al 2016, di conseguenza era stata evidenziatal’insussistenza di alcuna presunzione di beneficio in applicazione dei notiprincipi in materia fissati dalla giurisprudenza di legittimità la quale hal’operatività della predetta presunzione – [con inversione dell’onereprobatorio in capo al contribuente circa la inesistenza dei benefici previsti]- soltanto in presenza di un piano di classifica approvato dalla competenteAutorità Regionale e, pertanto, nella fattispecie, tale piano avrebbe potutodispiegare efficacia soltanto per i periodi posteriori al 12 dicembre 2016corrispondente alla data della sua approvazione, profilo questo totalmentepretermesso dai giudici territoriali.3.1. Tale motivo è all’evidenza infondato, non sussistendo una motivazionemeramente apparente e risultando chiaro che i giudici di appello, nelpervenire alle proprie conclusioni, hanno implicitamente disatteso lequestioni richiamate dalla società contribuente.Invero ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha trattoil proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disaminalogica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Nella fattispecie inesame la sentenza esplicita in maniera del tutto adeguata la ratio decidendi,consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alladecisione: il giudice di appello ha accertato, in punto di fatto, che gliimmobili oggetto dell’imposizione rientravano nel Perimetro di contribuenzadelimitato dal [OSCURATO:PERSONA] e che il beneficio ricavato dagli stessi immobili eraNumero registro generale 29528/2021Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10379/2026Data pubblicazione 20/04/2026stato individuato e valutato sulla base dei criteri e parametri determinatinel Piano di Classifica non contestato specificamente dalla partecontribuente, strumenti correttamente ritenuti vigenti ed operativi.Come è noto, inoltre, l'obbligo di motivazione del giudice è ottemperatomediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia delragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande oeccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivid'impugnazione (nei giudizi d'impugnazione), mentre non è necessario cheegli confuti espressamente - pur dovendoli prendere in considerazione tuttigli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle propriedomande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti oincompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso (cfr.Cass. nn. 12123/2013, 8767/2011).4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4,c.p.c., violazione e/o falsa applicazione violazione degli artt. 10 del r. d. n.215/1933, 3 e 16 della l.r. Toscana n. 34/1994 e 29 l.r. Toscana n. 79/2012,lamentando che i giudici di appello non avevano considerato che sulla scortadelle disposizioni normative suddette ai fini della debenza del tributo occorreche il proprietario consorziato debba beneficiare in modo diretto e specificodi un vantaggio che determina un incremento del valore patrimoniale delfondo, conseguito o conseguibile (secondo che le opere siano realizzate oda realizzare) derivante dagli impianti di bonifica, beneficio nella specieinsussistente.4.1. Anche tale motivo è manifestamente infondato.4.2. Osserva il Collegio che la CTR ha accertato l’esecuzione di opere didifesa idraulica del territorio ove insistono gli immobili della ricorrentechiarendo le ragioni per cui nella specie era configurabile un “beneficio”.4.3. In ordine alla richiamata l.r. Toscana n. 79/2012 va premesso che l’art. 37 recante “Disposizioni transitorie per l'approvazione del piano diclassifica” così testualmente recita: 1. Il Consiglio regionale individua ilNumero registro generale 29528/2021Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10379/2026Data pubblicazione 20/04/2026reticolo idrografico di cui all'articolo 54 del d.lgs. 152/2006 ed il reticolo digestione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), entro quarantacinquegiorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giuntaregionale trasmette la relativa proposta entro quindici giorni dall'entrata invigore della presente legge. 2. Il Consiglio regionale approva le linee guidaper l'adozione del piano di classifica di cui all'articolo 22, comma 2, letterac), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entrosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Entrocentottanta giorni dalla data di insediamento dell'assemblea, il consorzio dibonifica adotta il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cuiall'articolo 28, e lo invia alla Giunta regionale per la relativa approvazione.vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge (87) . 3-bis. Ilpiano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui al comma 3,acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2015”4.4. Ne discende, pertanto, che l’eccezione della parte ricorrente circal’assenza di un perimetro di contribuenza risulta, anche per l’annualità 2016sino al 12 dicembre 2016, totalmente priva di fondamento: comecorrettamente accertato dai giudici di appello non solo il perimetro dicontribuenza esisteva ma era stato, altresì, approvato dalla RegioneToscana ed era pienamente vigente.Per il resto va osservato che la sentenza impugnata ha fatto correttaapplicazione dei pacifici principi diritto per cui ove vengano inconsiderazione – come nella specie - opere di difesa idraulica del territorio,il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che perquesto cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opereidrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle operestesse (Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22697). Il principio è giustificatodalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesaNumero registro generale 29528/2021Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10379/2026Data pubblicazione 20/04/2026idraulica (Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondocaso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusinella zona di intervento. I quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici.Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso dicontributi per l'esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario ènormalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questocessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinatazona perimetrale. Ne consegue che non muta il presuppostodell'obbligazione, che resta pur sempre ancorato all'esistenza del beneficiospecifico (ancorché, come detto, generale e indiretto). Semplicemente nonrileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto il beneficio che nederiva (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 14016).4.5. In conclusione, va osservato che stante l’accertato beneficio fondiarioconsistente nella difesa idraulica dei suoli di proprietà della societàricorrente il motivo deve essere respinto.5. Il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidatecome da dispositivo.5.1. Ritiene questo Collegio che sussistono i presupposti per la condanna diparte ricorrente per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.In punto di diritto occorre evidenziare che la condanna ex art. 96, comma3, c.p.c. deve giungere all'esito di un accertamento che il giudicante èchiamato a compiere caso per caso, anche tenendo conto della fase in cuisi trova il giudizio e del comportamento complessivo della partesoccombente, onde verificare se essa abbia esercitato le sue prerogativeprocessuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessiconfliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente osproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile;detto abuso del processo non richiede che il Giudice indaghi, nel senso chenormalmente si attribuisce a tale espressione, l’eventuale riprovevolezzadel comportamento del soggetto agente, ma non lo esonera dalla necessitàNumero registro generale 29528/2021Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10379/2026Data pubblicazione 20/04/2026di ricavare detta riprovevolezza in termini oggettivi dagli atti del processoperché la colpa o il dolo rilevanti sono quelli che si manifestano propriol'adozione di certe condotte processuali e non sono percepibiliseparatamente da essi, dovendo escludersi, pertanto, che il giudiziosull’antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivareautomaticamente dal rigetto della domanda o dall’inammissibilità odall'infondatezza dell’impugnazione, atteso che l'esercizio delle prerogativeprocessuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmentegarantito del diritto di azione e di difesa, merita la sanzione di cui all'art.96, comma 3, c.p.c. quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante ilrispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di unaindefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto intermini di antigiuridicità, dovendo il Giudice, pur potendo attingere elementidi valutazione dall'assunzione di comportamenti processuali sleali, tenerconto che il comportamento scorretto non coincide con quelloprocessualmente non leale, essendo la correttezza un parametro divalutazione esclusivamente giuridico ed ex ante imposto all'agente (cfr.Cass. n. 26545 del 2021).Come statuito dalla Corte, difatti, la condanna ex art. 96, comma 3, cit.,applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione dicarattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi diresponsabilità aggravata ex art. 96, cc. 1 e 2, cod. proc. civ., e con questecumulabile, volta, – con finalità deflattive del contenzioso, – alla repressionedell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, nonrichiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontrodell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condottaoggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l’averagito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass.,15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18Numero registro generale 29528/2021Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10379/2026Data pubblicazione 20/04/2026novembre 2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì,Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, il terzocomma dell’art. 96 cod. proc. civ., rinviando all’equità, richiama il criteriodi proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da taledisposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili inrelazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnatiad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570cui adde Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost.,6 giugno 2019, n. 139).5.2. Orbene nel caso in esame emerge che parte ricorrente ha insistitocolpevolmente su prospettazioni giuridiche già reputate infondate da ampiae risalente giurisprudenza, prospettando tesi manifestamente infondate.5.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. va, dunque, condannata al risarcimentodel danno per lite temeraria nella misura che può equitativamentedeterminarsi, per ciascuna delle parti controricorrenti in euro 900,00. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio liquidate nell'importo di euro 1.800,00, percompensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, in favore delConsorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] ed in euro 1.800,00 oltre speseprenotate a debito, in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione.Condanna, altresì, la società ricorrente al pagamento della somma di euro900,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore di ciascuna delleparti controricorrenti.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,Numero registro generale 29528/2021Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10379/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 29 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])