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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 30878/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso, vertente sul decorso, al tempo dell'emissione della sentenza di secondo grado, del termine massimo di prescrizione, è manifestamente infondato, dovendosi tenere conto della sospensione del termine della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, nel periodo intercorso tra il 26 marzo 2024, data di emissione della decisione di primo grado (intervenuta, peraltro, in un frangente in cui il predetto termine non si era ancora integralmente consumato ), ed il 6 febbraio 2025, giorno di emissione della sentenza di appello; che tale disciplina, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01, «si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»; che le doglianze del ricorrente, ribadite con i motivi nuovi depositati il 9 maggio 2025, traggono spunto da una diversa interpretazione del quadro normativo, disattesa dal massimo organo nomofilattico; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso, vertente sul decorso, al tempo dell'emissione della sentenza di secondo grado, del termine massimo di prescrizione, è manifestamente infondato, dovendosi tenere conto della sospensione del termine della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, nel periodo intercorso tra il 26 marzo 2024, data di emissione della decisione di primo grado (intervenuta, peraltro, in un frangente in cui il predetto termine non si era ancora integralmente consumato ), ed il 6 febbraio 2025, giorno di emissione della sentenza di appello; che tale disciplina, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01, «si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»; che le doglianze del ricorrente, ribadite con i motivi nuovi depositati il 9 maggio 2025, traggono spunto da una diversa interpretazione del quadro normativo, disattesa dal massimo organo nomofilattico; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 30878/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris