CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39835/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si chiede la riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di furto aggravato, non è consentito in sede di legittimità. Infatti, la Corte di cassazione può procedere alla operazione richiesta entro i limiti in cui il fatto sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito (v. Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi e altro, Rv. 272091 - 01); nella fattispecie oggi all'esame, per contro, la richiesta riqualificazione del fatto da ricettazione a furto richiederebbe valutazioni di merito proposte per la prima volta in sede di legittimità e, come tali, estranee al sindacato di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigli