Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:99
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
20 luglio 2009
Causa F‑86/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Domanda di indagine – Irricevibilità manifesta – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, sostanzialmente, l’annullamento
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto della sua domanda diretta a veder esperita un’indagine sulle molestie psicologiche
che egli avrebbe subito nel periodo durante il quale era in servizio presso la delegazione della [OSCURATO:PERSONA] in Angola, e
la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno risultante da tali pretese molestie psicologiche.
Decisione:
Il ricorso è respinto, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondato in
diritto. Il ricorrente è condannato alle spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Atto preparatorio – Relazione dell’Ufficio investigativo e disciplinare
– Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
2.
Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 24)
1.
In materia di ricorsi di funzionari, gli atti preparatori di una decisione definitiva non arrecano pregiudizio e non possono,
quindi, essere impugnati che «incidenter tantum» qualora sia esperito un ricorso contro i provvedimenti annullabili. Anche
se taluni atti puramente preparatori possono arrecare pregiudizio all’interessato nella misura in cui possono incidere sul
contenuto di un ulteriore atto impugnabile, tali atti non possono essere impugnati con ricorso autonomo e devono essere contestati
a sostegno del ricorso avverso tale atto.
Poiché la relazione dell’Ufficio investigativo e disciplinare costituisce un atto puramente preparatorio della decisione definitiva
che l’autorità che ha il potere di nomina sarebbe stata indotta ad adottare in un caso di specie, le domande di annullamento
di tale relazione devono essere dichiarate manifestamente irricevibili.
(v. punti 39 e 40)
Riferimento:
Corte: 7 aprile 1965, causa 11/64, Weighardt/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 352, in particolare pag. 368); 11 luglio 1968, causa
35/67, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 436, in particolare pag. 455), e 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 303, punto 23)
Tribunale di primo grado: 6 aprile 2006, causa T‑309/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1173, punti 46‑58)
2.
In forza dell’obbligo di assistenza cui è tenuta, l’amministrazione, di fronte ad un incidente incompatibile con l’ordine
e la serenità del servizio, deve intervenire con tutta la necessaria energia, reagendo con la rapidità e la sollecitudine
richieste dalle circostanze del caso di specie per accertare i fatti e poter, quindi, trarne con cognizione di causa le opportune
conclusioni. A tal fine, è sufficiente che il funzionario che chiede tutela alla propria istituzione fornisca un principio
di prova del carattere reale delle aggressioni di cui afferma essere stato vittima. In presenza di tali elementi, l’istituzione
in parola è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare disponendo un’indagine al fine di accertare i fatti
all’origine delle doglianze, in collaborazione con l’autore di queste ultime.
(v. punto 47)
Riferimento:
Corte: 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 99, punti 15 e 16)
Tribunale della funzione pubblica: 17 ottobre 2007, causa F‑63/06, Mascheroni/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblica nella Raccolta,
punto 36)
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)
20 luglio 2009 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Domanda di inchiesta – Irricevibilità manifesta – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
Nella causa F‑86/07,
avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,
[OSCURATO:PERSONA],
funzionario della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dai sigg. S. Gervasoni, presidente, H. Kreppel (relatore) e H. Tagaras, giudici,
cancelliere: sig.ra W. Hakenberg
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto introduttivo pervenuto per telefax presso la cancelleria del Tribunale il 25 agosto 2007 (ove l’originale è stato
depositato il 30 agosto successivo), il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA]
delle Comunità europee ha respinto la sua domanda volta ad ottenere lo svolgimento di un’inchiesta sulle molestie psicologiche
che egli avrebbe subito durante il periodo nel quale era distaccato alla delegazione della [OSCURATO:PERSONA] in Angola e la condanna
della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno risultante da tali asserite molestie psicologiche.
Fatti
2
Il ricorrente, funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della [OSCURATO:PERSONA], veniva assegnato a
Luanda presso la delegazione della [OSCURATO:PERSONA] in Angola (in prosieguo: la «delegazione») come funzionario in prova dal 16
giugno 2000.
3
L’8 agosto 2000, il ricorrente prendeva effettivamente servizio nell’ambito della delegazione.
4
Il ricorrente è funzionario di ruolo a far data dal 16 marzo 2001.
5
Il 14 agosto 2001, il capo della delegazione inviava all’amministrazione centrale della DG «Sviluppo» una «nota di archivio»
avente ad oggetto la «[c]ondotta professionale [del ricorrente]» (in prosieguo: la «nota del 14 agosto 2001»). In tale nota,
il capo della delegazione faceva presente un’insufficienza del rendimento e della condotta professionale del ricorrente, della
sua tendenza «a disperdersi e a perdere troppo tempo con questioni amministrative, in particolare connesse al suo trasloco
e [alla sua] istallazione», nonché di difficoltà d’integrazione dell’interessato nell’ambito della delegazione. Il capo della
delegazione sottolineava, del pari, che l’interessato «[era] stato vittima di un numero anomalo di incidenti in cui [aveva]
dovuto chiedere l’intervento [dei] servizi di sicurezza [della delegazione]».
6
Con nota del 29 agosto 2001, il ricorrente contestava, punto per punto, quanto dedotto dal capo della delegazione in ordine
alla sua condotta professionale nella nota del 14 agosto 2001 e ricordava, in particolare, che il capo della delegazione aveva
messo in dubbio le sue competenze dal primo incontro e lo aveva aggredito verbalmente più volte.
7
A far data dal 4 gennaio 2002, il ricorrente è in congedo di malattia presso il suo domicilio in Tricase e non ha mai ripreso
le sue funzioni.
8
Con decisione dell’11 gennaio 2002, poi annullata e sostituita il 18 marzo 2002 da una decisione con effetti a decorrere dal
1° aprile 2002, il ricorrente è stato rassegnato alla sede di Bruxelles nell’interesse del servizio.
9
Il ricorso per l’annullamento della decisione del 18 marzo 2002 è stato respinto con sentenza del Tribunale di primo grado
24 novembre 2005, causa T‑236/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A-365 e II‑1621). Con sentenza 6 dicembre 2007,
causa C‑59/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), la Corte, dopo aver rilevato che il ricorrente non
era stato posto in grado di presentare le proprie osservazioni precedentemente all’adozione della decisione del 18 marzo 2002,
ha annullato per questo motivo la sentenza del Tribunale di primo grado, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, e ha rinviato
la causa, tuttora pendente, dinanzi a tale giudice.
10
Con nota datata 1° marzo 2003, il ricorrente, asserendo di essere affetto da una malattia provocata dalle molestie psicologiche
subite durante l’esercizio delle sue funzioni nell’ambito della delegazione, ha presentato istanza per il riconoscimento della
natura professionale della sua malattia, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo:
lo «Statuto»).
11
Con nota datata 23 aprile 2003, il capo del settore «[a]ssicurazioni incidenti e malattie professionali» del regime comune
di assicurazione malattia delle istituzioni della Comunità europee ha accusato ricezione della domanda del ricorrente di cui
alla sua nota del 1° marzo 2003. La nota del 23 aprile 2003 conteneva il seguente passo:
«Conformemente all’art. 17, n. 2, della regolamentazione [relativa alla copertura dei rischi di incidenti e di malattia professionale
dei funzionari delle Comunità europee], il settore “[a]ssicurazione [i]cidenti e [malattie [p]rofessionali” procederà ad un’inchiesta
par raccogliere tutti gli elementi che consentiranno di determinare la natura dell’affezione, la sua origine professionale
nonché le circostanze in cui essa si è manifestata.
Dalla loro ricezione, tali elementi saranno trasmessi al medico indicato dall’[autorità che ha il potere di nomina] nel contesto
del procedimento previsto dall’art. 73 dello [S]tatuto. Lei sarà poi assoggettato a visita medica presso lo stesso medico.
In base alle informazioni in tal modo raccolte, questi fornirà le proprie conclusioni conformemente all’art. 19 della regolamentazione
[relativa alla copertura dei rischi di incidenti e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee]».
12
Con nota datata 8 giugno 2005 e ricevuta dal ricorrente il successivo 6 luglio, il direttore dell’Ufficio investigativo e
disciplinare (IDOC), nell’ambito della procedura di riconoscimento della malattia professionale, ha sollecitato, da parte
dello stesso, informazioni complementari in ordine alle molestie psicologiche asseritamente subite, perché fosse possibile
procedere ad una verifica su tal punto.
13
Con nota del 4 settembre 2005 indirizzata all’IDOC, il ricorrente rispondeva indicando, inter alia, che tutti i membri del
personale della delegazione erano venuti a conoscenza delle pretese molestie psicologiche subite da parte del capo della delegazione
e che i nomi di tali membri erano noti alla [OSCURATO:PERSONA].
14
Il 27 settembre 2005, l’IDOC ha emesso una relazione in cui concludeva che gli atti forniti dal ricorrente non contenevano
«elementi sufficientemente concreti a sostegno di quanto dallo stesso dedotto circa le molestie psicologiche di cui sarebbe
stato vittima nella delegazione (...)» (in prosieguo: la «relazione dell’IDOC») e che non occorreva procedere a indagini complementari.
15
Con nota del 9 novembre 2005 indirizzata all’IDOC, il ricorrente, al quale la relazione dell’IDOC non era stata comunicata,
ha chiesto di essere informato sullo stato di avanzamento della verifica che l’IDOC era stato incaricato di effettuare.
16
Con nota del 22 novembre 2005, il direttore dell’IDOC ha risposto alla nota del ricorrente del 9 novembre 2005, indicando
che la verifica che l’IDOC era stato incaricato di svolgere era effettuata nel contesto del procedimento avviato ai sensi
dell’art. 73 dello Statuto e che il ricorrente sarebbe stato informato del risultato di tale verifica solo quando detto procedimento
si fosse concluso.
17
Con nota datata 10 luglio 2006 e pervenuta all’amministrazione, secondo il ricorrente, il successivo 2 agosto, il ricorrente
ha introdotto dinanzi all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1,
dello Statuto (in prosieguo: la «nota del 10 luglio 2006»), in cui ha chiesto:
– che la [OSCURATO:PERSONA] svolgesse un’inchiesta concernente, in primo luogo, le pretese molestie psicologiche subite da parte del
capo della delegazione, in secondo luogo, la diffusione illegittima, con la nota del 14 agosto 2001, di informazioni diffamatorie
sul suo conto, in terzo luogo, la violazione, da parte dell’amministrazione, dei suoi obblighi in materia di arredamento dell’alloggio
di servizio messo a sua disposizione (in prosieguo: la «domanda di indagine»);
– la corresponsione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della somma di EUR 810 000 a titolo di risarcimento di tutti i danni «derivanti
dagli atti fatti e comportamenti illeciti illegali illegittimi ingiusti» che essa avrebbe compiuto (in prosieguo: la «domanda
risarcitoria»).
18
Nella nota del 10 luglio 2006, il ricorrente ha precisato che l’inchiesta di cui egli sollecitava l’avvio non aveva lo stesso
oggetto di quella indagine avviata sul fondamento dell’art. 17, n. 2, della regolamentazione comune relativa alla copertura
dei rischi di incidente e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee vigente alla data in cui la relazione
dell’IDOC è stata emessa (in prosieguo: la «regolamentazione comune»), dal momento che quest’ultima inchiesta si limitava
a determinare se la malattia di cui soffriva derivasse dall’esercizio delle sue funzioni, e non era intesa a identificare
con precisione i fatti di molestie psicologiche. Il ricorrente ha aggiunto che, in ogni caso, l’inchiesta avviata ai sensi
dell’art. 17, n. 2, della regolamentazione comune avrebbe accusato un «ritardo colpevole».
19
Con nota datata 8 agosto 2006, il ricorrente ha chiesto all’APN di fargli pervenire, inter alia, «copia conforme all’originale
del rapporto finale d’inchiesta inerente la verifica effettuata dall’ [IDOC] in relazione alla [sua] domanda di riconoscimento
di malattia professionale (...)» (in prosieguo: la «domanda di comunicazione della relazione dell’IDOC»).
20
Con decisione del 9 ottobre 2006, l’APN ha respinto la domanda di comunicazione della relazione dell’IDOC, precisando che
tale relazione gli sarebbe stata inviata solo in esito al procedimento avviato sulla base dell’art. 73 dello Statuto.
21
Con decisione in pari data, l’APN ha respinto la domanda risarcitoria contenuta nella nota del 10 luglio 2006 (in prosieguo:
la «decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria»). Tuttavia, in tale decisione, l’APN non si è pronunciata in
ordine alla domanda di inchiesta parimenti contenuta nella nota del 10 luglio 2006 e si è limitata a respingere i rilievi
critici del ricorrente quanto all’asserito «ritardo colpevole» con cui sarebbe stata condotta l’inchiesta avviata ai sensi
dell’art. 17, n. 2, della regolamentazione comune. In tal modo, la mancata risposta alla domanda di inchiesta ha fatto sorgere,
alla scadenza del termine di quattro mesi decorrente dall’introduzione della domanda medesima, una decisione implicita di
rigetto (in prosieguo: la «decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta»).
22
Con nota datata 27 dicembre 2006, il ricorrente ha introdotto reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto avverso la
decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria nonché avverso la decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta.
23
Con nota datata 2 gennaio 2007, il ricorrente ha introdotto reclamo avverso la decisione del 9 ottobre 2006 con cui l’APN
ha respinto la domanda di comunicazione della relazione dell’IDOC.
24
Con decisione del 23 aprile 2007 di cui il ricorrente ha avuto ricezione il successivo 4 giugno, l’APN ha esplicitamente respinto
il reclamo avverso la decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria (in prosieguo: la «decisione del 23 aprile
2007»).
25
Il 4 giugno 2007, il ricorrente ha ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] copia della relazione dell’IDOC.
Conclusioni delle parti
26
Il ricorrente ha introdotto il presente ricorso il 25 agosto 2007.
27
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto le domande contenute nella nota del 10 luglio 2006;
– annullare, per quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria;
– annullare, per quanto necessario, la decisione del 23 aprile 2007;
– annullare, per quanto necessario, la relazione dell’IDOC;
– dichiarare l’illiceità degli «atti, fatti e comportamenti de quibus», e condannare la [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare senza indugio
l’inchiesta di cui alla nota del 10 luglio 2006;
– nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse disporre lo svolgimento dell’inchiesta di cui alla nota del 10 luglio 2006, condannare
la [OSCURATO:PERSONA] a comunicargliene i risultati e a garantirne un’adeguata pubblicità;
– nell’ipotesi in cui, a seguito di tale inchiesta, la [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata nell’ambito della presente controversia,
condannare l’Istituzione a esporre idonei e visibili avvisi contenenti per estratto le conclusioni dell’inchiesta nei locali
della delegazione nonché nella sede della DG «Sviluppo»;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a procedere senza indugio alla distruzione materiale della nota del 14 agosto 2001;
– nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere condannata a procedere alla distruzione della nota del 14 agosto 2001, condannare
l’Istituzione a notificare al ricorrente tale distruzione nonché le circostanze in cui essa si è verificata, precisando il
luogo in cui detta nota si trovava antecedentemente alla distruzione;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 1 520 000 (un milione cinquecento ventimila), ovvero
quella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra il giorno successivo alla presentazione
del presente ricorso e il giorno di esecuzione della sentenza del Tribunale, la somma di EUR 1 000, ovvero quella somma maggiore
o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati
in quello precedente;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore del ricorrente di tutte le spese, diritti ed onorari di procedura, ivi
inclusi quelli relativi alla redazione di perizia di parte.
28
A titolo di misura istruttoria, il ricorrente chiede che, da una parte, il Tribunale effettui una «perizia di ufficio» per
accertare l’illegittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e che, dall’altra, proceda all’escussione di testimoni.
29
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;
– condannare il ricorrente alle spese del giudizio ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale di
primo grado delle Comunità europee.
In diritto
30
Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso
o di alcune sue conclusioni o quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato
in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
31
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tali
disposizioni, di statuire senza proseguire il procedimento.
Sulle domande di annullamento
Osservazioni preliminari
32
Deve ritenersi che il ricorrente chieda, in sostanza, l’annullamento:
– della decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta;
– della relazione dell’IDOC.
33
Per contro, con riguardo alla domanda di annullamento della decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria, si
deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria
costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento
della responsabilità dinanzi al Tribunale e che, conseguentemente, quest’ultimo non può conoscere di tale domanda in modo
autonomo rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità. Infatti, l’atto in cui è espressa la posizione dell’istituzione
durante la fase precontenziosa produce unicamente l’effetto di consentire alla parte che affermi di aver subìto un pregiudizio
di proporre domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale (sentenze del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997, causa T‑90/95,
Gill/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A-471 e II‑1231, punto 45, e 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A-61
e II‑293, punto 68). Ciò premesso, le domande di annullamento della decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria
non possono essere esaminate in modo autonomo.
34
Del pari, nemmeno le domande di annullamento della decisione del 23 aprile 2007 possono essere esaminate autonomamente. Infatti,
occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, alla domanda di annullamento di una decisione di rigetto di un reclamo
consegue che il giudice comunitario sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto di tale reclamo
(sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 23, punto 8; sentenze del Tribunale di
primo grado 23 marzo 2004, causa T‑310/02, Theodorakis/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A-95 e II‑427, punto 19, e 9 giugno 2005,
causa T‑80/04, Castets/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A-161 e II‑729, punto 15).
Sulle domande di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta
35
Dagli atti di causa emerge che, a seguito della domanda di riconoscimento della malattia professionale presentata dal ricorrente
il 1° marzo 2003, l’amministrazione, conformemente all’art. 17 della regolamentazione comune, ha avviato un’inchiesta per
raccogliere tutti gli elementi che consentissero di determinare la natura dell’asserita affezione del ricorrente, la sua origine
professionale nonché le circostanze in cui essa si sarebbe verificata. Orbene, nell’ambito di tale inchiesta, l’IDOC è stato
incaricato di procedere a una verifica relativa, in particolare, a quanto dedotto dall’interessato riguardo alle molestie
psicologiche che questi asseriva di aver subìto da parte del capo della delegazione nel periodo compreso tra i mesi di luglio
2000 e agosto 2001, all’asserita omissione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’adozione di ogni misura per porre fine a tali
molestie psicologiche, alla violazione, da parte dell’amministrazione, dei suoi obblighi in materia di arredamento dell’alloggio
di servizio messo a disposizione del ricorrente in Angola, o alla diffusione, ad opera del capo della delegazione, di informazioni
personali sul suo conto. Al termine di tale verifica, l’IDOC, in data 27 settembre 2005, ha redatto una relazione circostanziata
pronunciandosi su tutte le deduzioni di cui è causa, relazione che è stata comunicata al ricorrente il 4 giugno 2007, vale
a dire anteriormente all’introduzione del presente ricorso.
36
Ciò premesso, le domande di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta, alla data d’introduzione
del presente ricorso, erano prive di oggetto, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] aveva precedentemente incaricato l’IDOC di procedere
ad una verifica approfondita vertente, in sostanza, sui medesimi fatti sui quali verteva la domanda d’inchiesta e che il ricorrente
non ha prodotto alcun elemento tale da far sorgere il minimo dubbio sul fatto che la verifica effettuata dall’IDOC fosse stata
sufficiente per risolvere detta questione.
37
Conseguentemente, tali domande devono essere respinte in quanto manifestamente irricevibili.
Sulla domanda di annullamento della relazione dell’IDOC
38
Occorre ricordare, in limine, che l’esistenza di un atto lesivo ai sensi dell’art. 90, n. 2, e dell’art. 91, n. 1, dello Statuto
costituisce un presupposto indispensabile per la ricevibilità di qualsiasi ricorso dei funzionari avverso l’istituzione cui
appartengono (v., segnatamente, sentenza del Tribunale di primo grado 13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑799,
punto 39). Orbene, secondo la giurisprudenza, gli atti e le decisioni che possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento
sono solo quelli che producono effetti obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura
rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo (sentenze della Corte 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 505, punti 4‑7, e 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 303, punto 23; sentenze del Tribunale
di primo grado 6 giugno 1996, causa T‑391/94, Baiwir/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A-269 e II‑787, punto 34, e 18 giugno 1996,
causa T‑293/94, [OSCURATO:PERSONA]/CES, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A-305 e II‑893, punto 22).
39
Peraltro, in materia di ricorsi di funzionari, gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio e non possono,
quindi, essere impugnati che «incidenter tantum» qualora sia esperito un ricorso contro i provvedimenti impugnabili (v. sentenze
della Corte 7 aprile 1965, causa 11/64, Weighardt/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pagg. 352, 396, e Bossi/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto
23). Se taluni atti puramente preparatori possono arrecare pregiudizio all’interessato nella misura in cui possono incidere
sul contenuto di un ulteriore atto impugnabile, tali atti non possono essere impugnati con ricorso autonomo e devono essere
contestati a sostegno del ricorso avverso tale atto (v., in tal senso, sentenza della Corte 11 luglio 1968, causa 35/67, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pagg. 436, 455).
40
Nel caso di specie, dal momento che la relazione dell’IDOC costituisce un atto puramente preparatorio della decisione definitiva
che l’APN sarebbe stata eventualmente indotta a adottare, le domande di annullamento di tale relazione devono essere dichiarate
manifestamente irricevibili (v., per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado 6 aprile 2006, causa T‑309/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1173, punti 46‑58).
41
Ad abundantiam, occorre aggiungere che, quand’anche la relazione dell’IDOC avesse costituito un atto lesivo, le relative domande
di annullamento non sarebbero tuttavia ricevibili. Infatti, come previsto dall’art. 91, n. 2, dello Statuto, un ricorso è
ricevibile solo se l’APN ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, n. 2, dello Statuto, e tale reclamo è stato oggetto
di una decisione esplicita o implicita di rigetto. Orbene, dagli atti di causa emerge che il ricorrente non ha sottoposto
all’APN alcun reclamo contro la relazione dell’IDOC.
Sulle domande risarcitorie
Argomenti delle parti
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Il ricorrente chiede, in sostanza, il risarcimento del danno risultante, in primo luogo, dalle pretese molestie psicologiche
subite da parte del capo della delegazione, in secondo luogo, dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di adottare misure
tali da dimostrare l’effettività dei fatti inerenti alle molestie psicologiche e da impedire che essi continuassero ad essere
perpetrati, in terzo luogo, dalla illegittima diffusione, con la nota del 14 agosto 2001, di informazioni diffamatorie sul
suo conto e di informazioni relative alla sua vita privata, in quarto luogo, dalla violazione, da parte dell’amministrazione,
dei suoi obblighi in materia di arredamento dell’alloggio di servizio messo a sua disposizione.
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Il ricorrente precisa che il danno di cui chiede il risarcimento sarebbe costituito dalla lesione della sua dignità e della
sua reputazione e sarebbe, pertanto, distinto da quello relativo alla malattia professionale di cui soffrirebbe.
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Nelle proprie difese, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, anzitutto, che la domanda di risarcimento danni, contenuta nella nota del
10 luglio 2006, non sarebbe stata proposta entro un termine ragionevole e che essa riguarderebbe, inoltre, danni risarcibili
esclusivamente nel contesto della procedura prevista dall’art. 73 dello Statuto. Quanto al merito, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che
il ricorrente non dimostrerebbe né l’effettività dei comportamenti illegittimi che le sono attribuiti, né l’esistenza dei
danni invocati.
Giudizio del Tribunale
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Secondo costante giurisprudenza, la responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative
all’illegittimità del comportamento ascritto alle istituzioni, all’effettività del danno dedotto e all’esistenza di un nesso
causale fra il comportamento e il pregiudizio asserito (v., segnatamente, sentenza della Corte 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1981, punto 42; sentenza del Tribunale di primo grado 6 luglio 1995, causa
T‑36/93, Ojha/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A-161 e II‑497, punto 130).
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Nel caso di specie, con riguardo, in primo luogo, alle affermazioni di molestie psicologiche, gli atti di causa, pur mettendo
in rilievo l’esistenza di relazioni conflittuali tra l’interessato e il capo della delegazione, non consentono in alcun modo
di concludere nel senso dell’esistenza di molestie psicologiche, che una costante giurisprudenza definiva, anteriormente all’inserimento,
ad opera del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità
europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1), dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto,
come una condotta obiettivamente intesa a ledere una persona o a peggiorare deliberatamente le sue condizioni di lavoro (sentenza
del Tribunale di primo grado 16 maggio 2006, causa T‑73/05, Magone/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A-2-107 e II‑A-2-485, punto
79). In particolare, se è pur vero che il ricorrente, nella nota emanata il 29 agosto 2001 in risposta alla nota del 14 agosto
2001 redatta dal capo della delegazione, ha accusato quest’ultimo di averlo aggredito verbalmente più volte, l’interessato
non ha, né nella nota del 29 agosto 2001 né in alcun altro documento, apportato il minimo principio di prova quanto all’esistenza
di siffatte aggressioni. Infine, l’IDOC, nella conclusione della sua relazione, della quale nessun argomento del ricorrente
induce seriamente a mettere in discussione la fondatezza, ha rilevato che non sussistevano «elementi sufficientemente concreti
a sostegno delle sue affermazioni di molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima alla delegazione».
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Con riguardo, in secondo luogo, all’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di adottare misure tali da dimostrare
l’effettività dei fatti inerenti alle molestie psicologiche e da impedire il loro perpetrarsi, risulta da costante giurisprudenza
che, in forza dell’obbligo di assistenza cui è tenuta, l’amministrazione, di fronte ad un incidente incompatibile con l’ordine
e la serenità del servizio, è tenuta ad intervenire con tutta la necessaria energia, reagendo con la rapidità e la sollecitudine
richieste dalle circostanze del caso di specie per accertare i fatti e poter, quindi, trarre con cognizione di causa le opportune
conclusioni. A tal fine, è sufficiente che il funzionario che chiede tutela alla propria istituzione fornisca un principio
di prova del carattere reale delle aggressioni assertivamente subite. In presenza di tali elementi, l’Istituzione in causa
è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine al fine di accertare i fatti all’origine
delle doglianze, in collaborazione con l’autore di queste ultime (sentenza della Corte 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 99, punti 15 e 16; ordinanza del Tribunale 17 ottobre 2007, causa F‑63/06, Mascheroni/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 36).
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Nel caso di specie il ricorrente, che non ha fornito alcun principio di prova di essere stato vittima di molestie psicologiche
da parte del capo della delegazione, non può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver avviato senza indugio, in esito alla
ricezione della nota redatta il 29 agosto 2001 in risposta alla nota del 14 agosto 2001, un’inchiesta sugli asseriti fatti
di molestia psicologica. Peraltro, occorre rilevare che l’amministrazione, per porre fine alla situazione di tensione creatasi
nell’ambito della delegazione a causa delle relazioni conflittuali tra l’interessato e il capo della delegazione, con decisione
dell’11 gennaio 2002, successivamente sostituita con nuova decisione del 18 marzo 2002, ha riassegnato il ricorrente alla
DG «Sviluppo» a Bruxelles nell’interesse del servizio.
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Con riguardo, in terzo luogo, all’affermazione del ricorrente secondo cui il capo della delegazione avrebbe, con la nota del
14 agosto 2001, diffuso false informazioni sul suo conto e divulgato informazioni concernenti la sua vita privata, una siffatta
affermazione non è supportata da alcun elemento probatorio. Infatti, da una parte, l’interessato non fornisce alcun elemento
che potrebbe dimostrare che sarebbero false ovvero relative alla sua vita privata le osservazioni di cui a tale nota, attinenti,
in particolare, all’insufficienza del suo rendimento e alla sua condotta durante il servizio nonché alle difficoltà di integrazione
nell’ambito della delegazione. D’altra parte, se è pacifico che, nella nota del 14 agosto 2001, il capo della delegazione
ha sottolineato che il ricorrente «[era] stato vittima di un numero anomalo di incidenti in cui [aveva] dovuto chiedere l’intervento
[dei] servizi di sicurezza [della delegazione]», dagli atti di causa emerge che l’interessato stesso, nella nota del 29 agosto
2001, scritta in risposta alla nota del 14 agosto 2001, ha riconosciuto di aver sollecitato, più volte, l’assistenza dei servizi
di sicurezza, nel contesto di incidenti stradali di ridotta gravità in cui era stato coinvolto, ovvero in un caso in cui la
sua autovettura, essendosi impantanata, era stata immobilizzata, o ancora durante un controllo della sua autovettura ad opera
della polizia locale. Al riguardo occorre rilevare che, con riferimento a quest’ultimo accadimento, il ricorrente, nella nota
del 29 agosto 2001, ha giustificato tale domanda di intervento non in ragione di una particolare difficoltà in cui si sarebbe
trovato, bensì con il fatto che, secondo le sue parole, in Angola, in generale, «la polizia molest[erebbe] le persone che
circolano negli autoveicoli diplomatici e [potrebbe] mostrarsi aggressiva nei loro confronti».
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Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’asserita violazione, da parte dell’amministrazione, dei suoi obblighi in materia di
arredamento dell’alloggio messo a sua disposizione in Angola, il ricorrente non dimostra affatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe
sottratta al rispetto di tali obblighi, mentre dagli atti di causa emerge, al contrario, che l’Istituzione si è impegnata
per rispondere alle domande specifiche del ricorrente e si è dimostrata disponibile, in particolare, a concedergli l’importo
di EUR 1 300 per l’acquisto di un letto adeguato rispetto al suo stato di salute.
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Pertanto, non avendo il ricorrente fornito la prova, ad esso incombente, del carattere colposo o illegittimo dei comportamenti
imputati alla [OSCURATO:PERSONA], le domande risarcitorie devono essere dichiarate, nel loro insieme, manifestamente infondate in
diritto.
Sulle ulteriori domande contenute nel ricorso
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Le ulteriori domande del ricorso sono intese, da una parte, a far riconoscere la fondatezza di alcuni dei motivi invocati
a sostegno delle domande di annullamento e di quelle risarcitorie e, dall’altra, a chiedere al Tribunale l’emanazione di ingiunzioni
nei confronti dell’amministrazione. Domande siffatte vanno dichiarate irricevibili, atteso che non spetta al Tribunale, nel
contesto del controllo di legittimità che si fonda sull’art. 91 dello Statuto, né fare dichiarazioni di diritto (sentenza
del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007, causa T‑154/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 55), né inviare ingiunzioni alle istituzioni comunitarie (sentenza Castets/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 17).
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Alla luce delle suesposte considerazioni, e senza necessità di procedere alle misure istruttorie sollecitate dal ricorrente,
il presente ricorso deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato
in diritto.
Sulle spese
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Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, relative
alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale dalla data dell’entrata in vigore dello
stesso regolamento di procedura, vale a dire il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale
di primo grado pertinenti in materia restano applicabili, mutatis mutandis, alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente
a tale data.
55
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata
alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle controversie tra le Comunità
e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 87,
n. 3, secondo comma, del regolamento medesimo. Orbene, ai sensi di tali disposizioni, il Tribunale può condannare una parte
a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute superflue o defatigatorie.
56
Ciò si è verificato nel caso di specie.
57
Infatti, non solo il presente ricorso è stato in parte dichiarato manifestamente irricevibile e in parte respinto in quanto
manifestamente infondato in diritto, ma si deve anche ricordare che le numerosissime e dettagliate domande del ricorrente,
basate su affermazioni delle quali nessuna si è rivelata sostenuta dal minimo principio di prova, hanno imposto alla [OSCURATO:PERSONA]
di fornire un lavoro considerevole per preparare la propria difesa.
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Peraltro, il Tribunale di primo grado, nell’ordinanza 17 maggio 2006, causa T‑241/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A-2-111
e II‑A-2-517, punto 65), nonché il Tribunale, nelle sue ordinanze 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale de primo grado, causa T‑46/08 P),
e 4 novembre 2008, causa F‑133/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58, oggetto di impugnazione
pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑9/09 P), hanno già rilevato che, in tali ultime cause, il ricorrente
aveva optato senza alcuna giustificazione per la via contenziosa. Atteso che la presente controversia si colloca nel solco
di tale comportamento, occorre condannare il ricorrente a tutte le spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Lussemburgo, 20 luglio 2009
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
S. Gervasoni
*
Lingua processuale: l’italiano.