CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2026
Cassazione n. 04248/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4248/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 137/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 34400/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale del riesame di CaltanissettaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha richiestoil rinvio della trattazione in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla questione agitatacon il primo motivo di ricorsolette le conclusioni della difesa che nel ribadire quanto esposto nel ricorso insiste perl accoglimento del primo motivo sulla nullità dell ordinanza per omesso preventivointerrogatorioRITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Caltanissetta in funzione di tribunaledel riesame ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell interesse di ** avverso l ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi * in data 27 agosto 2025 che gli applicava la misura cautelare degli arresti domiciliaricon braccialetto elettronico per il reato di rissa aggravata ritenuta la sussistenza del pericolodi reiterazione.2. Ricorre * * a mezzo del difensore avv. * * che chiedel annullamento dell ordinanza impugnata sviluppando tre motivi.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale in riferimento agliartt. 291 comma 1 quater 292 comma 3 bis 274 e 125 cod. proc. pen. e il vizio dellamotivazione un riguardo alla mancata effettuazione dell interrogatorio preventivo.L ordinanza impugnata ha giustificato la deroga dell interrogatorio preventivo sulpresupposto che in presenza di un reato plurisoggettivo non sarebbe stato ragionevole opossibile procedere alla separazione dell ordinanza nei confronti di alcuni indagati nonchéche il reato è stato commesso con violenza personale e perpetrato con l uso di armi.Il ricorso rileva in proposito che la scelta organizzativa di non procedere allaseparazione delle posizioni non può determinare una lesione del diritto di difesa per ilricorrente nei confronti del quale non sussistono i presupposti per la deroga all interrogatoriopreventivo.Inoltre secondo il ricorso l imputazione non contesta all indagato di avere utilizzatodelle armi sicché non sussistevano in ogni caso i presupposti per derogare alla previsionedell articolo 291 comma 1 quater cod. proc. pen. essendo priva di rilievo la circostanza chesiano stati utilizzati schiaffi o calci risultando palesemente dalla stessa contestazionepreliminare che le armi sono state utilizzate da altri corrissanti ai danni dell indagato.2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge in riferimento all articolo 273cod. proc. pen. e all articolo 588 cod. pen. e il vizio della motivazione anche pertravisamento con riguardo alla gravità indiziaria del reato di rissa.Il tribunale del riesame è incorso in un paese travisamento quando ha affermato chel indagato si sarebbe recato sul posto del presunto appuntamento con la fazione avversariain compagnia dei suoi amici muniti di bastone mentre risulta palese l esistenza di solo trebastoni utilizzati dalla fazione avversa dei * * del resto anche il teste oculareconferma che i bastoni erano detenuti unicamente dalla fazione avversaria.La motivazione è inoltre viziata perché deduce la sussistenza di una reciprocaaggressione dal fatto che il coindagato * amico del ricorrente ha riferito di averesottratto un bastone ai * e di averlo utilizzato per colpirli mentre il coindagato haunicamente riferito di aver usato il bastone solo per soccorrere il ricorrente che si trovavaesanime a terra e veniva colpito dagli aggressori. In ogni caso la dichiarazione di *è logicamente inconciliabile con l ipotesi della reciprocità della aggressione mancandol intento della reciproca volontà aggressiva poiché egli ha riferito che i suoi amici si sonounicamente difesi.La tesi della esistenza di un preventivo accordo per un appuntamento è illogica perchése il ricorrente e i suoi due amici avessero effettivamente preso un appuntamento con i* vi si sarebbero recati armati conoscendo le intenzioni degli avversari come giàrese manifeste dai danneggiamenti dai medesimi posti in essere nella notte.2.3. Il terzo motivo di denuncia il vizio della motivazione con riguardo al concreto eL intercettazione ambientale del 17 luglio 2025 cristallizza unicamente uno sfogo delricorrente chiaramente giustificabile per la situazione nella quale si trovava non potendosicerto desumere l intento violento da quella unica frase.Non è del resto logico il richiamo alla conversazione con * che rimproveraqualcosa a * apparendo evidente che si tratta di una questione del tutto diversarispetto a quella della rissa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Il primo motivo è infondato.La questione della null ità dell ordinanza cautelare perché non precedutadall interrogatorio è infondata come già correttamente rilevato dal tribunale del riesame.2.1. * infatti state ritenute sussistenti le esigenze cautelari dell art. 274 comma 1lett. c cod. proc. pen. per il reato di rissa che risulta commesso con l uso di armi proprioalla luce della chiara contestazione preliminare.A nulla vale del resto l argomentazione secondo la quale l indagato non avrebbe usatol arma che sarebbe stata occasionalmente utilizzata da un appartenente alla propria fazionedopo averla sottratta alla fazione avversa perché ciò che rileva è che nell occasione furonoutilizzati almeno tre bastoni come risulta dalle non controverse risultanze investigative sulpunto.2.2. Si tratta cioè di un caso per il quale l interrogatorio preventivo non è previstodovendosi intervenire in sede cautelare per fronteggiare il pericolo di reiterazione che nelcaso in esame risulta ampiamente giustificato dalle captazioni delle conversazioni dellequali si dirà in prosieguo.Infatti trattandosi di reato commesso con l uso delle armi sussiste la specifica causa dieccettuazione dall interrogatorio preventivo che il tribunale del riesame ha esattamenteindividuato.La giurisprudenza che chiarito che «in tema di misure cautelari personali la deroga allaregola generale dell interrogatorio preventivo ex art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen.prevista per il caso in cui sussista l esigenza cautelare di cui all art. 274 comma 1 lett. ccod. proc. pen. non riguarda tutti i delitti commessi con violenza ma solo quelli realizzati con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale » * 2 n. 34223 del 22/07/2025* * 288689 – 01 .2.3. Non è in grado di sminuire la correttezza della decisione che si fonda sull uso dellearmi la circostanza erroneamente adombrata dal * e fatta propria dal tribunale delriesame secondo la quale potrebbe essere omesso l interrogatorio preventivo a causa dellanecessità di procedere unitariamente all adozione della misura cautelare nei confronti di tuttii corrissanti.La giurisprudenza ha chiarito infatti che «in tema di misure cautelari personali laderoga alla regola generale dell interrogatorio di garanzia preventivo di cui all art. 291comma 1 quater cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui il giudice sia investitodi una domanda cautelare riguardante una pluralità di reati tra loro connessi o collegaticontestati a soggetti diversi per taluno soltanto dei quali sia prevista la deroga» * 6 n.29189 del 27/06/2025 * * 288537 – 01 ha spiegato che la regola del previointerrogatorio è volta alla tutela del singolo indagato il quale non può essere pregiudicatodalla posizione di altri indagati che debbano rispondere di reati più gravi o nei cui confronti visiano esigenze che impongono un intervento a sorpresa dopo la decisione del ricorso *U del 15/01/2026 proced. n. 25030/2025 ha risposto negativamente al quesito «Se ilgiudice per le indagini preliminari in un procedimento cautelare riguardante più indagati aiquali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati exart. 371 comma 2 lett. b e c cod. proc. pen. quando ritenga sussistenti le condizioni perapplicare nei confronti di uno o più di essi una misura personale in assenza di previointerrogatorio ai sensi dell art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. possa effettuarel interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personaleper i quali è previsto l espletamento dell interrogatorio preventivo» .La motivazione dell ordinanza impugnata va quindi corretta sul punto con eliminazionedella relativa erronea ratio decidendi la quale si affianca a quella viceversa corretta circal uso delle armi.3. Il secondo motivo sulla gravità indiziaria è inammissibile poiché introduce doglianzein punto di fatto volte a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze investigative chesono state logicamente valutate in modo convergente da entrambi i giudici della fasecautelare.3.1. La ricostruzione degli antecedenti dei contatti intercorsi tra gli esponenti dellediverse fazioni e della fissazione di un incontro risultano ampiamente ricostruiti sulla basedelle dichiarazioni di alcuni indagati delle risultanze investigative concernenti l acquisizionedella messaggistica sulle piattaforme social utilizzate dagli indagati e delle dichiarazionitestimoniali di soggetti estranei.Del resto le armi sono state rinvenute le lesioni sono state refertate e l intera vicenda èstata descritta da un testimone oculare estraneo ai fatti.3.2. Non prive di significativo valore indiziario sono state ritenute le captazioni effettuateche oltre a giustificare come si vedrà le esigenze cautelari sono state logicamente ritenuteconvergenti con l ampio panorama indiziario altrimenti acquisito fermo restando che nonsono consentite quelle doglianze che si incentrano sulla diversa interpretazione delleconversazioni che la difesa cerca di minimizzare alla stregua di un banale sfogo ovveropredicandone la non attinenza senza che sia specificamente argomentato il travisamento.4. È inammissibile anche il terzo motivo sulle esigenze cautelari poiché generico èmeramente assertivo nonché incentrato su una diversa valutazione delle captazioni.Le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti e attuali non solo per la specificagravità della condotta posta in essere ma anche in considerazione del comportamento edell indole violenta manifestata dall indagato il quale non ha esitato a manifestareplatealmente i propri intenti omicidi ai danni dell avversario in una conversazione captataimmediatamente dopo avere ricevuto notizia di essere sottoposto a indagini per la rissa.Il ricorso si ostina a non convenire con tale logica valutazione deducendo un genericotravisamento delle risultanze probatorie ovvero sollecitando una non consentita diversavalutazione di esse.5. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4248/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 137/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 34400/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale del riesame di CaltanissettaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha richiestoil rinvio della trattazione in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla questione agitatacon il primo motivo di ricorsolette le conclusioni della difesa che nel ribadire quanto esposto nel ricorso insiste perl accoglimento del primo motivo sulla nullità dell ordinanza per omesso preventivointerrogatorioRITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Caltanissetta in funzione di tribunaledel riesame ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell interesse di ** avverso l ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi * in data 27 agosto 2025 che gli applicava la misura cautelare degli arresti domiciliaricon braccialetto elettronico per il reato di rissa aggravata ritenuta la sussistenza del pericolodi reiterazione.2. Ricorre * * a mezzo del difensore avv. * * che chiedel annullamento dell ordinanza impugnata sviluppando tre motivi.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale in riferimento agliartt. 291 comma 1 quater 292 comma 3 bis 274 e 125 cod. proc. pen. e il vizio dellamotivazione un riguardo alla mancata effettuazione dell interrogatorio preventivo.L ordinanza impugnata ha giustificato la deroga dell interrogatorio preventivo sulpresupposto che in presenza di un reato plurisoggettivo non sarebbe stato ragionevole opossibile procedere alla separazione dell ordinanza nei confronti di alcuni indagati nonchéche il reato è stato commesso con violenza personale e perpetrato con l uso di armi.Il ricorso rileva in proposito che la scelta organizzativa di non procedere allaseparazione delle posizioni non può determinare una lesione del diritto di difesa per ilricorrente nei confronti del quale non sussistono i presupposti per la deroga all interrogatoriopreventivo.Inoltre secondo il ricorso l imputazione non contesta all indagato di avere utilizzatodelle armi sicché non sussistevano in ogni caso i presupposti per derogare alla previsionedell articolo 291 comma 1 quater cod. proc. pen. essendo priva di rilievo la circostanza chesiano stati utilizzati schiaffi o calci risultando palesemente dalla stessa contestazionepreliminare che le armi sono state utilizzate da altri corrissanti ai danni dell indagato.2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge in riferimento all articolo 273cod. proc. pen. e all articolo 588 cod. pen. e il vizio della motivazione anche pertravisamento con riguardo alla gravità indiziaria del reato di rissa.Il tribunale del riesame è incorso in un paese travisamento quando ha affermato chel indagato si sarebbe recato sul posto del presunto appuntamento con la fazione avversariain compagnia dei suoi amici muniti di bastone mentre risulta palese l esistenza di solo trebastoni utilizzati dalla fazione avversa dei * * del resto anche il teste oculareconferma che i bastoni erano detenuti unicamente dalla fazione avversaria.La motivazione è inoltre viziata perché deduce la sussistenza di una reciprocaaggressione dal fatto che il coindagato * amico del ricorrente ha riferito di averesottratto un bastone ai * e di averlo utilizzato per colpirli mentre il coindagato haunicamente riferito di aver usato il bastone solo per soccorrere il ricorrente che si trovavaesanime a terra e veniva colpito dagli aggressori. In ogni caso la dichiarazione di *è logicamente inconciliabile con l ipotesi della reciprocità della aggressione mancandol intento della reciproca volontà aggressiva poiché egli ha riferito che i suoi amici si sonounicamente difesi.La tesi della esistenza di un preventivo accordo per un appuntamento è illogica perchése il ricorrente e i suoi due amici avessero effettivamente preso un appuntamento con i* vi si sarebbero recati armati conoscendo le intenzioni degli avversari come giàrese manifeste dai danneggiamenti dai medesimi posti in essere nella notte.2.3. Il terzo motivo di denuncia il vizio della motivazione con riguardo al concreto eL intercettazione ambientale del 17 luglio 2025 cristallizza unicamente uno sfogo delricorrente chiaramente giustificabile per la situazione nella quale si trovava non potendosicerto desumere l intento violento da quella unica frase.Non è del resto logico il richiamo alla conversazione con * che rimproveraqualcosa a * apparendo evidente che si tratta di una questione del tutto diversarispetto a quella della rissa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Il primo motivo è infondato.La questione della null ità dell ordinanza cautelare perché non precedutadall interrogatorio è infondata come già correttamente rilevato dal tribunale del riesame.2.1. * infatti state ritenute sussistenti le esigenze cautelari dell art. 274 comma 1lett. c cod. proc. pen. per il reato di rissa che risulta commesso con l uso di armi proprioalla luce della chiara contestazione preliminare.A nulla vale del resto l argomentazione secondo la quale l indagato non avrebbe usatol arma che sarebbe stata occasionalmente utilizzata da un appartenente alla propria fazionedopo averla sottratta alla fazione avversa perché ciò che rileva è che nell occasione furonoutilizzati almeno tre bastoni come risulta dalle non controverse risultanze investigative sulpunto.2.2. Si tratta cioè di un caso per il quale l interrogatorio preventivo non è previstodovendosi intervenire in sede cautelare per fronteggiare il pericolo di reiterazione che nelcaso in esame risulta ampiamente giustificato dalle captazioni delle conversazioni dellequali si dirà in prosieguo.Infatti trattandosi di reato commesso con l uso delle armi sussiste la specifica causa dieccettuazione dall interrogatorio preventivo che il tribunale del riesame ha esattamenteindividuato.La giurisprudenza che chiarito che «in tema di misure cautelari personali la deroga allaregola generale dell interrogatorio preventivo ex art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen.prevista per il caso in cui sussista l esigenza cautelare di cui all art. 274 comma 1 lett. ccod. proc. pen. non riguarda tutti i delitti commessi con violenza ma solo quelli realizzati con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale » * 2 n. 34223 del 22/07/2025* * 288689 – 01 .2.3. Non è in grado di sminuire la correttezza della decisione che si fonda sull uso dellearmi la circostanza erroneamente adombrata dal * e fatta propria dal tribunale delriesame secondo la quale potrebbe essere omesso l interrogatorio preventivo a causa dellanecessità di procedere unitariamente all adozione della misura cautelare nei confronti di tuttii corrissanti.La giurisprudenza ha chiarito infatti che «in tema di misure cautelari personali laderoga alla regola generale dell interrogatorio di garanzia preventivo di cui all art. 291comma 1 quater cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui il giudice sia investitodi una domanda cautelare riguardante una pluralità di reati tra loro connessi o collegaticontestati a soggetti diversi per taluno soltanto dei quali sia prevista la deroga» * 6 n.29189 del 27/06/2025 * * 288537 – 01 ha spiegato che la regola del previointerrogatorio è volta alla tutela del singolo indagato il quale non può essere pregiudicatodalla posizione di altri indagati che debbano rispondere di reati più gravi o nei cui confronti visiano esigenze che impongono un intervento a sorpresa dopo la decisione del ricorso *U del 15/01/2026 proced. n. 25030/2025 ha risposto negativamente al quesito «Se ilgiudice per le indagini preliminari in un procedimento cautelare riguardante più indagati aiquali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati exart. 371 comma 2 lett. b e c cod. proc. pen. quando ritenga sussistenti le condizioni perapplicare nei confronti di uno o più di essi una misura personale in assenza di previointerrogatorio ai sensi dell art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. possa effettuarel interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personaleper i quali è previsto l espletamento dell interrogatorio preventivo» .La motivazione dell ordinanza impugnata va quindi corretta sul punto con eliminazionedella relativa erronea ratio decidendi la quale si affianca a quella viceversa corretta circal uso delle armi.3. Il secondo motivo sulla gravità indiziaria è inammissibile poiché introduce doglianzein punto di fatto volte a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze investigative chesono state logicamente valutate in modo convergente da entrambi i giudici della fasecautelare.3.1. La ricostruzione degli antecedenti dei contatti intercorsi tra gli esponenti dellediverse fazioni e della fissazione di un incontro risultano ampiamente ricostruiti sulla basedelle dichiarazioni di alcuni indagati delle risultanze investigative concernenti l acquisizionedella messaggistica sulle piattaforme social utilizzate dagli indagati e delle dichiarazionitestimoniali di soggetti estranei.Del resto le armi sono state rinvenute le lesioni sono state refertate e l intera vicenda èstata descritta da un testimone oculare estraneo ai fatti.3.2. Non prive di significativo valore indiziario sono state ritenute le captazioni effettuateche oltre a giustificare come si vedrà le esigenze cautelari sono state logicamente ritenuteconvergenti con l ampio panorama indiziario altrimenti acquisito fermo restando che nonsono consentite quelle doglianze che si incentrano sulla diversa interpretazione delleconversazioni che la difesa cerca di minimizzare alla stregua di un banale sfogo ovveropredicandone la non attinenza senza che sia specificamente argomentato il travisamento.4. È inammissibile anche il terzo motivo sulle esigenze cautelari poiché generico èmeramente assertivo nonché incentrato su una diversa valutazione delle captazioni.Le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti e attuali non solo per la specificagravità della condotta posta in essere ma anche in considerazione del comportamento edell indole violenta manifestata dall indagato il quale non ha esitato a manifestareplatealmente i propri intenti omicidi ai danni dell avversario in una conversazione captataimmediatamente dopo avere ricevuto notizia di essere sottoposto a indagini per la rissa.Il ricorso si ostina a non convenire con tale logica valutazione deducendo un genericotravisamento delle risultanze probatorie ovvero sollecitando una non consentita diversavalutazione di esse.5. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 15/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 15/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *