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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08111/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona nel procedimento a carico di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Verona ha respinto l'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis, cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica presso tale ufficio, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che gli aveva rigettato la richiesta di alienazione di una vettura in sequestro, avanzata a mente dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen..

1.1. Si procede nei confronti di due cittadini albanesi, tali Vyzaj e Macaj, per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e l'autovettura, intestata ad una terza persona, è stata sottoposta a sequestro preventivo, a norma dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in quanto cosa pertinente al reato e suscettibile di agevolare la commissione di altri reati, poiché utilizzata per il trasporto dello stupefacente detenuto ed appositamente modificata a tal fine.

1.2. Il Tribunale ha ritenuto che la disposizione dell'art. 260, comma 3, cit., benché collocata dal codice di rito nel capo relativo al sequestro probatorio, sia applicabile anche al sequestro preventivo, non solo quando questo sia funzionale alla confisca, ma anche qualora si tratti di sequestro c.d.

"impeditivo", a norma del citato art. 321, comma 1.

Ha ritenuto, tuttavia, che, in tal ultimo caso, trattandosi di provvedimento suscettibile di risolversi in un atto di disposizione di un bene non destinato a confluire nel patrimonio erariale, spetti al giudice una valutazione discrezionale, in termini di opportunità o meno dell'eventuale vendita.

Nello specifico, dunque, trattandosi di bene deperibile ma non repentinamente, nonché appartenente ad un terzo estraneo al reato, il Tribunale ha condiviso la determinazione del primo giudice, respingendo il gravame.

2. Sostiene il Pubblico ministero ricorrente che tale decisione violi il citato art. 260, comma 3, poiché, con riferimento alle cose sottoposte a sequestro preventivo, finisce per riservare la possibilità di alienazione soltanto a quelle soggette a confisca obbligatoria, in tal modo stabilendo un limite non previsto dalla legge nemmeno per le cose oggetto di sequestro probatorio.

Osserva, inoltre, il Pubblico ministero che, non costituendo l'alienazione ex art. 260 una "confisca anticipata", il carattere obbligatorio o facoltativo del definitivo provvedimento ablativo non possa rivestire alcuna rilevanza.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non può essere ammesso. 2 5J

2. Non v'è dubbio che il disposto dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., ancorché inserito nella disciplina del sequestro probatorio, possa trovare applicazione anche per le cose sottoposte a sequestro preventivo: l'esigenza sottostante, consistente nell'opportunità di evitare l'inutile deperimento di quanto soggetto a vincolo, si manifesta, infatti, in modo identico in entrambi i casi, né l'estensione analogica della disposizione presenta profili in malam partem (Sez. 3, n. 53341 del 12/09/2018, Michelacci, Rv. 275180; Sez. 2, n. 1916 del 09/12/2016, Yuan, Rv. 268924).

3. Da tanto consegue che, avverso le ordinanze che decidono sulle istanze di vendita o di distruzione di cose in sequestro preventivo, avanzate a mente di detta norma, è possibile interporre appello, a norma dell'art. 322-bis, cod. proc. pen..

In questo senso, del resto, la Corte di cassazione si è già pronunciata, valorizzando l'ampio e generico tenore testuale di tal ultima norma, che si riferisce alle «ordinanze in materia di sequestro preventivo», senza ulteriormente specificare (Sez. 3, n. 36773 del 18/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282230; Sez. 3, n. 42114 del 18/04/2019, Melandri, Rv. 277056; Sez. 2, n. 32247 del 07/10/2020, Rotolo, Rv. 280174).

Va precisato, in proposito, che una tale affermazione, sempre resa dalla giurisprudenza di legittimità in ipotesi d'impugnazione di provvedimenti che autorizzavano la vendita o la distruzione di quanto in sequestro, conserva validità anche qualora si tratti di ordinanze che respingano un'istanza in tal senso.

Questa soluzione, infatti, è imposta da evidenti ragioni di simmetria tra le "parti" del procedimento, esponendosi altrimenti la disposizione a dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento difficilmente superabili.

4. Se, dunque, è consentito a qualsiasi parte interessata impugnare l'ordinanza del giudice che autorizzi o neghi l'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate e suscettibili di alterazione, non di meno, come per tutte le impugnazioni, secondo la previsione generale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., è necessario che il proponente vi abbia un interesse concreto, nel senso di mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che esso ritiene di aver subìto con il provvedimento impugnato.

Ma un siffatto interesse, che è agevolmente individuabile in relazione ai provvedimenti autorizzativi ed in capo a colui che - sia esso l'indagato od un terzo - vanti sulla cosa staggita un diritto reale, un diritto personale di godimento od anche soltanto una relazione qualificata di fatto, non si coglie, con altrettanta evidenza, con riferimento alle decisioni di rigetto di un'istanza di vendita o di distruzione anticipate e, soprattutto, in capo al Pubblico ministero.

Invero, la proposizione, da parte di quest'ultimo, di un'istanza di vendita o di distruzione attesta, implicitamente ma inequivocannente, l'assenza di un suo interesse all'ulteriore disponibilità della cosa in sequestro, a fini investigativi o, più in generale, correlati alla pretesa punitiva statuale.

Sotto diverso profilo, non può nemmeno ravvisarsi un suo specifico interesse alla economicità del procedimento per l'Erario, eventualmente incisa dalla perdurante custodia onerosa del bene, dal momento che non si rinviene nel Testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) alcuna norma che gli faccia carico di uno specifico dovere di vigilanza a tal fine.

5. Pertanto, poiché, laddove un interesse all'impugnazione non sia immediatamente apprezzabile, grava sulla parte ricorrente il relativo onere di allegazione, ne consegue che la mancanza di una specifica indicazione in tal senso da parte del Pubblico ministero ricorrente non può che condurre alla declaratoria d'inammissibilità del suo ricorso.

Dal che discende l'impossibilità di esaminarne i motivi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 24 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona nel procedimento a carico di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Verona ha respinto l'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis, cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica presso tale ufficio, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che gli aveva rigettato la richiesta di alienazione di una vettura in sequestro, avanzata a mente dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen.. 1.1. Si procede nei confronti di due cittadini albanesi, tali Vyzaj e Macaj, per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e l'autovettura, intestata ad una terza persona, è stata sottoposta a sequestro preventivo, a norma dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in quanto cosa pertinente al reato e suscettibile di agevolare la commissione di altri reati, poiché utilizzata per il trasporto dello stupefacente detenuto ed appositamente modificata a tal fine. 1.2. Il Tribunale ha ritenuto che la disposizione dell'art. 260, comma 3, cit., benché collocata dal codice di rito nel capo relativo al sequestro probatorio, sia applicabile anche al sequestro preventivo, non solo quando questo sia funzionale alla confisca, ma anche qualora si tratti di sequestro c.d. "impeditivo", a norma del citato art. 321, comma 1. Ha ritenuto, tuttavia, che, in tal ultimo caso, trattandosi di provvedimento suscettibile di risolversi in un atto di disposizione di un bene non destinato a confluire nel patrimonio erariale, spetti al giudice una valutazione discrezionale, in termini di opportunità o meno dell'eventuale vendita. Nello specifico, dunque, trattandosi di bene deperibile ma non repentinamente, nonché appartenente ad un terzo estraneo al reato, il Tribunale ha condiviso la determinazione del primo giudice, respingendo il gravame. 2. Sostiene il Pubblico ministero ricorrente che tale decisione violi il citato art. 260, comma 3, poiché, con riferimento alle cose sottoposte a sequestro preventivo, finisce per riservare la possibilità di alienazione soltanto a quelle soggette a confisca obbligatoria, in tal modo stabilendo un limite non previsto dalla legge nemmeno per le cose oggetto di sequestro probatorio. Osserva, inoltre, il Pubblico ministero che, non costituendo l'alienazione ex art. 260 una "confisca anticipata", il carattere obbligatorio o facoltativo del definitivo provvedimento ablativo non possa rivestire alcuna rilevanza. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può essere ammesso. 2 5J 2. Non v'è dubbio che il disposto dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., ancorché inserito nella disciplina del sequestro probatorio, possa trovare applicazione anche per le cose sottoposte a sequestro preventivo: l'esigenza sottostante, consistente nell'opportunità di evitare l'inutile deperimento di quanto soggetto a vincolo, si manifesta, infatti, in modo identico in entrambi i casi, né l'estensione analogica della disposizione presenta profili in malam partem (Sez. 3, n. 53341 del 12/09/2018, Michelacci, Rv. 275180; Sez. 2, n. 1916 del 09/12/2016, Yuan, Rv. 268924). 3. Da tanto consegue che, avverso le ordinanze che decidono sulle istanze di vendita o di distruzione di cose in sequestro preventivo, avanzate a mente di detta norma, è possibile interporre appello, a norma dell'art. 322-bis, cod. proc. pen.. In questo senso, del resto, la Corte di cassazione si è già pronunciata, valorizzando l'ampio e generico tenore testuale di tal ultima norma, che si riferisce alle «ordinanze in materia di sequestro preventivo», senza ulteriormente specificare (Sez. 3, n. 36773 del 18/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282230; Sez. 3, n. 42114 del 18/04/2019, Melandri, Rv. 277056; Sez. 2, n. 32247 del 07/10/2020, Rotolo, Rv. 280174). Va precisato, in proposito, che una tale affermazione, sempre resa dalla giurisprudenza di legittimità in ipotesi d'impugnazione di provvedimenti che autorizzavano la vendita o la distruzione di quanto in sequestro, conserva validità anche qualora si tratti di ordinanze che respingano un'istanza in tal senso. Questa soluzione, infatti, è imposta da evidenti ragioni di simmetria tra le "parti" del procedimento, esponendosi altrimenti la disposizione a dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento difficilmente superabili. 4. Se, dunque, è consentito a qualsiasi parte interessata impugnare l'ordinanza del giudice che autorizzi o neghi l'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate e suscettibili di alterazione, non di meno, come per tutte le impugnazioni, secondo la previsione generale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., è necessario che il proponente vi abbia un interesse concreto, nel senso di mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che esso ritiene di aver subìto con il provvedimento impugnato. Ma un siffatto interesse, che è agevolmente individuabile in relazione ai provvedimenti autorizzativi ed in capo a colui che - sia esso l'indagato od un terzo - vanti sulla cosa staggita un diritto reale, un diritto personale di godimento od anche soltanto una relazione qualificata di fatto, non si coglie, con altrettanta evidenza, con riferimento alle decisioni di rigetto di un'istanza di vendita o di distruzione anticipate e, soprattutto, in capo al Pubblico ministero. Invero, la proposizione, da parte di quest'ultimo, di un'istanza di vendita o di distruzione attesta, implicitamente ma inequivocannente, l'assenza di un suo interesse all'ulteriore disponibilità della cosa in sequestro, a fini investigativi o, più in generale, correlati alla pretesa punitiva statuale. Sotto diverso profilo, non può nemmeno ravvisarsi un suo specifico interesse alla economicità del procedimento per l'Erario, eventualmente incisa dalla perdurante custodia onerosa del bene, dal momento che non si rinviene nel Testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) alcuna norma che gli faccia carico di uno specifico dovere di vigilanza a tal fine. 5. Pertanto, poiché, laddove un interesse all'impugnazione non sia immediatamente apprezzabile, grava sulla parte ricorrente il relativo onere di allegazione, ne consegue che la mancanza di una specifica indicazione in tal senso da parte del Pubblico ministero ricorrente non può che condurre alla declaratoria d'inammissibilità del suo ricorso. Dal che discende l'impossibilità di esaminarne i motivi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24 novembre 2
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