CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 13597/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14316-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’EMANUELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del relativo Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentata e difesa; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4500/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 9/12/2016 R.G. n. 4270/2015; Oggetto: Idonei non vincitori esterni – scorrimento graduatoria –diritto assunzione R.G.N. 14316/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 4500/2016, la Corte d’appello di Roma confermava la decisione n. 4486/2015 del Tribunale capitolino che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti, odierni ricorrenti, intesa ad ottenere la declaratoria del loro diritto ad essere assunti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 16 aprile 2012 in posti di categoria A, parametro retributivo F1, previa disapplicazione del Decreto del Direttore generale del 13 dicembre 2010, nonché la condanna della Presidenza al risarcimento del danno; 2. con DPCM dell’11 marzo 2008 era stata autorizzata l’assunzione presso la Presidenza del Consiglio di 52 unità di personale di categoria A, livello retributivo F1, di cui 26 tramite concorso pubblico e 26 tramite procedura interna; l’Amministrazione aveva bandito due distinte selezioni: una per gli interni e una, concorsuale, per gli esterni (cui avevano i suddetti ricorrenti avevano partecipato) ed all’esito aveva pubblicato due distinte graduatorie; i ricorrenti erano risultati idonei non vincitori; a seguito di successiva autorizzazione del Dipartimento della Funzione pubblica, la Presidenza (DPCM 18 ottobre 2011) aveva proceduto allo scorrimento della graduatoria degli interni con l’assunzione di tutti i candidati (in numero di 31 unità, superiore alle 26 di cui all’iniziale autorizzazione relativa alla procedura interna); nelle more del giudizio di primo grado il TAR ed il Consiglio di Stato avevano annullato tale graduatoria degli interni; in conseguenza la Presidenza aveva decretato la cessazione degli effetti giuridici ed economici del DSG 13 dicembre 2010 di approvazione della graduatoria degli interni e del DGS 18 ottobre 2011 di scorrimento della relativa graduatoria e risolto tutti i contratti sottoscritti con i candidati; era stataquindi riformulata nuova graduatoria degli interni (DSG 9 dicembre 2014 – 9 gennaio 2015), espungendo i partecipanti che non avevano più interesse e dichiarando vincitori (e quindi assumendo) i candidati collocati nelle prime 26 posizioni; 3. in sede di ricorso gli odierni ricorrenti avevano dedotto che: -l’amministrazione aveva operato illegittimamente lo scorrimento dei soli interni, prima con DSG 18 ottobre 2011 e poi con GSG 19 dicembre 2014 (in questo secondo caso dopo aver espunto dalla graduatoria i nominativi dei candidati interni) e ciò in violazione dell’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 come introdotto dall’art. 62 del d.lgs. n. 150/2009 che prevede una quota di riserva in favore dei candidati già utilmente R.G.N. 14316/2017 Pag.collocati in graduatoria nel concorso pubblico; - che l ’ Amministrazione aveva, altresì, manifestato la volontà di assumere 16 idonei del concorso pubblico, come risultava dalla richiesta di autorizzazione del 4 aprile 2013 (16 posti = euro 604.641,76); avevano perciò azionato il loro diritto all’assunzione a far data dal 16 aprile 2012 (data di assunzione degli esterni); 4. il Tribunale aveva respinto la domanda evidenziando che anche lo scorrimento della graduatoria degli interni non vincitori era stato travolto dalle pronunce del Giudice amministrativo e che la Presidenza, in ottemperanza alla pronuncia del Consiglio di Stato si era limitata a riformulare la graduatoria e ad assumere i vincitori, senza operare alcuno scorrimento; 5. la decisione era confermata dalla Corte d’appello; quest’ultima riteneva che l’espunzione dei candidati non più interessati all’avanzamento non costituisse scorrimento e che, in ogni caso, nessuna pretesa potesse essere avanzata dai ricorrenti sulla base del comportamento tenuto dalla Presidenza con riferimento ad altra e diversa procedura (e cioè quella relativa agli interni); evidenziava che era irrilevante che in data 4 aprile 2013 la Presidenza avesse chiesto l’autorizzazione ad assumere 16 ulteriori unità atteso che tale procedura (rientrante nella discrezionalità della P.A.), autorizzata, non era stata neppure portata a compimento, non essendo stata rilasciata la relativa autorizzazione; in conclusione, riteneva che nessun diritto potesse essere vantato dai ricorrenti atteso che nessuno scorrimento era stato disposto (né della graduatoria degli interni né di quella degli esterni, peraltro da considerarsi procedure del tutto distinte); 5. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi; 6. la Presidenza del Consiglio ha resistito con controricorso; 7. i ricorrenti hanno depositato memoria in cui hanno evidenziato che, nel frattempo, sono stati assunti ma sulla base di autorizzazioni all’assunzione diverse da quelle per cui è causa e, pertanto, l’esito del presente giudizio, non può pregiudicare in nessun caso l’avvenuta assunzione che è del tutto indipendente dal presente giudizio. Considerato che: 1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 cod. civ., dell’art. 97, comma 2, Cost.; censurano la sentenza impugnata per aver affermato che l’Amministrazione aveva deciso di non effettuare più alcuno scorrimento; rilevano che i giudici di appello non hanno letto integralmente il DSG 9 dicembre 2014 da cui, contrariamente a quanto ritenuto, si evince che la volontà R.G.N. 14316/2017 Pag.dell’Amministrazione era quella di conservare i posti disponibili in attesa della definizione dei contenziosi; quindi vi era stata una volontà di ‘congelare’i posti oggetto di scorrimento e la frase “in attesa della definizione dei contenziosi” non avrebbe avuto alcun senso se l’Amministrazione avesse inteso procedere alle sole assunzioni nei limiti dei primi 26 posti mentre aveva effetto solo se riferita alla sospensione temporanea delle ulteriori assunzioni per scorrimento; solo tale interpretazione era coerente con un agire pubblico improntato ai principi di buon andamento e imparzialità; 2. il motivo è infondato; tutto il ragionamento ruota intorno ad una possibile intenzione dell’Amministrazione (peraltro riferita allo scorrimento di una graduatoria diversa da quella nella quale i ricorrenti erano stati collocati in posizione di idonei non vincitori) che comunque non potrebbe fondare la pretesa integrando unascelta (concreta ed effettiva) dell’amministrazione di utilizzare legraduatorie degli idonei per scorrimento; come si rileva dalla sentenza impugnata, a seguito delle pronunce del Giudice amministrativo, l’Amministrazione aveva decretato la cessazione degli effetti anche della precedente determinazione di operare lo scorrimento; e del resto, una volta venuta meno la precedente graduatoria non potevano che essere caducati gli effetti di un (pur ipotetico) scorrimento della stessa; 3. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, commi 2 e 3 d.P.R. n. 487/1994; censurano la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato che l’Amministrazione con DSG 9 dicembre 2014 avrebbe assunto solo i 26 vincitori della graduatoria degli interni senza effettuare alcuno scorrimento; assumono che i candidati assunti a seguito della riformulazione della graduatoria dopo le pronunce del Giudice amministrativo non erano gli originari 26 vincitori, ma a seguito di sopravvenute carenze di interesse, la nuova graduatoria comprendeva anche gli idonei della precedente graduatoria il che aveva determinato uno scorrimento ‘occulto’di tale graduatoria; 4. il motivo è infondato; la riformulazione della graduatoria era stata imposta dal Giudice amministrativo ed i 26 risultati vincitori a seguito di tale formulazione rientrano pur sempre nel numero dei posti (26) di cui al bando di concorso; non vi era stato, dunque, tecnicamente uno scorrimento (che sussiste quando si delibera di procedere all’assunzione oltre in numero dei posti disponibili secondo il R.G.N. 14316/2017 Pag.bandoe resisi vacanti), ma solo una determinazione di coprire i posti messi a concorso; 5. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009; censurano la sentenza impugnata per aver erroneamente affermato che gli idonei del concorso pubblico non potrebbero sostituirsi ai candidati interni assunti con DGS 9 dicembre2014; sostengono che l’interpretazione della Corte territoriale che ha distinto le due graduatorie viola la norma denunciata che, al contrario, vieta uno scorrimento in favore dei soli interni; 6. il motivo è irrilevante in quanto la norma invocata, e la quota di riserva ivi prevista, attiene ad uno scorrimento concretamente disposto, mentre, come detto, nella specie vi è stata solo la copertura dei posti messi a concorso; l’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009, nel testo precedente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 74/2017, così prevedeva:« 1. Ai sensi dell ’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 2. L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. 3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera»; così non può ritenersi che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, riformulando la graduatoria dei vincitori in esecuzione dei giudicati del giudice amministrativo abbia violato il suddetto art. 24; peraltro, tale ultima norma, quanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trovato applicazione solo con DPCM 25 maggio 2011, n. 131(in Gazz. Uff., 5 agosto, n. 181). - Regolamento recante attuazione della previsione dell ’ art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo) il cui art. 2 ha così previsto: «[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalità indicati, le seguenti disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009: [….] h) articolo 24»; quindi ha trovato applicazione in epoca successiva all’approvazione della graduatoria del 13 dicembre 2010 riformulata, poi, ‘ora per allora’; R.G.N. 14316/2017 Pag.7. con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; censurano la sentenza impugnata per aver negato lo scorrimento delle 16 unità di idonei del concorso pubblico in base ad un’eccezione mai sollevata dalle parti e in assenza di contestazione del diritto allo scorrimento da parte della Presidenza; in particolare sostengono che là dove la sentenza a pag. 4 ha ritenuto di non poter accogliere l’ulteriore originaria censura originata dalla circostanza che nel corso della procedura concorsuale la Presidenza del Consiglio aveva chiesto l’autorizzazione all’assunzione di altre 16 unità e che tale autorizzazione era stata concessa il 10 marzo 2011, dato che nella specie non poteva parlarsi di una graduatoria che ancora non c’era, non essendo state espletate le prove selettive, ma semmai un ampliamento dei posti messi a concorso peraltro non realizzato visto che i posti erano rimasti 26, abbia motivato su un’eccezione che non era mai stata sollevata dall’Amministrazione ed anzi in contrasto con le deduzioni stesse e con i fatti pacifici emersi nel processo; 8. il motivo è inammissibile; non è denunciabile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’esorbitanza della decisione rispetto alle posizioni difensive delle parti ma solo per censurare una pronuncia che sia andata oltre i confini delle domande proposte dalle parti rapportata ai soli elementi essenziali delle stesse, rappresentati dalla ‘causa petendi’ e dal ‘petitum’; nella specie la Corte territoriale non è incorsa nel denunciato vizio avendo pronunciato sulle domande dei ricorrenti e motivato il rigetto sulla base delle risultanze di causa; 9. con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 cod. civ., dell’art. 97, comma 2, Cost.; censurano la sentenza impugnata per aver affermato che l ’ autorizzazione ad assumere del 18 febbraio 2011 concessa con DPCM sarebbe un ampliamento dei posti messi a concorso, poi, non effettuato dall’amministrazione e non invece una richiesta riferita all’assunzione di ulteriori unità all’esito del concorso; 10. il motivo è infondato; la decisione di scorrere la graduatoria degli interni (risalente al 2011) era stata, come detto, travolta dai fatti successivi e dalla necessità di riformulare tale graduatoria a seguito delle pronunce del Giudice amministrativo; la scelta (di cui al DGS 15 gennaio 2014) di decretare la cessazione degli effetti giuridici ed economici anche del DGS 18 ottobre 2011 (che, facendo seguito all’autorizzazione ad assumere del 18 febbraio 2011, aveva disposto lo scorrimento della graduatoria degli interni con assunzione di tutti i candidati, decisione, rispetto alla R.G.N. 14316/2017 Pag.quale, là dove non travolta dai fatti successivi, gli esterni avrebbero potuto, in ipotesi, legittimamente prospettare la violazione della quota rispetto alla iniziale autorizzazione all’assunzione di 56 unità di categoria A, livello retributivo F1, di cui 26 tramite concorso pubblico e 26 tramite procedura interna) rientrava nelle attribuzioni dell’Amministrazione, essendo, peraltro, logicamente conseguenziale alle pronunce del Giudice amministrativo; a fronte di tale determinazione non è configurabile un diritto dei ricorrenti (sotto il profilo della violazione della quota degli esterni) riveniente solo dall’autorizzazione del 2011; 11. con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2697 cod. civ.; censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto non provata l’autorizzazione allo scorrimento della graduatoria richiesto il 4 aprile 2013 non comportava alcun obbligo per l’amministrazione; 12. il motivo è infondato; nell’interpretazione della Corte territoriale si trattava di una richiesta di autorizzazione relativa all’assunzione di 16 idonei del concorso pubblico (esterno) che però non era mai stata data (per effetto delle condizioni normative nelle more intervenute, si pensi ald.l. n. 95 del 2012 conv. in l. n. 135 del 2012 - blocco del turn over- che aveva imposto un processo di riorganizzazione da attuarsi anche attraverso la riduzione delle dotazioni organiche) il che era già preclusivo per ogni spazio deliberativo dell’Amministrazione; 13.il ricorso va, dunque, rigettato; 14. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 15. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenz