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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10616/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata (ove correttamente si indicano gli elementi che consentono di ritenere sussistente la consapevolezza in capo all'imputato della qualifica di pubblico ufficiale del commissario Gentile), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si richiede l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato ex art. 628 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente in base all'intervenuta pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato, poiché secondo l'interpretazione della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo», e, nel caso di specie, depone, palesemente, per l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito, i quali, avuto riguardo alle modalità dell'azione posta in essere, nel rigettare le doglianze relative alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, hanno sottolineato la gravità dei fatti contestati, il danno procurato e la personalità del reo (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata (ove correttamente si indicano gli elementi che consentono di ritenere sussistente la consapevolezza in capo all'imputato della qualifica di pubblico ufficiale del commissario Gentile), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si richiede l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato ex art. 628 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente in base all'intervenuta pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato, poiché secondo l'interpretazione della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo», e, nel caso di specie, depone, palesemente, per l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito, i quali, avuto riguardo alle modalità dell'azione posta in essere, nel rigettare le doglianze relative alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, hanno sottolineato la gravità dei fatti contestati, il danno procurato e la personalità del reo (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 10616/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris