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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18452/2026

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/11/1982 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione delle norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio e all'affermazione della responsabilità penale, deducendo anche la mancata riqualificazione dei fatti nei termini di cui all'art. 624 cod. pen., sono manifestamente infondati, in quanto la Corte d'Appello, correttamente e congruamente, chiarisce gli elementi a carico dell'imputato (in particolare, l'impronta papillare reperita in loco) e le ragioni della riconducibilità del garage alle nozione di pertinenza dell'abitazione, senza che tali argomenti siano oggetto di una specifica confutazione; Considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione al calcolo della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, costituiscono doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano in particolare, pagine 4 del provvedimento impugnato e 3 della sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. P.Q.M2 i\JJ o IN 22 6 karzia De

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/11/1982 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione delle norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio e all'affermazione della responsabilità penale, deducendo anche la mancata riqualificazione dei fatti nei termini di cui all'art. 624 cod. pen., sono manifestamente infondati, in quanto la Corte d'Appello, correttamente e congruamente, chiarisce gli elementi a carico dell'imputato (in particolare, l'impronta papillare reperita in loco) e le ragioni della riconducibilità del garage alle nozione di pertinenza dell'abitazione, senza che tali argomenti siano oggetto di una specifica confutazione; Considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione al calcolo della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, costituiscono doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano in particolare, pagine 4 del provvedimento impugnato e 3 della sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. P.Q.M2 i\JJ o IN 22 6 karzia De
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