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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 15392/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/196:. [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NYIP_,Arroet1.1 ~4,A Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GIAN1LUIGI PRATOLA / fICh ha concluso chiedendo (2 Yek FA:40 oLILi 't-t u.o..)-(4.1 in9A,1 leatfrn [OSCURATO:PERSONA], 22 DL 41/14 a‘pit..42319.1 i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 10 settembre 2019 il GUP del Tribunale di Torino, in rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rissa, porto abusivo di arma e minaccia (fatti del 27 maggio 2019).

Riconosciuta la continuazione ed applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti, la pena per ciascun imputato è stata determinata in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro cinquemila di multa.

2. Con sentenza del 4 marzo 2022 la Corte diE Appello di Torino ha rideterminato la pena in quella di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 3.600 di multa, per effetto di una rielaborazione in bonam della entità degli aumenti per i reati- satellite di rissa e minaccia grave,.. 2.1 I fatti sono stati ricostruiti attraverso la deposizione resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla visione di immagini videoregistrate.

L'arma è stata rinvenuta e sequestrata.

Quanto alle doglianze contenute nell'atto di appello del Cambareri, la Corte di secondo grado: a) ribadisce la comune intenzione aggressiva' dei due gruppi venuti in contatto (Ventre e Cambeireri da un lato, Onofrio e Obinu dall'altro) ed esclude la ricorrenza della scriminante della legittima difesa; b) conferma la ricorrenza della circostanza aggravante della futilità dei motivi.

3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] risulta deceduto in epoca posteriore alla proposizione del ricorso. 3.2 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deduce al primo motivo vizio di motivazione in riferimento alla ipotesi della legittima difesa.

Si ripropone la tesi di una 'reazione' del CambAreri e del Ventre all'atteggiamento aggressivo tenuto da [OSCURATO:PERSONA].

L'atteggiamento di costui, che arrivò nei pressi del bar con una mazza da baseball tra le mani rende, peraltro, insussistente la circostanza aggravante dei motivi futili.

Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione circa la ricorrenza del reato di manaccia.4.

Il decesso, in data 26 agosto 2022, di [OSCURATO:PERSONA], impone l'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte riferibile al Ventre, come da dispositivo.

5. Il ricorso del Cambkreri è inammissibile per genericità.

Il ricorrente ripropone le doglianze oggetto del giudizio di secondo grado, senza confronto alcuno con la motivazione della decisione impugnata che ha puntualmente argomentato le ragioni della decisione, sia in riferimento al diniego della legittima difesa che sugli altri punti richiamati dal ricorrente.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA], perché i reati sono estinti per morte dell'imputato.

Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/196:. [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NYIP_,Arroet1.1 ~4,A Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GIAN1LUIGI PRATOLA / fICh ha concluso chiedendo (2 Yek FA:40 oLILi 't-t u.o..)-(4.1 in9A,1 leatfrn [OSCURATO:PERSONA], 22 DL 41/14 a‘pit..42319.1 i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 10 settembre 2019 il GUP del Tribunale di Torino, in rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rissa, porto abusivo di arma e minaccia (fatti del 27 maggio 2019). Riconosciuta la continuazione ed applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti, la pena per ciascun imputato è stata determinata in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro cinquemila di multa. 2. Con sentenza del 4 marzo 2022 la Corte diE Appello di Torino ha rideterminato la pena in quella di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 3.600 di multa, per effetto di una rielaborazione in bonam della entità degli aumenti per i reati- satellite di rissa e minaccia grave,.. 2.1 I fatti sono stati ricostruiti attraverso la deposizione resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla visione di immagini videoregistrate. L'arma è stata rinvenuta e sequestrata. Quanto alle doglianze contenute nell'atto di appello del Cambareri, la Corte di secondo grado: a) ribadisce la comune intenzione aggressiva' dei due gruppi venuti in contatto (Ventre e Cambeireri da un lato, Onofrio e Obinu dall'altro) ed esclude la ricorrenza della scriminante della legittima difesa; b) conferma la ricorrenza della circostanza aggravante della futilità dei motivi. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] risulta deceduto in epoca posteriore alla proposizione del ricorso. 3.2 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deduce al primo motivo vizio di motivazione in riferimento alla ipotesi della legittima difesa. Si ripropone la tesi di una 'reazione' del CambAreri e del Ventre all'atteggiamento aggressivo tenuto da [OSCURATO:PERSONA]. L'atteggiamento di costui, che arrivò nei pressi del bar con una mazza da baseball tra le mani rende, peraltro, insussistente la circostanza aggravante dei motivi futili. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione circa la ricorrenza del reato di manaccia.4. Il decesso, in data 26 agosto 2022, di [OSCURATO:PERSONA], impone l'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte riferibile al Ventre, come da dispositivo. 5. Il ricorso del Cambkreri è inammissibile per genericità. Il ricorrente ripropone le doglianze oggetto del giudizio di secondo grado, senza confronto alcuno con la motivazione della decisione impugnata che ha puntualmente argomentato le ragioni della decisione, sia in riferimento al diniego della legittima difesa che sugli altri punti richiamati dal ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA], perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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