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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 37450/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28532-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; - intimato - avverso la sentenza n. 1061/2019 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 22/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1061 del 22.

2. 2010 del Tribunale di Rimini, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l'ordinanza ingiunzione emessa a suo carico dalla Prefettura di Rimini per la violazione dell'art. 218 codice della strada, compensando interamente le spese dei due gradi di giudizio; il Ministero dell'Interno non si è costituito; con atto depositato il 27.

9. 2021 il procuratore del ricorrente, munito di mandato speciale a tale effetto, ha comunicato di rinunciare al ricorso; nulla deve provvedersi sulle spese del giudizio, non avendo l'Amministrazione intimata svolto attività difensiva; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. eciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021. uigi [OSCURATO:PERSONA]:taU

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28532-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; - intimato - avverso la sentenza n. 1061/2019 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 22/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1061 del 22. 2. 2010 del Tribunale di Rimini, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l'ordinanza ingiunzione emessa a suo carico dalla Prefettura di Rimini per la violazione dell'art. 218 codice della strada, compensando interamente le spese dei due gradi di giudizio; il Ministero dell'Interno non si è costituito; con atto depositato il 27. 9. 2021 il procuratore del ricorrente, munito di mandato speciale a tale effetto, ha comunicato di rinunciare al ricorso; nulla deve provvedersi sulle spese del giudizio, non avendo l'Amministrazione intimata svolto attività difensiva; visto l'art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. eciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021. uigi [OSCURATO:PERSONA]:taU
Sentenza Cassazione n. 37450/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris