CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18581/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/2024 del Giudice di pace di Lugoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Lugo ha dichiarato HananeBenazzouz colpevole del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, nr. 286,accertato in Lugo il 25 giugno 2023, per aver fatto ingresso e comunque peressersi trattenuta illegalmente nel territorio dello Stato, condannandola ad euro3.500,00 di ammenda.2. Avverso la sentenza l’imputata, con il ministero dei difensori di fiducia, haproposto appello al Tribunale di Ravenna, articolando tre motivi di censura.2.1 Con il primo motivo ha eccepito la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen.,essendo assente la motivazione della sentenza.2.2 Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge in relazioneall’omesso riconoscimento della scriminante dell’esercizio del diritto, essendoall’epoca del controllo in procinto di contrarre matrimonio con un cittadino italiano.2.3 Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 19, comma 2, lett.c, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, atteso che alla data del commesso reato eragià convivente con un cittadino italiano.3. L’impugnazione è stata qualificata dal Tribunale di Ravenna come ricorsoper cassazione e trasmessa a questa Corte.4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendopervenuta richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Non ricorre il vizio dedotto con il primo motivo di censura.La motivazione della sentenza del Giudice di pace, che ai sensi dell'art. 32,comma quarto, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, va redatta in forma abbreviata, nonsi sottrae all’enunciazione dei motivi di fatto e di diritto; per quanto sintetica, nonpuò considerarsi assente o apparente, avendo il Giudice fondato l’affermazione diresponsabilità sull’illegale presenza dell’imputata nel territorio dello Stato,accertata sulla scorta degli atti d’indagine acquisiti in dibattimento col consensodelle parti, in occasione del controllo eseguito il 25 giugno 2023, allorquando lastraniera risultava priva di permesso di soggiorno.3. Gli ulteriori motivi non sono consentiti, in quanto incentrati su profilifattuali, l’imminente matrimonio e la convivenza, all’epoca del controllo, concittadino italiano, che non risultano dedotti innanzi al giudice di merito e da questivalutati.4. L’impugnazione deve quindi dichiararsi inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrenteal pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore dellacassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00, tenuto contoche non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Cortecost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 19 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino [OSCURATO:PERSONA]