CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 18819/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del [OSCURATO:PERSONA] di Ferraravisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso.Udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell’accoglimento delricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 4 dicembre 2025 il giudice di pace di Ferrara ha condannatoWaseem Akram alla pena di 10.000 euro di multa per il reato dell’art. 14, co. 5-ter, d.lgs. 25luglio 1998 n. 286 per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione del decreto diespulsione del 3 aprile 2024.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi, descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, inquanto per integrare il reato occorre che la violazione sia commessa senza giustificatomotivo, nel caso in esame il giustificato motivo consisteva nella convinzione dell’imputatodella regolarità del suo soggiorno determinata dalla successione delle procedureamministrative che aveva attivato per ottenere il permesso.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancata applicazione della causa di nonpunibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 34 del decreto legislativo 28agosto 2000, n. 274, che avrebbe dovuto essere applicata nel caso in esame perl’occasionalità della condotta.3. La difesa dell’imputato ha chiesto la trattazione orale.Con requisitoria, anticipata per iscritto, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto l’accoglimento del ricorso.Il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell’accoglimento delricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo è inammissibile perché gli argomenti proposti non sono pertinenti conl'oggetto della contestazione rivolta all'imputato.All'imputato non è contestato il reato dell'art. 10-bis d. lgs. n. 286 del 1998, ma quellodell'art. 14, comma 5-ter, stesso decreto, in quanto lo stesso ha violato un ordine diespulsione.Il ricorso si sofferma nell’evidenziare che, avendo l'imputato un permesso di soggiornoper protezione speciale scaduto il 4 giugno del 2023, egli ne aveva chiesto la conversione inpermesso per motivi di lavoro, poi questa istanza era stata archiviata, e poi vi era stata unasuccessione di procedimenti amministrativi, determinati anche dal trasferimentodell'imputato, per cui egli si sarebbe trovato in una situazione di stallo, e non avrebbe avutoconsapevolezza della situazione di irregolarità del suo soggiorno.Tutto questo però è irrilevante nel caso in esame, perché all'imputato è contestata nonla irregolarità del soggiorno, ma di non aver ottemperato ad un decreto di espulsione, quindi,tutto ciò che è accaduto prima del 3 aprile 2024, data in cui è stato emesso il decreto diespulsione, è del tutto irrilevante.Le stesse circostanze che il ricorso segnala essere avvenute dopo il 3 aprile 2024,ovvero le comunicazioni mediante p.e.c. che il 27 luglio 2024 ed il 6 agosto 2024 il difensoreavrebbe inviato alle autorità amministrative per procedere alla conversione del permesso disoggiorno non hanno alcun rilievo con riferimento al reato contestato, perché l'invio di unap.e.c. non è un giustificato motivo per la mancata ottemperanza all'ordine di espulsione,posto che è stato ritenuto non lo costituisca neanche “l'esigenza di partecipazione al giudiziodi impugnativa del provvedimento prefettizio di espulsione attivato dinanzi al giudice di pace”(Sez. 1, n. 49980 del 01/12/2009, Harajem, Rv. 245960 - 01).Né ha rilievo la circostanza, pure introdotta in ricorso, che il ricorrente avrebbe, infine,ottenuto un permesso provvisorio per asilo, che lo legittima attualmente a restare nelterritorio dello Stato.Questa circostanza, che il giudice di pace non ha potuto conoscere - perché ilpermesso di soggiorno è stato rilasciato in data successiva alla sentenza impugnata (ilpermesso è datato 17 dicembre 2025 e scade il 17 giugno 2026; la sentenza impugnata èdel 4 dicembre 2025) - non incide, in ogni caso, sulla configurazione del reato, in quanto ilcollegio intende dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritieneche “in tema di disciplina penale dell'immigrazione, la sussistenza della contravvenzione dicui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non è esclusa dall'avere lostraniero, successivamente alla disposta espulsione rimasta inottemperata, formulatoistanza di riconoscimento del diritto di asilo ed ottenuto, in conseguenza di essa, unpermesso di soggiorno provvisorio sino all'esito del procedimento, atteso che il caratterenecessitato di detto permesso non costituisce una giustificazione per la precedente illecitapermanenza” (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810 – 01; conformi, piùdi recente, Sez. 1,n. 6775 del 12/02/2026, Letrache, n.m.; Sez. 1, n. 28576 del 21/05/2025,Dyab, n.m.).In definitiva, gli argomenti proposti in ricorso non sono conferenti con l'oggettodell'imputazione, e, pertanto, il primo motivo deve essere ritenuto inammissibile.2. È inammissibile anche il secondo motivo.Il ricorso deduce che il ricorrente aveva chiesto l'applicabilità dell'istituto dellaparticolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000, e che il giudice nonavrebbe tenuto in debita considerazione tale richiesta e ne abbia affermato assertivamentel'insussistenza.Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019,Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) perché non si confronta con il percorso logico della decisione cheha escluso la possibilità di riconoscere la particolare tenuità, perché l'imputato è gravato dauna precedente condanna per violazione delle norme concernenti la disciplinadell'immigrazione, e da un’altra per reati di natura violenta, quali lesioni aggravate,resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento.Il ricorso non si confronta con questa motivazione, si rifugia nella assertività dellamotivazione del giudice, e per questo motivo è inammissibile per mancanza di specificitàdell’impugnazione.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]