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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19779/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico, articolato, motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione: in punto di dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti e con riguardo alla mancata qualificazione giuridica del fatto come violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup.; in relazione agli artt. 81 cod. proc. pen. e 337 cod. pen., non potendo la condotta integrare il reato contestato (essendo inverosimile che il ricorrente, dopo essersi sottoposto all'identificazione e alla perquisizione personale si sia d'improvviso opposto agli atti d'ufficio dei carabinieri); con riguardo alle lesioni personali che avrebbe cagionato ai carabinieri; in ordine all'esclusione dell'uso personale della sostanza stupefacente contestata al capo 4 d'imputazione; con riguardo al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti per l'offerta reale di risarcimento del danno ai carabinieri; per la mancata riduzione della pena nei minimi edittali; Considerato che si tratta di motivi inammissibili, trattandosi della mera reiterazione di tutte le doglianze proposte con l'atto di appello, senza che il ricorrente svolga un'analisi critica della sentenza impugnata con cui le stesse sono state correttamente e logicamente disattese, trattandosi, peraltro, di mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica (v. pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata) che non viene in alcun modo incrinata dalle generiche censure svolte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] naud [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N C!JCI4Ì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico, articolato, motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione: in punto di dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti e con riguardo alla mancata qualificazione giuridica del fatto come violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup.; in relazione agli artt. 81 cod. proc. pen. e 337 cod. pen., non potendo la condotta integrare il reato contestato (essendo inverosimile che il ricorrente, dopo essersi sottoposto all'identificazione e alla perquisizione personale si sia d'improvviso opposto agli atti d'ufficio dei carabinieri); con riguardo alle lesioni personali che avrebbe cagionato ai carabinieri; in ordine all'esclusione dell'uso personale della sostanza stupefacente contestata al capo 4 d'imputazione; con riguardo al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti per l'offerta reale di risarcimento del danno ai carabinieri; per la mancata riduzione della pena nei minimi edittali; Considerato che si tratta di motivi inammissibili, trattandosi della mera reiterazione di tutte le doglianze proposte con l'atto di appello, senza che il ricorrente svolga un'analisi critica della sentenza impugnata con cui le stesse sono state correttamente e logicamente disattese, trattandosi, peraltro, di mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica (v. pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata) che non viene in alcun modo incrinata dalle generiche censure svolte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] naud [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N C!JCI4Ì
Sentenza Cassazione n. 19779/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris