CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 7 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste, pronunciata il 23 settembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 642 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con il quale si lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità e, in ogni caso, è privo di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito: infatti, a fronte di una motivazione che ha specificamente disatteso le doglianze difensive proposte con l'appello, i ricorrenti si limitano a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (cfr., in particolare, le valutazioni della Corte di appello a pagg. 4 e 6, là dove ha rilevato la mancanza di qualsiasi riscontro a sostegno della ipotesi alternativa prospettata dalla difesa e ha osservato che in ogni caso le lesioni in relazione alle quali è stato chiesto il risarcimento non sarebbero correlabili direttamente al sinistro stradale); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso