CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 42032/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA - ricorrente - 2021 contro ° - controricerrente - 8. R.G. n. 25311/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2002 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare la somma di euro 23.113,29 in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., chiedendo di compensare il proprio debito con un proprio credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e per il residuo proponeva domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione ritenendo che non vi fossero i presupposti per la compensazione del credito, trattandosi di credito incerto, non liquido e non ancora esigibile. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando che vi erano i presupposti per la compensazione e che la domanda riconvenzionale fosse stata erroneamente rigettata. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo di confermare la sentenza impugnata e facendo valere appello incidentale (chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo). L'appellante principale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello eccepiva la carenza di legittimazione e il difetto di interesse ad agire della controparte [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto il soggetto subentrato ad [OSCURATO:SOCIETA]. era una diversa società, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello in via preliminare ha ritenuto tardiva l'eccezione, trattandosi di questione attinente la legittimazione sostanziale, che avrebbe dovuto essere tempestivamente allegata e provata; nel merito rigettava l'appello principale e accoglieva invece l'appello incidentale in quanto il Tribunale erroneamente aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto che doveva invece essere confermato. 3. Contro la sentenza d'appello 29 marzo 2016, n. 727 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Con atto datato 30 settembre 2019 il difensore della ricorrente ha rinunciato al mandato. Con atto del 22 aprile 2021 si sono costituiti i nuovi difensori della ricorrente ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è basato su un motivo che contesta "violazione dell'art.345 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; erronea qualifica dell'eccezione di difetto di titolarità del credito quale eccezione in senso stretto, rilevabilità dell'eccezione predetta in ogni stato e grado": la Corte d'appello nel qualificare l'eccezione sollevata dalla ricorrente quale eccezione in senso stretto e dunque tardiva, ha seguito un orientamento della Corte di cassazione superato dalla pronuncia delle sezioni unite n. 2951/2016, secondo la quale "la negazione della legittimazione sostanziale attiva o passiva costituisce una mera difesa proponibile in ogni fase del giudizio, rilevabile d'ufficio dal giudice". Il motivo è inammissibile. È vero che secondo la pronuncia delle sezioni unite invocata dalla ricorrente la negazione della legittimazione sostanziale attiva o passiva è mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, così che la Corte d'appello ha errato nel qualificare l'eccezione quale eccezione in senso stretto e pertanto tardiva. Tuttavia, l'eccezione era priva di interesse in quanto, ove ritenuta fondata dal giudice, avrebbe condotto a una declaratoria di inammissibilità dell'appello. La ricorrente - che aveva essa stessa individuato [OSCURATO:SOCIETA]. quale legittimato passivo della impugnazione - non ha pertanto interesse alla proposizione del ricorso per cassazione. Né vale al riguardo il riferimento all'appello incidentale svolto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avendo la Corte d'appello unicamente preso atto che, una volta respinta integralmente l'opposizione, il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., originaria titolare del credito, doveva intendersi confermato.II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 5.500 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della sezion