CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 36724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5917-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difes ,:) dall'[OSCURATO:PERSONA] ZAGARIA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 632/2021 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 13/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 62,2/21, del 13 settembre 2021, del Tribunale di Matera, che — respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 752/20, del 20 noverribre 2020, del Giudice di pace della stessa città — ha rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto dell'intervenuta prescrizione quinquennale del credito risarcitorio; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio la predetta Reg,ione, con atto di citazione notificato il 23 agosto 2019, perché fosse condannata, a norma dell'art.2052 cod. civ., a risarcirgli i danni arrecati alle sue colture agricole, nell'annata agraria 2011, da animali selvatici, in specie, cinghiali; - che la domanda veniva rigem.ta dal giudice di prime cure, che su eccezione della convenuta rilevava l'intervenuta prescrizione, ex art.2947 cod. civ., del credito risarcitoric, in assenza di atti interruttivi della prescrizione diversi dalla citazione notificata alla Regione, essendo decorsi, dal 2011 al 2019, r iù di cinque anni; - che tale decisione veniva confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame dell'attore soccombente; - che avverso la sentenza del Tribunale materano ricorre per cassazione il Montemurro, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto"; - che il ricorrente evidenzia che l'art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dispone che sia costituito un apposito fondo regionale per il riconoscimento dei c.d. "danni non altrimenti risarcibili", cioè arrecati dagli animali alle coltivazioni ed ai fondi agricoli che non siano Ric. 2022 n. 05917 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- imputabili a colpa di alcuno, il rischio del cui verificarsi sia inevitabilmente collegato alla stessa esistenza della fauna selvatica; - che ai sensi dell'art. 34 della legge regionale della [OSCURATO:PERSONA] 9 gennaio 1995, n. 2, la Regione ha conferito alle Province funzioni amministrative, in materia di fauna selvatica, tra cui quella di erogare l'indennizzo, in particolare prevedendo — al comma 6 — che il proprietario o il conduttore del fondo sia "tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla provincia competente per territorio che provvede, entro 30 giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e trasmette le relative perizie ai comitati direttivi degli ATC" (ovvero, Ambiti. Territoriali di Caccia), i quali provvedano alla liquidazione nei successivi 180 giorni"; - che la legge regionale della [OSCURATO:PERSONA] 6 agosto 2008, n. 20, all'art. 55, riscrivendo il comma 2 dell'art. 34 della precedente legge regionale n. 2 del 1995, ha stabilito la costituzione di "un fondo regionale destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili, cagionati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta e nell'esercizio dell'attività venatoria"; - che, nella specie, "solo in data 9 giugno 2011 il tecnico incaricato dalla Provincia, [OSCURATO:PERSONA], accertava il diritto del Montemurro ad essere risarcito e lo quantificava", provvedendo, con successiva "nota n. 9555 del 6 marzo 2012", a rivolgersi all'ATC della Provincia "affinché liquidasse l'importo al Montemurro", così come "specificato nella lettera accompagnatoria del verbale di sopralluogo, datata 24 maggio 2019"; - che, pertanto, avrebbe errato la sentenza impugnata nel non aver ravvisato, in tale lettera, un atto ricognitivo di debito, ex art. 1988 cod. Ric. 2022 n. 05917 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -3- civ., idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno; - che il secondo motivo ipotizza violazione degli artt. 2052 e 2935 cod. civ., sul rilievo che, decorrendo il termine di prescrizione — in caso di diritti azionabili nei confronti della pubblica amministrazione — dal momento in cui il privato ha avuto conoscenza del provvedimento lesivo, la sentenza impugnata avrebbe dovuto far decorrere il termine quinquennale non dal momento del fatto, poiché il Montemurro non ha avuto alcuna comunicazione dell'avvenuto sopralluogo, né tanto meno del riconoscimento del danno e quindi della sua quantificazione; - che il Montemurro avrebbe, dunque, acquisito conoscenza che gli era stato riconosciuto il "diritto" ad un risarcimento dei danni solo con comunicazione del 24 maggio 2019; - che la Regione [OSCURATO:PERSONA] è rimasta solo intimata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2022; - che il ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che la decisione del giudice di appello è immune da vizi, atteso che l'art. 2947 cod. civ. trova applicazione in relazione ad ogni Ric. 2022 n. 05917 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -4- fattispecie di illecito aquiliano per il quale non sia specificamente prevista una diversa disciplina; - che vano appare, poi, il tentativo del ricorrente di invocare ora l'applicazione dell'art. 1988 cod. civ. (e quindi dell'art. 2944 cod. proc. civ.), Va il principio secondo cui il 7errnine di prescrizione, nei rapporti con pubbliche amministrazioni, decorre dal momento in cui il privato abbia conoscenza del provvedimento lesivo della sua situazione soggettiva; - che in relazione al primo profilo deve ribadirsi che il riconoscimento del diritto "è idoneo ad interrompere la prescrizione, a norma dell'art. 2944 cod. civ., purché provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere e che ne abbia poteri dispositivi, e non già da un terzo che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento", sicché — a tacer d'altro — la verifica, ad opera di funzionari provinciali, della sussistenza dei presupposti per la liquidazione di prestazione indennitaria, da parte dell'ATC competente, non poteva certo valere come riconoscimento di un credito risarcitorio, e dunque di differente natura rispetto a quello indennitario, da farsi valere verso la Regione, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ.; - che, d'altra parte, neppure vale sostenere — come il ricorrente ribadisce, invece, nella propria memoria — che esso Montemurro propose domanda di indennizzo solo "supponendo" trattarsi di danni da fauna selvatica, donde l'applicazione del principio "contra non valentem agere non currit praescriptio", compendiato nell'art. 2935 cod. civ.; - che non conferente è il richiamo — operato, sempre in memoria, dal ricorrente — alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal Ric. 2022 n. 05917 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -5- giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell'incidenza casale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche" (cfr. Cass. sez. Un., ord. 9 febbraio 2022, n. 4115, Rv. 663845-019), stante, con tutta evidenza, la profonda diversità delle due fattispecie; - che nel caso di specie, come emerge dal "verbale di accertamento e stima", compiuti dal funzionario dell'amministrazione provinciale Musillo il 27 maggio 2011, la verifica espletata aveva permesso di acclarare, molto più modestamente, "che il terreno risulta[va] pestato in più punti", presentandosi, inoltre i frutti "mangiati e mangiucchiati", a dimostrazione che nessun speciale accertamento occorreva per ricostruire l'eziologia dei pregiudizi lamentati; - che, d'altra parte, già il solo fatto della presentazione della domanda di indennizzo dei danni, cagionati alle colture, da animali selvatici attesta che il NIontemurro ben fosse consapevole dell'origine degli stessi, e dunque in condizione già allora di esercitare il proprio diritto, a norma dell'art. 2935 cod. civ.; - che nulla è dovuto in relazione alle spese, essendo rimasta la Regione [OSCURATO:PERSONA] solo intimata; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulter.ore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Ric. 2022 n. 05917 Sez. M3 - ud. 12-10-2022 -6- PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-auater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente. se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a notma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in R