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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2001:75
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61999CC0449_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1 Il presente ricorso è stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») contro la sentenza del Tribunale di primo grado 28 settembre 1999, causa T-140/97, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (Racc. pag.

II-897; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

Il Tribunale ha annullato la decisione 31 gennaio 1997 della [OSCURATO:PERSONA], recante destituzione del sig. [OSCURATO:PERSONA], ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a versare le retribuzioni arretrate che questi avrebbe dovuto percepire dopo il suo licenziamento. [OSCURATO:PERSONA] chiede il parziale annullamento della sentenza in questione.

I - Quadro giuridico 2 Gli statuti relativi alla [OSCURATO:PERSONA] sono oggetto di un protocollo allegato al Trattato CEE originario (in prosieguo: il «Trattato CE») e ne costituiscono parte integrante.

Ai sensi degli statuti, il consiglio dei governatori ha approvato il 4 dicembre 1958 il regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] e lo ha poi costantemente riveduto.

A norma dell'art. 29 del regolamento interno, il consiglio di amministrazione deve adottare un regolamento per il personale, il che è avvenuto in data 20 aprile 1960 (in prosieguo: il «regolamento per il personale») (1).

I dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] sono soggetti alle disposizioni di detto regolamento. 3 Nel presente procedimento assumono rilevanza segnatamente gli artt. 1, 4, 5, 13, 38, 41 e 44 del regolamento per il personale.

L'art. 1 del regolamento per il personale così recita: «I dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti devono, sia nell'espletamento delle loro mansioni sia extra ufficio, tenere un contegno consono al carattere internazionale della [OSCURATO:PERSONA] e delle loro funzioni».

L'art. 4 del regolamento per il personale prescrive il seguente obbligo: «I dipendenti devono dedicare la loro attività al servizio della [OSCURATO:PERSONA].

Senza preventiva autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] stessa, non possono:

a) svolgere alcuna attività professionale extra ufficio e segnatamente esercitare attività di carattere commerciale (...); (...)».

Per i familiari dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] l'art. 5 del regolamento per il personale dispone quanto segue: «Il dipendente dichiara una volta all'anno il proprio stato di famiglia e ne comunica tempestivamente ogni mutamento.

Deve indicare anche l'eventuale attività professionale svolta dal coniuge, o ogni altro incarico o impiego retribuito da questi occupato. (...)».

L'art. 38 del regolamento per il personale contiene i provvedimenti disciplinari che possono essere adottati nei confronti dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]: «I dipendenti che non adempiono ai loro obblighi sono passibili, a seconda dei casi, dei seguenti provvedimenti: (...);

3. licenziamento in tronco per gravi motivi, con o senza liquidazione dell'indennità di anzianità; (...)».

Per quanto attiene ai rapporti fra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti l'art. 13 del regolamento per il personale stabilisce quanto segue: «I rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi dipendenti sono, in linea di massima, regolati da contratti individuali nell'ambito del presente regolamento.

Il regolamento fa parte integrante di detti contratti».

L'art. 44 del regolamento per il personale stabilisce inoltre: «Sono applicabili ai contratti individuali conclusi nell'ambito del presente regolamento conformemente all'articolo 13, i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri della [OSCURATO:PERSONA]».

L'art. 41 del regolamento per il personale disciplina la competenza della Corte: «Tutte le controversie di carattere individuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti sono sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee». 4 In relazione alla competenza della Corte lo Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto del personale») dispone all'art. 91 quanto segue: «1.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persona indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'articolo 90, paragrafo

2. [OSCURATO:PERSONA] controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito. (...)».

II - Fatti e il procedimento 5 I fatti all'origine del presente ricorso sono esposti nei punti 6-24 della sentenza impugnata e possono essere riassunti come segue. 6 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] entrava in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1994 in qualità di usciere.

I sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anch'egli usciere presso la [OSCURATO:PERSONA], sono cofondatori ed azionisti, ciascuno per il 16%, dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA], creata ad Andorra nell'aprile 1996, che si occupa di import-export e di commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonché di promozione di libri, pubblicazioni e materiale pubblicitario.

Dal 1_ luglio 1996 l'amministrazione dell'impresa è esercitata formalmente dalla moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 7 Il 28 ottobre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] riceveva per fax una lettera datata 1_ ottobre 1996, intestata alla SARL Skit-Ball, con sede a Marsiglia, e firmata dal sig. [OSCURATO:PERSONA].

La lettera era indirizzata al capo del dipartimento per il personale della [OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA], ed il suo oggetto riportava quanto segue: «Litige concernant une transaction commerciale entre la société Skit-Ball et les personnes citées: M. [OSCURATO:PERSONA] se disant directeur financier, M. [OSCURATO:PERSONA] se disant responsable du secteur informatique de cette dite Banque» (2).

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al destinatario della lettera di intervenire affinché fosse versato all'impresa del mittente un importo di FRF 46 500 come pagamento per l'acquisto di uno stand Skit-Ball, stand mobile che serviva per la vendita, la promozione, la diffusione di informazioni o per fini di animazione.

In caso contrario, egli minacciava di agire in giudizio contro i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La lettera era accompagnata da copie di vari documenti: - una lettera datata 6 settembre 1996 del sig. [OSCURATO:PERSONA], recante intestazione dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA], «[OSCURATO:PERSONA], administrateur délégué-Département juridique», «délégation commerciale Benelux, 5 rue de l'Église, L-4994 Schouweiler».

Nella lettera in questione il sig. [OSCURATO:PERSONA] forniva informazioni sull'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA], precisamente un numero del registro della camera di commercio, un numero di partita IVA e l'indirizzo di un'impresa intermediaria; - un assegno a favore della società Skit-Ball su ordine Mon de l'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], firmato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] il 9 settembre 1996 per un importo pari a FRF 46 500; - una lettera del 27 settembre 1996, indirizzata al sig. [OSCURATO:PERSONA], apparentemente scritta e firmata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], nella quale quest'ultimo accennava ad alcuni problemi con uno stand Skit-Ball acquistato dall'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]; - una comunicazione della Société marseillaise de crédit del 30 settembre 1996 in cui la società Skit-Ball veniva messa al corrente del rifiuto di un assegno di FRF 46

500. 8 Il 4 novembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] mostrava al sig. [OSCURATO:PERSONA] il fax del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 28 ottobre 1996 e gli allegati, chiedendogli chiarimenti.

Con lettera del 6 novembre 1996 il sig. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva che le dichiarazioni contenute nel fax del sig. [OSCURATO:PERSONA] erano false e in relazione alla lettera del 27 settembre 1996, apparentemente scritta da lui, che sua moglie aveva usato il suo nome e la sua firma per cercare di risolvere i problemi sorti con la società Skit-Ball. 9 [OSCURATO:PERSONA] dava pertanto mandato all'impresa privata di sicurezza [OSCURATO:PERSONA] BV ([OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») di fare luce sulla questione. [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva alla [OSCURATO:PERSONA] una relazione in data 28 novembre 1996 (in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»). 10 Con lettera del 7 novembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] sospendeva il sig. [OSCURATO:PERSONA] dal servizio per tre mesi.

In questo periodo una commissione paritetica, conformemente all'art. 38 del regolamento per il personale, avrebbe dovuto occuparsi del caso.

Lo stipendio sarebbe stato mantenuto, ma gli veniva negato l'accesso ai locali della [OSCURATO:PERSONA]. 11 Con lettera del 19 novembre 1996, indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] ritrattava le accuse mosse contro i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel fax del 28 ottobre 1996.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano mai utilizzato il titolo o il nome della [OSCURATO:PERSONA] e che non avevano avuto alcun rapporto commerciale con la società Skit-Ball per conto proprio o per conto della [OSCURATO:PERSONA]. 12 Un'indagine interna effettuata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] portava alla luce, oltre ad una serie di telefonate compromettenti, l'esistenza di quattro documenti sul disco rigido del computer utilizzato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], relativi ad attività che non avevano alcuna attinenza con la sua funzione: - un fax, recante l'intestazione di «[OSCURATO:PERSONA] - Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]», indirizzato al [OSCURATO:PERSONA], con il quale egli chiedeva al sig. [OSCURATO:PERSONA] di versare un importo pari a FRF 20 000 sul conto della società Skit-Ball.

Alla voce «mittente» figurava «[OSCURATO:PERSONA] - administrateur»; - un fax identico al precedente quanto a formato, mittente, data e firma, indirizzato ad un salone di esposizioni, riguardante la partecipazione dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] ad una fiera commerciale; - un fax indirizzato alla sig.a Schruger della società Pegastar SA, datato 7 novembre 1996, con l'intestazione «[OSCURATO:PERSONA] - Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]», relativo all'invio di 12 libri.

Alla voce «mittente» figurava «[OSCURATO:PERSONA]Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] SL»; - un'attestazione all'attenzione del [OSCURATO:PERSONA] in cui i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano raccomandati quali clienti. 13 Il prospetto delle telefonate mostrava che nei mesi di agosto e settembre 1996 il sig. [OSCURATO:PERSONA] dal suo posto di lavoro presso la [OSCURATO:PERSONA] aveva telefonato cinque volte alla società Skit-Ball e otto volte al [OSCURATO:PERSONA].

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva telefonato alla società Skit-Ball una volta ad agosto e una volta a settembre. 14 Il 31 gennaio 1997 il presidente della [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell'art. 38, terzo comma, del regolamento per il personale, e conformemente al parere unanime della commissione paritetica, adottava la decisione di licenziare il sig. [OSCURATO:PERSONA] in tronco, con conservazione dell'indennità di anzianità, per violazione degli artt. 1, 4 e 5 del regolamento per il personale (in prosieguo: la «decisione di licenziamento»).

La detta decisione contiene i seguenti punti: - il sig. [OSCURATO:PERSONA], insieme ad un collega, ha creato un'impresa denominata Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] ed ha effettuato per conto di detta impresa attività di natura commerciale, senza informarne la [OSCURATO:PERSONA]; - il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento alla sua appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA] per l'espletamento delle dette attività; - per le sue attività commerciali, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato i mezzi materiali della [OSCURATO:PERSONA].

In determinati casi, come ad esempio l'uso del fax, i dati relativi alla [OSCURATO:PERSONA] non sono stati nascosti, motivo per cui i corrispondenti avrebbero potuto credere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolta nelle sue attività; - la spiegazione fornita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] circa il cambiamento di atteggiamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sua dichiarazione secondo cui egli non avrebbe inviato personalmente fax dalla [OSCURATO:PERSONA] a nome dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] sono in contraddizione con il suo comportamento e con il nesso logico risultante dal fascicolo; - il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha informato la [OSCURATO:PERSONA] delle attività della moglie nell'ambito dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]; - tenuto conto di tali circostanze, il presidente ritiene che vi siano indicazioni sufficienti per concludere che i fatti costituiscono violazione del regolamento per il personale; - come ha osservato la commissione paritetica, l'esercizio da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] di un'attività commerciale, senza avere ottenuto l'autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], costituisce violazione dell'art. 4 del regolamento per il personale.

La detta violazione risulta ancora più grave in quanto egli si è avvalso della sua appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA] ed ha utilizzato i mezzi di comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento delle dette attività; - la mancata dichiarazione delle funzioni della moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA] costituisce violazione dell'art. 5 del regolamento per il personale; - inoltre, il suo atteggiamento generale, come risulta dalle circostanze menzionate, non è conforme al contegno che ci si può attendere da un agente della [OSCURATO:PERSONA].

Questo comportamento costituisce violazione dell'art. 1 del regolamento per il personale. 15 Nella decisione di licenziamento non veniva fatto riferimento all'uso delle apparecchiature telefoniche della [OSCURATO:PERSONA] da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 16 Il 31 gennaio 1997 il presidente adottava un'analoga decisione di licenziamento nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] cui era addebitata la violazione degli artt. 1 e 4 del regolamento per il personale. 17 Il 29 aprile 1997 il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione di licenziamento.

Il ricorso veniva iscritto al ruolo con il numero T-140/97.

Lo stesso giorno il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso contro la decisione di licenziamento.

Nella sentenza 28 settembre 1999 nella causa T-141/97 il Tribunale respinge la domanda di annullamento della decisione di licenziamento e la domanda di risarcimento dei danni presentate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II-929; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 18 Le cause T-140/97 e T-141/97 sono state riunite dal Tribunale ai fini della trattazione orale.

Durante il procedimento i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano inizialmente rappresentati dagli stessi legali, ma, a causa di interessi divergenti, la difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta da un nuovo legale.

III - La sentenza impugnata 19 Quanto alla causa T-140/97, il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] è specialmente diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 gennaio 1997, con la quale egli è stato destituito, senza perdita dell'indennità di anzianità, e la reintegrazione nel posto di lavoro, e, dall'altro, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti.

In caso di reintegrazione, egli chiede altresì il pagamento delle retribuzioni arretrate.

A sostegno del proprio ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto sei motivi.

Nella sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato solo il secondo motivo, relativo ad un errore manifesto nella valutazione dei fatti.

Le principali considerazioni del Tribunale in merito al detto motivo possono essere riassunte come segue. 20 Il Tribunale dichiara che è necessario accertare se la [OSCURATO:PERSONA], adottando la decisione di licenziamento, sia incorsa in un errore manifesto nella valutazione dei fatti.

Una tale decisione implica necessariamente un'accurata valutazione da parte dell'istituzione, che deve tenere conto delle conseguenze serie ed irrevocabili che derivano dalla decisione.

L'istituzione dispone al riguardo di un ampio potere discrezionale e il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell'esattezza materiale dei fatti assunti e dell'assenza di errori manifesti nella valutazione dei fatti (sentenza impugnata, punto 66). 21 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato avverso il ricorrente diversi motivi, senza indicare espressamente su quali elementi si basassero.

Per stabilire se sia stato commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti occorre esaminare i fatti imputati al ricorrente nonché i documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza impugnata, punto 67). 22 Il Tribunale osserva che la qualità di fondatore dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA], con una partecipazione del 16 %, non dimostra lo svolgimento di un'attività commerciale.

La qualità di fondatore/azionista non è equivalente a quella di amministratore ed è quindi necessario verificare se il ricorrente abbia effettivamente partecipato alle attività dell'impresa (sentenza impugnata, punto 68). 23 Contrariamente a quando indicato nella decisione impugnata ed alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale non è stato provato che il ricorrente abbia utilizzato illegittimamente il nome della [OSCURATO:PERSONA] o si sia avvalso della sua appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA] in modo incompatibile con il regolamento per il personale.

Nella sua lettera inviata per fax il 28 ottobre 1996, il sig. [OSCURATO:PERSONA] qualifica il sig. [OSCURATO:PERSONA] come «responsabile del settore informatico» della [OSCURATO:PERSONA].

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] stesso ha ammesso nella sua dichiarazione alla [OSCURATO:PERSONA] che, nel loro unico incontro, il sig. [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito di essere «impiegato come usciere presso la [OSCURATO:PERSONA]».

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre: «il sig. [OSCURATO:PERSONA] si faceva passare per qualche funzionario importante del settore finanziario, mentre io avevo dato per scontate le mansioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]».

Occasionalmente la moglie di questi aveva riferito che il marito «faceva qualcosa con l'informatica» (sentenza impugnata, punto 69). 24 Per quanto attiene all'uso di mezzi materiali di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] per scopi commerciali, il Tribunale dichiara che la partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla stesura dei quattro documenti trovati sul computer del sig. [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata come uso sistematico di mezzi per scopi commerciali.

Il solo fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia preso parte all'elaborazione dei detti documenti, sebbene possa essere considerato come assistenza nell'esercizio di un'attività commerciale, non significa svolgimento di attività professionali di natura commerciale ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale.

Infine, e contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, il comportamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] non poteva far presumere il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nelle sue attività.

I documenti in questione, infatti, non sono stati inviati ai destinatari dal ricorrente e la sua firma non vi figura (sentenza impugnata, punto 70). 25 Quanto alle conseguenze da trarre dalla lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA], inviata per fax il 28 ottobre 1996, il Tribunale osserva che il ricorrente stesso ha ammesso la propria partecipazione alla transazione commerciale indicata dal sig. [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, quest'ultimo ha dichiarato alla [OSCURATO:PERSONA] che il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.a [OSCURATO:PERSONA] si erano presentati quali «proprietari dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]» ed avevano acquistato uno stand Skit-Ball.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato di avere incontrato il ricorrente non più di una volta e che in tale occasione questi gli aveva spiegato che «sua moglie concludeva gli affari dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] con il sig. [OSCURATO:PERSONA]».

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì sostenuto di avere avuto l'impressione che il ricorrente «non avesse niente a che fare con l'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]».

Di conseguenza, la lettera inviata per fax dal sig. [OSCURATO:PERSONA] il 28 ottobre 1996 non poteva costituire una prova sufficiente dell'esercizio di un'attività professionale di carattere commerciale da parte del ricorrente (sentenza impugnata, punto 71). 26 Riguardo alla lettera di ritrattazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 1996, il Tribunale sottolinea che, per quanto attiene al sig. [OSCURATO:PERSONA], il contenuto è confermato dalle summenzionate dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] e ne è conforme. [OSCURATO:PERSONA] inoltre non ha presentato al riguardo alcun elemento di prova contrario (sentenza impugnata, punto 72). 27 Relativamente alla lettera del 27 settembre 1996 imputata al sig. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale dichiara ch'essa non costituisce prova che, come egli stesso ha asserito, sia stata scritta e firmata da sua moglie.

I motivi per cui, secondo il ricorrente, la moglie avrebbe scritto quella lettera come se egli ne fosse l'autore non sono credibili.

Infatti, all'udienza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che sua moglie aveva preferito agire in tal modo perché era stato lui a rispondere alla telefonata del sig. [OSCURATO:PERSONA] riguardante lo stand Skit-Ball.

Quest'ultimo, a sua volta, ha ammesso l'esistenza di quella telefonata con il ricorrente, nel corso della quale questi gli aveva riferito che sua moglie, responsabile per tale acquisto, era momentaneamente assente.

Orbene, è illogico presumere che mentre il 24 settembre il ricorrente aveva parlato in questi termini con il sig. [OSCURATO:PERSONA], il 27 settembre 1996, vale a dire tre giorni dopo, la sig.a [OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto di dover scrivere la lettera indirizzata al sig. [OSCURATO:PERSONA] e relativa allo stand Skit-Ball come se provenisse dal marito in veste di «administrateur délégué, management et marketing» dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA].

Supponendo che sia stata scritta e firmata dalla sig.a [OSCURATO:PERSONA], la lettera del 27 settembre 1996 conferma la partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] a tale operazione commerciale.

Per contro, detta partecipazione non è di natura tale da provare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato un'attività professionale di natura commerciale (sentenza impugnata, punto 73). 28 Occorre osservare inoltre che sia i documenti inviati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in allegato al fax del 28 ottobre 1996, vale a dire la lettera del 6 settembre 1996 del sig. [OSCURATO:PERSONA] e l'assegno n. 6 555 542, firmato da quest'ultimo, sia i documenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla controreplica, e cioè i fax del 24 settembre e del 2 ottobre 1996, entrambi firmati dal sig. [OSCURATO:PERSONA], non dimostrano in alcun modo l'esercizio da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] di attività commerciali (sentenza impugnata, punto 74). 29 Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale conclude che gli elementi di prova addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], considerati nel loro insieme, dimostrano che il ricorrente, come egli stesso ha anche ammesso, ha occasionalmente prestato assistenza sia alla moglie sia al sig. [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento di un'attività commerciale e che egli ha preso parte ad un'operazione commerciale - vale a dire l'acquisto dello stand Skit-Ball da parte dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, a motivo del carattere occasionale e della portata limitata, la collaborazione del ricorrente non può essere qualificata come esercizio di un'attività professionale di natura commerciale ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale.

Del pari, non è dimostrato che il ricorrente si sia avvalso della sua appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA] o che egli abbia coinvolto la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue attività né che egli abbia usato per fini personali i mezzi materiali della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza impugnata, punto 75). 30 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti.

Il Tribunale accoglie pertanto il ricorso e annulla la decisione impugnata, senza ritenere necessario procedere all'esame della censura relativa alla mancata dichiarazione da parte del ricorrente dell'attività della moglie nell'ambito dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] né degli altri motivi sollevati nel ricorso di cui trattasi a sostegno dell'annullamento (sentenza impugnata, punto 76). 31 Considerato che, ai sensi dell'art. 41 del regolamento per il personale, il Tribunale è competente a statuire su tutte le controversie a carattere individuale fra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti, occorre applicare per analogia la norma di cui all'art. 91, n, 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee ai sensi del quale il Tribunale ha una competenza anche di merito nelle controversie di carattere pecuniario. [OSCURATO:PERSONA] è pertanto condannata a versare al ricorrente le retribuzioni arretrate che questi avrebbe dovuto percepire dopo il suo licenziamento (sentenza impugnata, punto 77). 32 Il Tribunale dichiara quanto segue: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti del 31 gennaio 1997, recante destituzione del ricorrente senza perdita dell'indennità di cessazione del servizio, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti è condannata a versare al ricorrente le retribuzioni arretrate che questi avrebbe dovuto percepire dopo il suo licenziamento. 3) Le domande di risarcimento dei danni presentate dal ricorrente sono respinte. 4) La domanda di risarcimento dei danni presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti è dichiarata irricevibile. 5) [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.

IV - Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 33 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 26 novembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione, ai sensi dell'art. 49 dello statuto CE della Corte, contro la sentenza del Tribunale 28 settembre 1999, causa T-140/97.

L'impugnazione si è svolta senza trattazione orale, ai sensi dell'art. 120 del regolamento di procedura. 34 Nella sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia: - annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 28 settembre 1999, causa T-140/97; - condannare il convenuto al pagamento delle proprie spese.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia: - in via principale, dichiarare irricevibile il ricorso e, in subordine, dichiararlo infondato; - confermare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 28 settembre 1999, causa T-140/97; - condannare la ricorrente nel giudizio di impugnazione al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio; - riservare al convenuto ogni altro mezzo, diritto, obbligo ed azione. 35 A sostegno dell'impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.

Il primo si fonda su un'erronea qualificazione della natura giuridica dei fatti da parte del Tribunale nella sentenza impugnata nonché su un'erronea motivazione.

Il secondo mezzo si basa sulla violazione delle norme contrattuali applicabili ai rapporti fra la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti e i suoi dipendenti.

Sul primo motivo 36 [OSCURATO:PERSONA] sostiene in sostanza che il Tribunale ha proceduto ad un'erronea valutazione dei fatti ed ha espresso un'erronea motivazione per quanto riguarda gli artt. 1, 4 e 5 del regolamento per il personale.

Le censure sono le seguenti:

a) il Tribunale ha stabilito erroneamente che le operazioni effettuate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] non possono essere considerate come attività professionali di natura commerciale ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale;

b) il Tribunale, non solo stabilendo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha esercitato alcuna attività professionale di natura commerciale, ma osservando altresì che egli non ha coinvolto la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue attività e che non ha fatto un uso improprio dei mezzi materiali della [OSCURATO:PERSONA], ma anche con il suo comportamento nel corso del procedimento, ha ingiustamente disconosciuto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha violato l'obbligo di comportamento di cui all'art. 1 del regolamento per il personale;

c) il Tribunale, erroneamente, non ha attribuito alcuna importanza all'esercizio non autorizzato di attività commerciali ad Andorra da parte della moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'art. 5 del regolamento per il personale. 37 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il primo motivo è irricevibile perché presuppone un riesame dei fatti da parte della Corte e perché le censure non si rivolgono all'analisi giuridica che incombe alla Corte.

Quanto al merito, il sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che il Tribunale ha interpretato correttamente il regolamento per il personale. 38 Prima di proseguire con l'analisi dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], è utile in primo luogo richiamare la costante giurisprudenza della Corte in materia di ricevibilità delle impugnazioni (3). 39 Ai sensi dell'art. 225 CE e dell'art. 51, n. 1, dello statuto CE della Corte, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto.

Essa può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.

L'impugnazione può quindi essere fondata solo su mezzi relativi alla violazione del diritto da parte del Tribunale.

La Corte non è competente ad accertare o a valutare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. 40 La Corte ha nondimeno ammesso una serie di circostanze in cui nel corso dell'impugnazione si può procedere ad una valutazione dei fatti.

Ad esempio quando l'erronea valutazione dei fatti su cui il Tribunale si è basato deriva dalle prove prodotte.

La Corte è competente ad esercitare un controllo sul modo in cui il Tribunale ha qualificato la natura giuridica dei fatti e tratto da essi conseguenze giuridiche.

Il problema della contraddittorietà o dell'insufficienza della motivazione di una sentenza del Tribunale è una questione di diritto che può essere sollevata anche nell'ambito di un'impugnazione. 41 Tuttavia, in linea di principio, i fatti della causa [OSCURATO:PERSONA] non possono essere più discussi nell'impugnazione essendo stati accertati dal Tribunale nella sentenza impugnata.

E lo sottolineo perché la [OSCURATO:PERSONA], nel suo ricorso, deduce una serie di circostanze - come giustamente osserva il sig. [OSCURATO:PERSONA] - che posso solo considerare come un tentativo di chiedere alla Corte un riesame dei fatti, compito esclusivo del Tribunale.

Prima di procedere, se del caso, all'esame di merito dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], filtrerò in primo luogo i motivi relativi agli artt. 4, 1 e 5 del regolamento per il personale, che a mio avviso sono irricevibili perché di fatto.

A - L'asserita violazione dell'art. 4 del regolamento per il personale 42 Il Tribunale giudica che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha prestato un'assistenza meramente occasionale e limitata sia alla moglie sia al sig. [OSCURATO:PERSONA] nell'espletamento di un'attività commerciale (sentenza impugnata, punti 70-73). [OSCURATO:PERSONA] ribatte al riguardo che i documenti esaminati dal Tribunale costituiscono l'essenza delle attività commerciali dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] e dei soci nel momento in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato la propria lettera alla [OSCURATO:PERSONA] per fax il 28 ottobre 1996.

L'elaborazione, la decisione e l'esecuzione di questi atti comportano necessariamente l'espletamento di un'attività professionale di natura commerciale, sia per il sig. [OSCURATO:PERSONA] che per il sig. [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha sì riconosciuto questa qualificazione per le attività del sig. [OSCURATO:PERSONA], ma non per quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Più concretamente la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia proceduto ad un'erronea qualificazione giuridica delle attività del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei fatti indicati di seguito. 43 In primo luogo il Tribunale ha ingiustamente negato l'attiva partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell'elaborazione dei documenti trovati sul computer del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Questo valeva in particolare per l'attestazione inviata, ai fini dell'apertura di una linea di credito, al [OSCURATO:PERSONA] in cui i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano raccomandati quali clienti.

Per quanto riguarda la stesura e l'utilizzazione degli altri documenti, la [OSCURATO:PERSONA] indica che il sig. [OSCURATO:PERSONA], nella sua difesa, ha reso in merito a detti documenti dichiarazioni contrarie alla verità.

A suo avviso tali false dichiarazioni sono servite a dissimulare l'interesse personale del sig. [OSCURATO:PERSONA] nelle attività dell'impresa.

Al punto 70 della sentenza impugnata il Tribunale non ha attribuito alle attività del sig. [OSCURATO:PERSONA] la stessa qualificazione giuridica data invece alle identiche attività svolte dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei punti 65 e 77 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione della sentenza impugnata sul detto punto dev'essere considerata insufficiente e contraddittoria, dato che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] sui documenti in questione, così come quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA], «non corrispondevano in alcun modo alla verità dei fatti» (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 66). 44 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, sebbene il sig. [OSCURATO:PERSONA] non abbia firmato alcun documento inviato al [OSCURATO:PERSONA], non esista alcun elemento atto a far credere che egli non abbia preso parte alla decisione di spedire e di utilizzare i detti documenti.

Egli ha infatti avuto un interesse diretto all'invio e all'utilizzazione di almeno due documenti correlati all'attestazione con la quale egli e [OSCURATO:PERSONA] venivano raccomandati quali clienti del [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell'apertura di una linea di credito, e inviati per fax dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ingiustamente la partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] non è stata qualificata come partecipazione concreta alla realizzazione di «attività di evidente natura commerciale», quali sono definite le attività al punto 65 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha apportato una limitazione inaccettabile alla nozione di «attività commerciale» e la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte riesamini tale punto nel merito. 45 In terzo luogo, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] la dichiarazione resa dal sig. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza impugnata, punto 71), intesa a minimizzare il ruolo del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella questione Skit-Ball, è in contraddizione con il fax che lo stesso ha inviato il 28 ottobre 1996.

Questa dichiarazione non è neppure coerente con la lettera del 27 settembre 1996, redatta per far credere che provenisse dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in veste di «amministratore delegato, management e marketing» dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]. 46 In quarto luogo, per quanto riguarda la coerenza fra il fax del 28 ottobre 1996 e la lettera di ritrattazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 1996 (v. sentenza impugnata, punto 72), la [OSCURATO:PERSONA] rinvia al punto 70 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], da cui discenderebbe che il Tribunale non crede alla spontaneità di tale ritrattazione.

Esisterebbe pertanto una contraddizione fra il valore attribuito a quest'ultima nel contesto della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e il valore attribuito alla stessa nella causa [OSCURATO:PERSONA]. 47 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la motivazione del Tribunale figurante nel punto 73 della sentenza impugnata dev'essere considerata insufficiente e contraddittoria.

Ragionando in maniera logica e coerente, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la lettera del 27 settembre 1996 poteva provenire solo dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e doveva essere letta inoltre nel contesto dei fatti addebitatigli. - Analisi riguardo alla ricevibilità 48 Il motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], citato supra al paragrafo 43, riguarda il fatto che il Tribunale, non qualificando l'assistenza prestata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nell'invio dei documenti al [OSCURATO:PERSONA] come attività commerciale, ha espresso una motivazione insufficiente ed ha proceduto ad un'erronea valutazione giuridica dei fatti.

Il Tribunale attribuirebbe una portata eccessivamente ristretta alla nozione di «attività commerciale» ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale. 49 Al punto 70 della sentenza impugnata il Tribunale ha già stabilito, sulla base delle prove esibite, che la limitata partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] all'elaborazione dei quattro documenti trovati sul computer del sig. [OSCURATO:PERSONA] non dev'essere considerata come uso sistematico dei mezzi della [OSCURATO:PERSONA] per scopi commerciali.

Il fatto che il Tribunale non abbia esaminato le eventuali intenzioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] circa i documenti è di per sé una valutazione di fatto che non può essere riesaminata nell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] del resto non ha presentato alcuna argomentazione giuridica dalla quale risulti il motivo per cui il Tribunale avrebbe interpretato restrittivamente la nozione di attività commerciale. 50 Le valutazioni in merito alle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] e la provenienza della lettera del 27 settembre 1996 costituiscono il fondamento dei capi del primo motivo esposti supra ai paragrafi 45 e 47, in base ai quali il Tribunale ingiustamente ha concluso che i fatti imputati al sig. [OSCURATO:PERSONA] non comportavano un'attività professionale di natura commerciale.

Nella sentenza impugnata il Tribunale attribuisce importanza alle successive dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], sia nell'esposizione dei fatti sia nella loro valutazione.

Dalla lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] in data 19 novembre 1996, con cui egli ritratta le accuse mosse nel fax del 28 ottobre 1996, e dalle analoghe dichiarazioni rese alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale conclude che il fax del 28 ottobre 1996 non indica in maniera sufficiente che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato un'attività professionale di natura commerciale.

Per quanto riguarda la lettera del 27 settembre 1996 al sig. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale stabilisce che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua dichiarazione che detta lettera fosse stata scritta e firmata dalla moglie.

Esso giudica inverosimili i motivi che, secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], avrebbero spinto sua moglie a scrivere la detta lettera come se egli ne fosse l'autore.

Tuttavia, il documento in questione confermerebbe la partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] ad un'attività commerciale, consistente nell'acquisto di uno stand Skit-Ball.

Il Tribunale considera che tale partecipazione non sia sufficiente a stabilire che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato un'attività professionale di natura commerciale.

Il Tribunale conclude in sostanza che i fatti, così come li ha accertati, non consentono di concludere che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si sia reso colpevole dell'esercizio di un'attività professionale di natura commerciale, vietata ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale.

Tale valutazione dei fatti non può essere discussa nell'impugnazione. 51 Per questo motivo considero i detti capi del motivo irricevibili. 52 Per contro, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] citata ai paragrafi 44 e 46 delle presenti conclusioni riguarda il fatto che il Tribunale, nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha tratto conclusioni contraddittorie da fatti uguali o analoghi nelle due cause, rispettivamente le (false) dichiarazioni dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il valore attribuito in entrambe le pronunce alle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Le dette contraddizioni possono essere considerate come possibili vizi di motivazione e costituiscono una questione di diritto che può essere invocata nel contesto di un'impugnazione. - Valutazione di merito 53 La posizione della [OSCURATO:PERSONA] non può comunque essere accolta quanto al merito. 54 E' ravvisabile un'apparente contraddizione nel modo in cui vengono giudicate le false dichiarazioni nelle due cause.

Si tratta delle false dichiarazioni dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito ai documenti trovati sul computer del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale osserva che queste dichiarazioni non corrispondono in alcun modo alla verità (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 65 e 66).

In realtà, contrariamente a quanto ritiene la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale attribuisce diverse conseguenze giuridiche non già a queste false dichiarazioni, bensì allo svolgimento dei fatti relativi all'elaborazione e realizzazione dei documenti in questione.

Su questa base il Tribunale stabilisce che la partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] all'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] era più intensa e strutturale rispetto a quella del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 55 Dal punto 65 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] risulta che l'ex dipendente in questione ha ammesso di avere redatto i documenti in esame, di evidente natura commerciale, e di averli spediti dal fax della [OSCURATO:PERSONA].

Egli contesta comunque di aver firmato i documenti inviati, dato che tale compito spettava alla sig.a [OSCURATO:PERSONA].

Nel punto 66 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale stabilisce che quest'ultima asserzione non corrisponde in alcun modo alla realtà dei fatti.

Nei successivi punti 67-76 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] vengono esposti in maniera circostanziata il coinvolgimento attivo e l'interesse commerciale del sig. [OSCURATO:PERSONA].

La conclusione, contenuta al punto 77 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], è che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore nella valutazione dei fatti considerando che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato attività commerciali senza l'autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], che aveva utilizzato a tal fine il materiale della [OSCURATO:PERSONA] e che aveva dato all'esterno l'impressione che la [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolta nelle dette attività.

Secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto giustamente ritenuto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse esercitato un'attività professionale di natura commerciale ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale. 56 Nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale constata al punto 70 della sentenza impugnata che egli ha collaborato con il sig. [OSCURATO:PERSONA] nell'elaborazione dei documenti rinvenuti sul computer di quest'ultimo.

Il Tribunale ha pertanto giudicato che la sola partecipazione alla redazione dei documenti in questione, anche se può essere considerata come un aiuto all'esercizio di un'attività commerciale, non può essere qualificata come espletamento di un'attività professionale di natura commerciale ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale. 57 Sulla base del nesso fra i fatti il Tribunale ha potuto accertare che il coinvolgimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i documenti in questione trovati sul suo computer ha una natura diversa rispetto al coinvolgimento del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è manifestamente occupato degli affari dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] in modo più intenso rispetto al sig. [OSCURATO:PERSONA].

Ciò è confermato, fra l'altro, dalle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], citate ai punti 71 e 73 della sentenza impugnata.

Il Tribunale, nella sua valutazione giuridica ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale, distingue fra l'esercizio di attività professionali di natura commerciale su base strutturale e l'assistenza occasionale prestata a tali attività e ne trae, sulla base dei fatti, conclusioni diverse per i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione è chiara, coerente e sufficiente.

A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] non ha del resto contestato nel merito la distinzione operata dal Tribunale fra l'esercizio di un'attività professionale di natura commerciale e l'assistenza occasionale a tale attività e le conseguenze giuridiche che esso ne trae riguardo all'applicazione dell'art. 4 del regolamento per il personale. 58 Il Tribunale pertanto non ha formulato una motivazione insufficiente o contraddittoria.

Il capo del detto motivo concernente la violazione dell'art. 4 del regolamento per il personale è infondato.

B - L'asserita violazione dell'art. 1 del regolamento per il personale 59 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha omesso di accertare che il sig. [OSCURATO:PERSONA], in veste di dipendente della [OSCURATO:PERSONA], ha assunto un comportamento contrario all'obbligo di lealtà di cui all'art. 1 del regolamento per il personale. 60 Con questa posizione la [OSCURATO:PERSONA] contesta in primo luogo il punto 69 della sentenza impugnata in cui il Tribunale constata che non è stato accertato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia usato il nome della [OSCURATO:PERSONA] per scopi personali né che abbia fatto un uso improprio della sua posizione di dipendente della [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale avrebbe quindi ignorato che il sig. [OSCURATO:PERSONA], partecipando alla decisione di inviare per fax al [OSCURATO:PERSONA] i documenti trovati sul computer del sig. [OSCURATO:PERSONA], in particolare il fax recante la richiesta di apertura di una linea di credito a suo favore, ha contribuito a destare l'impressione che la [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolta in un'attività commerciale.

Respingendo tale addebito della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe ignorato una violazione dell'art. 1 del regolamento per il personale.

Infatti, alla luce della sentenza Williams/Corte dei conti l'osservanza dell'obbligo di lealtà s'impone non soltanto nell'adempimento dei compiti specifici affidati al dipendente, ma si estende all'intera sfera dei rapporti intercorrenti fra il dipendente e l'istituzione (4). 61 Per quanto attiene al presunto uso improprio del materiale della [OSCURATO:PERSONA] da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] e alle considerazioni esposte dal Tribunale al punto 70 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in secondo luogo, che il sig. [OSCURATO:PERSONA], per due documenti, ha avuto un interesse concreto non solo ad elaborare i testi in questione, ma anche ad inviarli, ovvero ha avuto un interesse nella loro trattazione.

Ciò comporterebbe violazione dell'art. 1 del regolamento per il personale. 62 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il Tribunale non ha riconosciuto e ammesso i gravi motivi che giustificherebbero in particolare il licenziamento del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Tale decisione sottolinea che il licenziamento si fonda segnatamente sul clima di sospetto in cui ha avuto luogo la difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rinvia in concreto alle dichiarazioni contraddittorie e addirittura false rese dal sig. [OSCURATO:PERSONA].

Ignorando che tale comportamento è contrario all'obbligo di lealtà incombente ad un dipendente nei confronti della propria istituzione, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l'art. 1 del regolamento per il personale. - Valutazione della ricevibilità 63 Il primo motivo è sicuramente irricevibile.

Poiché il Tribunale constata di fatto che non è stato dimostrato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto uso del nome della [OSCURATO:PERSONA] a fini personali, né che egli abbia abusato della sua posizione di dipendente della [OSCURATO:PERSONA], non si può parlare di violazione dell'obbligo di lealtà di cui all'art. 1 del regolamento per il personale.

Con il detto motivo la [OSCURATO:PERSONA] chiede in sostanza un riesame dei fatti.

Il rinvio alla sentenza Williams/Corte dei conti è in qualche modo inopportuno in questo contesto strettamente di fatto. 64 Anche il secondo motivo è irricevibile in quanto mira a contestare l'accertamento dei fatti da parte del Tribunale secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fatto un uso improprio del materiale della [OSCURATO:PERSONA] per scopi commerciali, sottolineando i presunti interessi del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell'invio di due documenti. 65 Il terzo motivo mira a dare una diversa qualificazione, rispetto a quella attribuita dal Tribunale, anche implicitamente, del comportamento effettivamente dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'indagine che ha preceduto la decisione di licenziamento, evocata in primo grado.

Nella sentenza impugnata il Tribunale ha sì rilevato tale comportamento, ma non aveva più necessità di esaminare espressamente tale elemento della decisione di licenziamento, dopo avere accertato che i motivi di fatto su cui si fondava la decisione erano insufficienti.

Con questo motivo la [OSCURATO:PERSONA] esula dal contesto de facto e de jure accertato dalla sentenza impugnata.

Perciò lo ritengo irricevibile.

Lo stesso vale a fortiori per le argomentazioni di fatto che la [OSCURATO:PERSONA] trae dall'atteggiamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] in veste di ricorrente in primo grado.

Tali argomentazioni, per definitionem, non possono essere invocate per motivare una decisione che è stata oggetto di un procedimento di primo grado. 66 Anche il detto capo dev'essere complessivamente dichiarato irricevibile.

C - L'asserita violazione dell'art. 5 del regolamento per il personale 67 [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che per quanto attiene alla violazione dell'art. 5 del regolamento da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata non contiene al punto 76 una motivazione sufficiente e comporta un errore di diritto.

Nel contesto dei fatti imputati al sig. [OSCURATO:PERSONA], viene lasciato all'apprezzamento della Corte di valutare la rilevanza di detta violazione, in particolare tenuto conto del fatto che la moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di avere preso parte all'amministrazione dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] nel mese precedente il licenziamento del marito. 68 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale motivo irricevibile perché il Tribunale al punto 76 della sentenza impugnata ha dichiarato che non era necessario esaminare la violazione dell'art. 5 del regolamento per il personale. - Valutazione della ricevibilità 69 Il Tribunale considera al punto 76 della sentenza impugnata che non è necessario pronunciarsi su un'eventuale mancata dichiarazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] delle attività commerciali della moglie perché è già stato accertato su altre basi che è stato commesso un manifesto errore di valutazione a motivo del quale la decisione di licenziamento dev'essere annullata.

Attraverso questo motivo la [OSCURATO:PERSONA] tenta di sollecitare la Corte a statuire nel merito su un elemento della decisione impugnata in primo grado sul quale il Tribunale non aveva più necessità di esprimersi dopo avere stabilito che la decisione doveva essere annullata per altri motivi. 70 Tale tentativo della [OSCURATO:PERSONA] è a mio avviso manifestamente irricevibile. 71 Ad ogni buon fine, aggiungo che dalla decisione di licenziamento si può ricavare che la [OSCURATO:PERSONA] ha presumibilmente fondato il licenziamento in tronco su una presunta violazione dell'art. 4 del regolamento per il personale.

Non è chiaro se l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 5 del regolamento avrebbe comportato di per sé il licenziamento del sig. [OSCURATO:PERSONA], in altre parole se la mancanza di comunicazione avrebbe potuto già di per sé giustificare il grave provvedimento disciplinare del licenziamento.

La questione principale è a qual punto siano state rilevanti le specifiche circostanze della causa [OSCURATO:PERSONA], segnatamente la partecipazione della moglie ad attività commerciali ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale che hanno avuto luogo a partire dalla [OSCURATO:PERSONA].

Sul secondo motivo di ricorso 72 Il secondo motivo riguarda il punto 77 della sentenza impugnata in cui il Tribunale, nella controversia fra la [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], applica per analogia una disposizione dello Statuto del personale delle Comunità europee e condanna la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle retribuzioni dovute fin dal licenziamento. [OSCURATO:PERSONA] contesta la legittimità di questo ragionamento per analogia. 73 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la struttura e il funzionamento delle istituzioni europee sono diversi da quelli della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti e lo stesso dicasi per i rapporti giuridici con i dipendenti.

In forza degli artt. 13 e 44 del suo regolamento per il personale e della sentenza interlocutoria della Corte nella causa Mills/BEI (5), la ricorrente nel presente procedimento ritiene che si debba distinguere fra il regolamento per il personale della [OSCURATO:PERSONA], che ha natura contrattuale, e il regime relativo al personale delle Comunità europee, di natura statutaria.

Il Tribunale, condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle retribuzioni arretrate dal giorno del licenziamento, ha applicato una logica statutaria che non avrebbe potuto applicare alla [OSCURATO:PERSONA], come, secondo quanto ritiene quest'ultima, la Corte avrebbe espressamente stabilito nella sentenza Mills/BEI. 74 [OSCURATO:PERSONA] indica inoltre una presunta contraddizione nella sentenza impugnata.

Il Tribunale non si è pronunciato sulla reintegrazione del convenuto.

Forse perché considera che solo la [OSCURATO:PERSONA] è competente a prendere una simile decisione e non il Tribunale, o perché considera che tale misura non è applicabile nel contesto giuridico di un regime contrattuale, in cui il datore di lavoro - in questo caso la [OSCURATO:PERSONA] - non può essere costretto a concludere un nuovo contratto con l'interessato.

La contraddizione consiste nel fatto che il Tribunale si inserisce in una logica statutaria per condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle retribuzioni arretrate, ma non si pronuncia sulla reintegrazione.

In realtà, l'unico ragionamento giuridico corretto nel caso in esame, nell'ipotesi di un licenziamento senza motivo, sarebbe l'eventuale condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore licenziato, conformemente ai principi generali del diritto degli Stati membri. 75 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ribatte che il secondo motivo non è mai stato invocato né sviluppato nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Esso costituisce un nuovo motivo che va considerato irricevibile. - Analisi 76 Il secondo motivo muove in sostanza l'accusa secondo cui al punto 77 della sentenza impugnata il Tribunale ha ignorato il particolare regime contrattuale che disciplina i rapporti fra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti, in special modo applicando per analogia l'art. 91, n. 1, dello Statuto del personale e condannando la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni sotto forma di pagamento delle retribuzioni arretrate. 77 Ritengo che tale motivo sia ricevibile.

Ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

Durante il procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto prendere conoscenza del ragionamento seguito al punto 77 della sentenza impugnata.

Non si tratta quindi di un motivo nuovo che sarebbe irricevibile. 78 E' pacifico che l'art. 41 del regolamento per il personale dichiara la competenza della Corte a statuire nelle controversie a carattere individuale fra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti.

L'articolo non trova limitazioni a seconda della natura delle controversie e tale limitazione del resto non figura neppure in altri articoli del regolamento per il personale. 79 Nella sentenza Mills/BEI la Corte ha stabilito che in caso di «disdetta non conforme a quanto stabilito dal contratto individuale o dal regolamento che si presume ne faccia parte integrante, si deve quindi condannare la parte che ha proceduto alla illegittima disdetta ad indennizzare l'altra parte del danno materiale e morale ingiustamente provocatole» (punto 24).

La Corte dichiara inoltre che «(...) pur se la continuità del contratto dipende prima di tutto dalla reciproca volontà delle parti, condizione fondamentale della sua esistenza, ciò non impedisce che tanto le norme del contratto quanto i principi generali del diritto del lavoro, cui fa riferimento l'articolo finale del regolamento del personale, impongano limiti a questa volontà delle parti» (punto 25).

La Corte stabilisce poi che «la disdetta data in violazione di tali limiti potrebbe essere nulla, e l'accertamento di detta nullità spetta al giudice competente, nel presente caso alla Corte di giustizia» (punto 26).

La Corte conclude che «in particolare, la disdetta del contratto che intervenisse sotto forma di "licenziamento per gravi motivi", sanzione contemplata dall'art. 38 del regolamento, potrebbe eventualmente essere annullata nell'ipotesi in cui il giudice accertasse l'inesistenza di detti motivi» (punto 27). 80 In primo grado il Tribunale ha annullato la decisione di licenziamento riguardante il sig. [OSCURATO:PERSONA] «per gravi motivi» perché a suo avviso non vi erano sufficienti «motivi fondati».

Di conseguenza esso doveva pronunciarsi anche sul risarcimento dei danni subiti dal dipendente licenziato a causa dell'illegittimo comportamento della [OSCURATO:PERSONA].

Questo risarcimento era stato altresì richiesto dallo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA].

Né nel regolamento per il personale né nei summenzionati motivi della sentenza Mills/BEI figurano regole o principi particolari che limitino il giudice nella valutazione del risarcimento da concedere in un caso concreto.

Al massimo, come l'avvocato generale Warner ha giustamente osservato nelle conclusioni presentate nella causa Mills/BEI (6), una limitazione può riscontrarsi nei principi generali del diritto del lavoro comuni agli Stati membri della [OSCURATO:PERSONA]. 81 Il fatto che il regolamento per il personale applicabile ai rapporti giuridici fra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti non preveda limitazioni alla competenza della Corte fa presupporre la competenza di merito della Corte a statuire nelle controversie di natura pecuniaria fra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti. 82 Trovo conferma delle mie supposizioni nelle «Conditions of Employment for Staff of the [OSCURATO:PERSONA]» ([OSCURATO:PERSONA] di impiego del personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea), adottate di recente (7).

Anche i rapporti giuridici fra la [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (in prosieguo: la «BCE») e i suoi dipendenti hanno natura contrattuale, ai sensi delle [OSCURATO:PERSONA] che su questo punto mostrano forti similitudini con il regolamento per il personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia, la competenza della Corte di giustizia nelle controversie fra la BCE e i suoi dipendenti è limitata al sindacato di legittimità di misure o decisioni controverse, a meno che non si tratti di una controversia di natura pecuniaria, caso in cui la Corte di giustizia ha una competenza di merito (8). 83 Alla luce di quanto precede, giungo alla conclusione che il Tribunale, per stabilire la propria competenza di merito nelle controversie a carattere pecuniario nella fattispecie non avrebbe avuto bisogno di fare riferimento «per analogia» allo Statuto del personale (9). 84 Resta la questione se il Tribunale, condannando la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni sotto forma di arretrati dello stipendio, abbia ignorato i particolari rapporti contrattuali fra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti.

La risposta a tale questione è, a mio avviso, negativa. 85 Alla luce di quanto precede, laddove il Tribunale disponga di una competenza di merito per statuire sulle domande di risarcimento, esso può anche concedere il risarcimento dei danni consistenti nella perdita di reddito derivante da un licenziamento illegittimo.

La richiesta di pagamento delle retribuzioni arretrate è un elemento molto ricorrente in un'azione per risarcimento dei danni, anche nelle controversie di diritto del lavoro di natura privata.

La perdita di reddito è il danno principale che un lavoratore subisce a causa del suo licenziamento illegittimo.

Dal riconoscimento di un risarcimento dei danni non può di per sé ricavarsi alcun elemento a favore di un'asserita mancata considerazione dei particolari rapporti contrattuali tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti. 86 Del resto, il punto 77 della sentenza impugnata non consente in alcun modo di considerare fondata questa asserzione. 87 Per questi motivi, concludo che il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

V - [OSCURATO:PERSONA]

88 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione conformemente all'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in entrambi i procedimenti.

Nella causa T-140/97 il Tribunale ha già condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le spese sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in primo grado.

Poiché il ricorso è irricevibile o infondato, la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti dev'essere condannata anche al pagamento delle spese derivanti dal procedimento di impugnazione.

VI - Conclusione 89 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: - dichiarare parzialmente irricevibile il ricorso; - respingere i motivi ricevibili nel procedimento di impugnazione; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti al pagamento delle spese. (1) - Nel frattempo il regolamento è stato più volte modificato (da ultimo il 24 giugno 1998).

Nel caso di specie viene presa in considerazione la versione più recente. (2) - «Controversia relativa ad una transazione commerciale fra la società Skit-Ball e le persone citate: il sig. [OSCURATO:PERSONA], sedicente direttore finanziario, e il sig. [OSCURATO:PERSONA], sedicente responsabile del settore informatico della suddetta [OSCURATO:PERSONA]». (3) -

V. ad esempio sentenze della Corte 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] e a., (Racc. pag.

I-1981, punto 49); 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere (Racc. pag.

I-3111, punti 18-22); 28 maggio 1998, causa C-8/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. pag.

I-3175, punti 22-26), e 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag.

I-8417, punti 18, 19 e 23-25). (4) - Sentenza del Tribunale 26 novembre 1991, causa T-146/89, (Racc. pag.

II-1293, punto 72). (5) - Sentenza della Corte 15 giugno 1976, causa 110/75, (Racc. pag. 955). (6) - Conclusioni dell'avvocato generale Warner presentate nella causa Mills/BEI, loc. cit. (7) - Adottate il 9 giugno 1998, da ultimo modificate il 1_ luglio 2000 (in prosieguo: le «[OSCURATO:PERSONA]»). (8) -

V. art. 42 delle [OSCURATO:PERSONA]. (9) - Dalla sentenza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T-11/00, [OSCURATO:PERSONA]/BEI, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di eseguire la sentenza impugnata 28 settembre 1999 perché la Corte deve ancora pronunciarsi sull'impugnazione.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ancora ricevuto le retribuzioni arretrate e non essendo stato reintegrato nel suo posto di lavoro, ha chiesto il risarcimento dei danni.

Il Tribunale ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un importo di 25 000 euro come risarcimento dei danni.

Non può essere altrimenti se il Tribunale - senza rinviare allo Statuto del personale per analogia - ha considerato che la perdita di reddito fa parte del risarcimento dei danni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61999CC0449_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1 Il presente ricorso è stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») contro la sentenza del Tribunale di primo grado 28 settembre 1999, causa T-140/97, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (Racc. pag. II-897; in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Il Tribunale ha annullato la decisione 31 gennaio 1997 della [OSCURATO:PERSONA], recante destituzione del sig. [OSCURATO:PERSONA], ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a versare le retribuzioni arretrate che questi avrebbe dovuto percepire dopo il suo licenziamento. [OSCURATO:PERSONA] chiede il parziale annullamento della sentenza in questione. I - Quadro giuridico 2 Gli statuti relativi alla [OSCURATO:PERSONA] sono oggetto di un protocollo allegato al Trattato CEE originario (in prosieguo: il «Trattato CE») e ne costituiscono parte integrante. Ai sensi degli statuti, il consiglio dei governatori ha approvato il 4 dicembre 1958 il regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] e lo ha poi costantemente riveduto. A norma dell'art. 29 del regolamento interno, il consiglio di amministrazione deve adottare un regolamento per il personale, il che è avvenuto in data 20 aprile 1960 (in prosieguo: il «regolamento per il personale») (1). I dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] sono soggetti alle disposizioni di detto regolamento. 3 Nel presente procedimento assumono rilevanza segnatamente gli artt. 1, 4, 5, 13, 38, 41 e 44 del regolamento per il personale. L'art. 1 del regolamento per il personale così recita: «I dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti devono, sia nell'espletamento delle loro mansioni sia extra ufficio, tenere un contegno consono al carattere internazionale della [OSCURATO:PERSONA] e delle loro funzioni». L'art. 4 del regolamento per il personale prescrive il seguente obbligo: «I dipendenti devono dedicare la loro attività al servizio della [OSCURATO:PERSONA]. Senza preventiva autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] stessa, non possono: a) svolgere alcuna attività professionale extra ufficio e segnatamente esercitare attività di carattere commerciale (...); (...)». Per i familiari dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] l'art. 5 del regolamento per il personale dispone quanto segue: «Il dipendente dichiara una volta all'anno il proprio stato di famiglia e ne comunica tempestivamente ogni mutamento. Deve indicare anche l'eventuale attività professionale svolta dal coniuge, o ogni altro incarico o impiego retribuito da questi occupato. (...)». L'art. 38 del regolamento per il personale contiene i provvedimenti disciplinari che possono essere adottati nei confronti dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]: «I dipendenti che non adempiono ai loro obblighi sono passibili, a seconda dei casi, dei seguenti provvedimenti: (...); 3. licenziamento in tronco per gravi motivi, con o senza liquidazione dell'indennità di anzianità; (...)». Per quanto attiene ai rapporti fra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti l'art. 13 del regolamento per il personale stabilisce quanto segue: «I rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi dipendenti sono, in linea di massima, regolati da contratti individuali nell'ambito del presente regolamento. Il regolamento fa parte integrante di detti contratti». L'art. 44 del regolamento per il personale stabilisce inoltre: «Sono applicabili ai contratti individuali conclusi nell'ambito del presente regolamento conformemente all'articolo 13, i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri della [OSCURATO:PERSONA]». L'art. 41 del regolamento per il personale disciplina la competenza della Corte: «Tutte le controversie di carattere individuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti sono sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee». 4 In relazione alla competenza della Corte lo Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto del personale») dispone all'art. 91 quanto segue: «1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persona indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2. [OSCURATO:PERSONA] controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito. (...)». II - Fatti e il procedimento 5 I fatti all'origine del presente ricorso sono esposti nei punti 6-24 della sentenza impugnata e possono essere riassunti come segue. 6 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] entrava in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1994 in qualità di usciere. I sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anch'egli usciere presso la [OSCURATO:PERSONA], sono cofondatori ed azionisti, ciascuno per il 16%, dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA], creata ad Andorra nell'aprile 1996, che si occupa di import-export e di commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonché di promozione di libri, pubblicazioni e materiale pubblicitario. Dal 1_ luglio 1996 l'amministrazione dell'impresa è esercitata formalmente dalla moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 7 Il 28 ottobre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] riceveva per fax una lettera datata 1_ ottobre 1996, intestata alla SARL Skit-Ball, con sede a Marsiglia, e firmata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. La lettera era indirizzata al capo del dipartimento per il personale della [OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA], ed il suo oggetto riportava quanto segue: «Litige concernant une transaction commerciale entre la société Skit-Ball et les personnes citées: M. [OSCURATO:PERSONA] se disant directeur financier, M. [OSCURATO:PERSONA] se disant responsable du secteur informatique de cette dite Banque» (2). Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al destinatario della lettera di intervenire affinché fosse versato all'impresa del mittente un importo di FRF 46 500 come pagamento per l'acquisto di uno stand Skit-Ball, stand mobile che serviva per la vendita, la promozione, la diffusione di informazioni o per fini di animazione. In caso contrario, egli minacciava di agire in giudizio contro i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La lettera era accompagnata da copie di vari documenti: - una lettera datata 6 settembre 1996 del sig. [OSCURATO:PERSONA], recante intestazione dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA], «[OSCURATO:PERSONA], administrateur délégué-Département juridique», «délégation commerciale Benelux, 5 rue de l'Église, L-4994 Schouweiler». Nella lettera in questione il sig. [OSCURATO:PERSONA] forniva informazioni sull'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA], precisamente un numero del registro della camera di commercio, un numero di partita IVA e l'indirizzo di un'impresa intermediaria; - un assegno a favore della società Skit-Ball su ordine Mon de l'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], firmato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] il 9 settembre 1996 per un importo pari a FRF 46 500; - una lettera del 27 settembre 1996, indirizzata al sig. [OSCURATO:PERSONA], apparentemente scritta e firmata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], nella quale quest'ultimo accennava ad alcuni problemi con uno stand Skit-Ball acquistato dall'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]; - una comunicazione della Société marseillaise de crédit del 30 settembre 1996 in cui la società Skit-Ball veniva messa al corrente del rifiuto di un assegno di FRF 46 500. 8 Il 4 novembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] mostrava al sig. [OSCURATO:PERSONA] il fax del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 28 ottobre 1996 e gli allegati, chiedendogli chiarimenti. Con lettera del 6 novembre 1996 il sig. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva che le dichiarazioni contenute nel fax del sig. [OSCURATO:PERSONA] erano false e in relazione alla lettera del 27 settembre 1996, apparentemente scritta da lui, che sua moglie aveva usato il suo nome e la sua firma per cercare di risolvere i problemi sorti con la società Skit-Ball. 9 [OSCURATO:PERSONA] dava pertanto mandato all'impresa privata di sicurezza [OSCURATO:PERSONA] BV ([OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») di fare luce sulla questione. [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva alla [OSCURATO:PERSONA] una relazione in data 28 novembre 1996 (in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»). 10 Con lettera del 7 novembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] sospendeva il sig. [OSCURATO:PERSONA] dal servizio per tre mesi. In questo periodo una commissione paritetica, conformemente all'art. 38 del regolamento per il personale, avrebbe dovuto occuparsi del caso. Lo stipendio sarebbe stato mantenuto, ma gli veniva negato l'accesso ai locali della [OSCURATO:PERSONA]. 11 Con lettera del 19 novembre 1996, indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] ritrattava le accuse mosse contro i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel fax del 28 ottobre 1996. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano mai utilizzato il titolo o il nome della [OSCURATO:PERSONA] e che non avevano avuto alcun rapporto commerciale con la società Skit-Ball per conto proprio o per conto della [OSCURATO:PERSONA]. 12 Un'indagine interna effettuata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] portava alla luce, oltre ad una serie di telefonate compromettenti, l'esistenza di quattro documenti sul disco rigido del computer utilizzato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], relativi ad attività che non avevano alcuna attinenza con la sua funzione: - un fax, recante l'intestazione di «[OSCURATO:PERSONA] - Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]», indirizzato al [OSCURATO:PERSONA], con il quale egli chiedeva al sig. [OSCURATO:PERSONA] di versare un importo pari a FRF 20 000 sul conto della società Skit-Ball. Alla voce «mittente» figurava «[OSCURATO:PERSONA] - administrateur»; - un fax identico al precedente quanto a formato, mittente, data e firma, indirizzato ad un salone di esposizioni, riguardante la partecipazione dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] ad una fiera commerciale; - un fax indirizzato alla sig.a Schruger della società Pegastar SA, datato 7 novembre 1996, con l'intestazione «[OSCURATO:PERSONA] - Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]», relativo all'invio di 12 libri. Alla voce «mittente» figurava «[OSCURATO:PERSONA]Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] SL»; - un'attestazione all'attenzione del [OSCURATO:PERSONA] in cui i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano raccomandati quali clienti. 13 Il prospetto delle telefonate mostrava che nei mesi di agosto e settembre 1996 il sig. [OSCURATO:PERSONA] dal suo posto di lavoro presso la [OSCURATO:PERSONA] aveva telefonato cinque volte alla società Skit-Ball e otto volte al [OSCURATO:PERSONA]. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva telefonato alla società Skit-Ball una volta ad agosto e una volta a settembre. 14 Il 31 gennaio 1997 il presidente della [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell'art. 38, terzo comma, del regolamento per il personale, e conformemente al parere unanime della commissione paritetica, adottava la decisione di licenziare il sig. [OSCURATO:PERSONA] in tronco, con conservazione dell'indennità di anzianità, per violazione degli artt. 1, 4 e 5 del regolamento per il personale (in prosieguo: la «decisione di licenziamento»). La detta decisione contiene i seguenti punti: - il sig. [OSCURATO:PERSONA], insieme ad un collega, ha creato un'impresa denominata Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] ed ha effettuato per conto di detta impresa attività di natura commerciale, senza informarne la [OSCURATO:PERSONA]; - il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento alla sua appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA] per l'espletamento delle dette attività; - per le sue attività commerciali, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato i mezzi materiali della [OSCURATO:PERSONA]. In determinati casi, come ad esempio l'uso del fax, i dati relativi alla [OSCURATO:PERSONA] non sono stati nascosti, motivo per cui i corrispondenti avrebbero potuto credere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolta nelle sue attività; - la spiegazione fornita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] circa il cambiamento di atteggiamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sua dichiarazione secondo cui egli non avrebbe inviato personalmente fax dalla [OSCURATO:PERSONA] a nome dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] sono in contraddizione con il suo comportamento e con il nesso logico risultante dal fascicolo; - il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha informato la [OSCURATO:PERSONA] delle attività della moglie nell'ambito dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]; - tenuto conto di tali circostanze, il presidente ritiene che vi siano indicazioni sufficienti per concludere che i fatti costituiscono violazione del regolamento per il personale; - come ha osservato la commissione paritetica, l'esercizio da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] di un'attività commerciale, senza avere ottenuto l'autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], costituisce violazione dell'art. 4 del regolamento per il personale. La detta violazione risulta ancora più grave in quanto egli si è avvalso della sua appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA] ed ha utilizzato i mezzi di comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento delle dette attività; - la mancata dichiarazione delle funzioni della moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA] costituisce violazione dell'art. 5 del regolamento per il personale; - inoltre, il suo atteggiamento generale, come risulta dalle circostanze menzionate, non è conforme al contegno che ci si può attendere da un agente della [OSCURATO:PERSONA]. Questo comportamento costituisce violazione dell'art. 1 del regolamento per il personale. 15 Nella decisione di licenziamento non veniva fatto riferimento all'uso delle apparecchiature telefoniche della [OSCURATO:PERSONA] da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 16 Il 31 gennaio 1997 il presidente adottava un'analoga decisione di licenziamento nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] cui era addebitata la violazione degli artt. 1 e 4 del regolamento per il personale. 17 Il 29 aprile 1997 il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione di licenziamento. Il ricorso veniva iscritto al ruolo con il numero T-140/97. Lo stesso giorno il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso contro la decisione di licenziamento. Nella sentenza 28 settembre 1999 nella causa T-141/97 il Tribunale respinge la domanda di annullamento della decisione di licenziamento e la domanda di risarcimento dei danni presentate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-929; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 18 Le cause T-140/97 e T-141/97 sono state riunite dal Tribunale ai fini della trattazione orale. Durante il procedimento i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano inizialmente rappresentati dagli stessi legali, ma, a causa di interessi divergenti, la difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta da un nuovo legale. III - La sentenza impugnata 19 Quanto alla causa T-140/97, il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] è specialmente diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 gennaio 1997, con la quale egli è stato destituito, senza perdita dell'indennità di anzianità, e la reintegrazione nel posto di lavoro, e, dall'altro, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti. In caso di reintegrazione, egli chiede altresì il pagamento delle retribuzioni arretrate. A sostegno del proprio ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto sei motivi. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato solo il secondo motivo, relativo ad un errore manifesto nella valutazione dei fatti. Le principali considerazioni del Tribunale in merito al detto motivo possono essere riassunte come segue. 20 Il Tribunale dichiara che è necessario accertare se la [OSCURATO:PERSONA], adottando la decisione di licenziamento, sia incorsa in un errore manifesto nella valutazione dei fatti. Una tale decisione implica necessariamente un'accurata valutazione da parte dell'istituzione, che deve tenere conto delle conseguenze serie ed irrevocabili che derivano dalla decisione. L'istituzione dispone al riguardo di un ampio potere discrezionale e il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell'esattezza materiale dei fatti assunti e dell'assenza di errori manifesti nella valutazione dei fatti (sentenza impugnata, punto 66). 21 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato avverso il ricorrente diversi motivi, senza indicare espressamente su quali elementi si basassero. Per stabilire se sia stato commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti occorre esaminare i fatti imputati al ricorrente nonché i documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza impugnata, punto 67). 22 Il Tribunale osserva che la qualità di fondatore dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA], con una partecipazione del 16 %, non dimostra lo svolgimento di un'attività commerciale. La qualità di fondatore/azionista non è equivalente a quella di amministratore ed è quindi necessario verificare se il ricorrente abbia effettivamente partecipato alle attività dell'impresa (sentenza impugnata, punto 68). 23 Contrariamente a quando indicato nella decisione impugnata ed alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale non è stato provato che il ricorrente abbia utilizzato illegittimamente il nome della [OSCURATO:PERSONA] o si sia avvalso della sua appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA] in modo incompatibile con il regolamento per il personale. Nella sua lettera inviata per fax il 28 ottobre 1996, il sig. [OSCURATO:PERSONA] qualifica il sig. [OSCURATO:PERSONA] come «responsabile del settore informatico» della [OSCURATO:PERSONA]. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] stesso ha ammesso nella sua dichiarazione alla [OSCURATO:PERSONA] che, nel loro unico incontro, il sig. [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito di essere «impiegato come usciere presso la [OSCURATO:PERSONA]». Il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre: «il sig. [OSCURATO:PERSONA] si faceva passare per qualche funzionario importante del settore finanziario, mentre io avevo dato per scontate le mansioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]». Occasionalmente la moglie di questi aveva riferito che il marito «faceva qualcosa con l'informatica» (sentenza impugnata, punto 69). 24 Per quanto attiene all'uso di mezzi materiali di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] per scopi commerciali, il Tribunale dichiara che la partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla stesura dei quattro documenti trovati sul computer del sig. [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata come uso sistematico di mezzi per scopi commerciali. Il solo fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia preso parte all'elaborazione dei detti documenti, sebbene possa essere considerato come assistenza nell'esercizio di un'attività commerciale, non significa svolgimento di attività professionali di natura commerciale ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale. Infine, e contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, il comportamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] non poteva far presumere il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nelle sue attività. I documenti in questione, infatti, non sono stati inviati ai destinatari dal ricorrente e la sua firma non vi figura (sentenza impugnata, punto 70). 25 Quanto alle conseguenze da trarre dalla lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA], inviata per fax il 28 ottobre 1996, il Tribunale osserva che il ricorrente stesso ha ammesso la propria partecipazione alla transazione commerciale indicata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, quest'ultimo ha dichiarato alla [OSCURATO:PERSONA] che il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.a [OSCURATO:PERSONA] si erano presentati quali «proprietari dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]» ed avevano acquistato uno stand Skit-Ball. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato di avere incontrato il ricorrente non più di una volta e che in tale occasione questi gli aveva spiegato che «sua moglie concludeva gli affari dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] con il sig. [OSCURATO:PERSONA]». Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì sostenuto di avere avuto l'impressione che il ricorrente «non avesse niente a che fare con l'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]». Di conseguenza, la lettera inviata per fax dal sig. [OSCURATO:PERSONA] il 28 ottobre 1996 non poteva costituire una prova sufficiente dell'esercizio di un'attività professionale di carattere commerciale da parte del ricorrente (sentenza impugnata, punto 71). 26 Riguardo alla lettera di ritrattazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 1996, il Tribunale sottolinea che, per quanto attiene al sig. [OSCURATO:PERSONA], il contenuto è confermato dalle summenzionate dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] e ne è conforme. [OSCURATO:PERSONA] inoltre non ha presentato al riguardo alcun elemento di prova contrario (sentenza impugnata, punto 72). 27 Relativamente alla lettera del 27 settembre 1996 imputata al sig. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale dichiara ch'essa non costituisce prova che, come egli stesso ha asserito, sia stata scritta e firmata da sua moglie. I motivi per cui, secondo il ricorrente, la moglie avrebbe scritto quella lettera come se egli ne fosse l'autore non sono credibili. Infatti, all'udienza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che sua moglie aveva preferito agire in tal modo perché era stato lui a rispondere alla telefonata del sig. [OSCURATO:PERSONA] riguardante lo stand Skit-Ball. Quest'ultimo, a sua volta, ha ammesso l'esistenza di quella telefonata con il ricorrente, nel corso della quale questi gli aveva riferito che sua moglie, responsabile per tale acquisto, era momentaneamente assente. Orbene, è illogico presumere che mentre il 24 settembre il ricorrente aveva parlato in questi termini con il sig. [OSCURATO:PERSONA], il 27 settembre 1996, vale a dire tre giorni dopo, la sig.a [OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto di dover scrivere la lettera indirizzata al sig. [OSCURATO:PERSONA] e relativa allo stand Skit-Ball come se provenisse dal marito in veste di «administrateur délégué, management et marketing» dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]. Supponendo che sia stata scritta e firmata dalla sig.a [OSCURATO:PERSONA], la lettera del 27 settembre 1996 conferma la partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] a tale operazione commerciale. Per contro, detta partecipazione non è di natura tale da provare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato un'attività professionale di natura commerciale (sentenza impugnata, punto 73). 28 Occorre osservare inoltre che sia i documenti inviati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in allegato al fax del 28 ottobre 1996, vale a dire la lettera del 6 settembre 1996 del sig. [OSCURATO:PERSONA] e l'assegno n. 6 555 542, firmato da quest'ultimo, sia i documenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla controreplica, e cioè i fax del 24 settembre e del 2 ottobre 1996, entrambi firmati dal sig. [OSCURATO:PERSONA], non dimostrano in alcun modo l'esercizio da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] di attività commerciali (sentenza impugnata, punto 74). 29 Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale conclude che gli elementi di prova addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], considerati nel loro insieme, dimostrano che il ricorrente, come egli stesso ha anche ammesso, ha occasionalmente prestato assistenza sia alla moglie sia al sig. [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento di un'attività commerciale e che egli ha preso parte ad un'operazione commerciale - vale a dire l'acquisto dello stand Skit-Ball da parte dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, a motivo del carattere occasionale e della portata limitata, la collaborazione del ricorrente non può essere qualificata come esercizio di un'attività professionale di natura commerciale ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale. Del pari, non è dimostrato che il ricorrente si sia avvalso della sua appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA] o che egli abbia coinvolto la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue attività né che egli abbia usato per fini personali i mezzi materiali della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza impugnata, punto 75). 30 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti. Il Tribunale accoglie pertanto il ricorso e annulla la decisione impugnata, senza ritenere necessario procedere all'esame della censura relativa alla mancata dichiarazione da parte del ricorrente dell'attività della moglie nell'ambito dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] né degli altri motivi sollevati nel ricorso di cui trattasi a sostegno dell'annullamento (sentenza impugnata, punto 76). 31 Considerato che, ai sensi dell'art. 41 del regolamento per il personale, il Tribunale è competente a statuire su tutte le controversie a carattere individuale fra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti, occorre applicare per analogia la norma di cui all'art. 91, n, 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee ai sensi del quale il Tribunale ha una competenza anche di merito nelle controversie di carattere pecuniario. [OSCURATO:PERSONA] è pertanto condannata a versare al ricorrente le retribuzioni arretrate che questi avrebbe dovuto percepire dopo il suo licenziamento (sentenza impugnata, punto 77). 32 Il Tribunale dichiara quanto segue: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti del 31 gennaio 1997, recante destituzione del ricorrente senza perdita dell'indennità di cessazione del servizio, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti è condannata a versare al ricorrente le retribuzioni arretrate che questi avrebbe dovuto percepire dopo il suo licenziamento. 3) Le domande di risarcimento dei danni presentate dal ricorrente sono respinte. 4) La domanda di risarcimento dei danni presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti è dichiarata irricevibile. 5) [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente. IV - Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 33 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 26 novembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione, ai sensi dell'art. 49 dello statuto CE della Corte, contro la sentenza del Tribunale 28 settembre 1999, causa T-140/97. L'impugnazione si è svolta senza trattazione orale, ai sensi dell'art. 120 del regolamento di procedura. 34 Nella sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia: - annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 28 settembre 1999, causa T-140/97; - condannare il convenuto al pagamento delle proprie spese. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia: - in via principale, dichiarare irricevibile il ricorso e, in subordine, dichiararlo infondato; - confermare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 28 settembre 1999, causa T-140/97; - condannare la ricorrente nel giudizio di impugnazione al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio; - riservare al convenuto ogni altro mezzo, diritto, obbligo ed azione. 35 A sostegno dell'impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Il primo si fonda su un'erronea qualificazione della natura giuridica dei fatti da parte del Tribunale nella sentenza impugnata nonché su un'erronea motivazione. Il secondo mezzo si basa sulla violazione delle norme contrattuali applicabili ai rapporti fra la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti e i suoi dipendenti. Sul primo motivo 36 [OSCURATO:PERSONA] sostiene in sostanza che il Tribunale ha proceduto ad un'erronea valutazione dei fatti ed ha espresso un'erronea motivazione per quanto riguarda gli artt. 1, 4 e 5 del regolamento per il personale. Le censure sono le seguenti: a) il Tribunale ha stabilito erroneamente che le operazioni effettuate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] non possono essere considerate come attività professionali di natura commerciale ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale; b) il Tribunale, non solo stabilendo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha esercitato alcuna attività professionale di natura commerciale, ma osservando altresì che egli non ha coinvolto la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue attività e che non ha fatto un uso improprio dei mezzi materiali della [OSCURATO:PERSONA], ma anche con il suo comportamento nel corso del procedimento, ha ingiustamente disconosciuto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha violato l'obbligo di comportamento di cui all'art. 1 del regolamento per il personale; c) il Tribunale, erroneamente, non ha attribuito alcuna importanza all'esercizio non autorizzato di attività commerciali ad Andorra da parte della moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'art. 5 del regolamento per il personale. 37 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il primo motivo è irricevibile perché presuppone un riesame dei fatti da parte della Corte e perché le censure non si rivolgono all'analisi giuridica che incombe alla Corte. Quanto al merito, il sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che il Tribunale ha interpretato correttamente il regolamento per il personale. 38 Prima di proseguire con l'analisi dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], è utile in primo luogo richiamare la costante giurisprudenza della Corte in materia di ricevibilità delle impugnazioni (3). 39 Ai sensi dell'art. 225 CE e dell'art. 51, n. 1, dello statuto CE della Corte, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. L'impugnazione può quindi essere fondata solo su mezzi relativi alla violazione del diritto da parte del Tribunale. La Corte non è competente ad accertare o a valutare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. 40 La Corte ha nondimeno ammesso una serie di circostanze in cui nel corso dell'impugnazione si può procedere ad una valutazione dei fatti. Ad esempio quando l'erronea valutazione dei fatti su cui il Tribunale si è basato deriva dalle prove prodotte. La Corte è competente ad esercitare un controllo sul modo in cui il Tribunale ha qualificato la natura giuridica dei fatti e tratto da essi conseguenze giuridiche. Il problema della contraddittorietà o dell'insufficienza della motivazione di una sentenza del Tribunale è una questione di diritto che può essere sollevata anche nell'ambito di un'impugnazione. 41 Tuttavia, in linea di principio, i fatti della causa [OSCURATO:PERSONA] non possono essere più discussi nell'impugnazione essendo stati accertati dal Tribunale nella sentenza impugnata. E lo sottolineo perché la [OSCURATO:PERSONA], nel suo ricorso, deduce una serie di circostanze - come giustamente osserva il sig. [OSCURATO:PERSONA] - che posso solo considerare come un tentativo di chiedere alla Corte un riesame dei fatti, compito esclusivo del Tribunale. Prima di procedere, se del caso, all'esame di merito dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], filtrerò in primo luogo i motivi relativi agli artt. 4, 1 e 5 del regolamento per il personale, che a mio avviso sono irricevibili perché di fatto. A - L'asserita violazione dell'art. 4 del regolamento per il personale 42 Il Tribunale giudica che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha prestato un'assistenza meramente occasionale e limitata sia alla moglie sia al sig. [OSCURATO:PERSONA] nell'espletamento di un'attività commerciale (sentenza impugnata, punti 70-73). [OSCURATO:PERSONA] ribatte al riguardo che i documenti esaminati dal Tribunale costituiscono l'essenza delle attività commerciali dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] e dei soci nel momento in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato la propria lettera alla [OSCURATO:PERSONA] per fax il 28 ottobre 1996. L'elaborazione, la decisione e l'esecuzione di questi atti comportano necessariamente l'espletamento di un'attività professionale di natura commerciale, sia per il sig. [OSCURATO:PERSONA] che per il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha sì riconosciuto questa qualificazione per le attività del sig. [OSCURATO:PERSONA], ma non per quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Più concretamente la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia proceduto ad un'erronea qualificazione giuridica delle attività del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei fatti indicati di seguito. 43 In primo luogo il Tribunale ha ingiustamente negato l'attiva partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell'elaborazione dei documenti trovati sul computer del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Questo valeva in particolare per l'attestazione inviata, ai fini dell'apertura di una linea di credito, al [OSCURATO:PERSONA] in cui i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano raccomandati quali clienti. Per quanto riguarda la stesura e l'utilizzazione degli altri documenti, la [OSCURATO:PERSONA] indica che il sig. [OSCURATO:PERSONA], nella sua difesa, ha reso in merito a detti documenti dichiarazioni contrarie alla verità. A suo avviso tali false dichiarazioni sono servite a dissimulare l'interesse personale del sig. [OSCURATO:PERSONA] nelle attività dell'impresa. Al punto 70 della sentenza impugnata il Tribunale non ha attribuito alle attività del sig. [OSCURATO:PERSONA] la stessa qualificazione giuridica data invece alle identiche attività svolte dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei punti 65 e 77 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della sentenza impugnata sul detto punto dev'essere considerata insufficiente e contraddittoria, dato che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] sui documenti in questione, così come quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA], «non corrispondevano in alcun modo alla verità dei fatti» (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 66). 44 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, sebbene il sig. [OSCURATO:PERSONA] non abbia firmato alcun documento inviato al [OSCURATO:PERSONA], non esista alcun elemento atto a far credere che egli non abbia preso parte alla decisione di spedire e di utilizzare i detti documenti. Egli ha infatti avuto un interesse diretto all'invio e all'utilizzazione di almeno due documenti correlati all'attestazione con la quale egli e [OSCURATO:PERSONA] venivano raccomandati quali clienti del [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell'apertura di una linea di credito, e inviati per fax dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ingiustamente la partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] non è stata qualificata come partecipazione concreta alla realizzazione di «attività di evidente natura commerciale», quali sono definite le attività al punto 65 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha apportato una limitazione inaccettabile alla nozione di «attività commerciale» e la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte riesamini tale punto nel merito. 45 In terzo luogo, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] la dichiarazione resa dal sig. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza impugnata, punto 71), intesa a minimizzare il ruolo del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella questione Skit-Ball, è in contraddizione con il fax che lo stesso ha inviato il 28 ottobre 1996. Questa dichiarazione non è neppure coerente con la lettera del 27 settembre 1996, redatta per far credere che provenisse dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in veste di «amministratore delegato, management e marketing» dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA]. 46 In quarto luogo, per quanto riguarda la coerenza fra il fax del 28 ottobre 1996 e la lettera di ritrattazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 1996 (v. sentenza impugnata, punto 72), la [OSCURATO:PERSONA] rinvia al punto 70 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], da cui discenderebbe che il Tribunale non crede alla spontaneità di tale ritrattazione. Esisterebbe pertanto una contraddizione fra il valore attribuito a quest'ultima nel contesto della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e il valore attribuito alla stessa nella causa [OSCURATO:PERSONA]. 47 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la motivazione del Tribunale figurante nel punto 73 della sentenza impugnata dev'essere considerata insufficiente e contraddittoria. Ragionando in maniera logica e coerente, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la lettera del 27 settembre 1996 poteva provenire solo dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e doveva essere letta inoltre nel contesto dei fatti addebitatigli. - Analisi riguardo alla ricevibilità 48 Il motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], citato supra al paragrafo 43, riguarda il fatto che il Tribunale, non qualificando l'assistenza prestata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nell'invio dei documenti al [OSCURATO:PERSONA] come attività commerciale, ha espresso una motivazione insufficiente ed ha proceduto ad un'erronea valutazione giuridica dei fatti. Il Tribunale attribuirebbe una portata eccessivamente ristretta alla nozione di «attività commerciale» ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale. 49 Al punto 70 della sentenza impugnata il Tribunale ha già stabilito, sulla base delle prove esibite, che la limitata partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] all'elaborazione dei quattro documenti trovati sul computer del sig. [OSCURATO:PERSONA] non dev'essere considerata come uso sistematico dei mezzi della [OSCURATO:PERSONA] per scopi commerciali. Il fatto che il Tribunale non abbia esaminato le eventuali intenzioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] circa i documenti è di per sé una valutazione di fatto che non può essere riesaminata nell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] del resto non ha presentato alcuna argomentazione giuridica dalla quale risulti il motivo per cui il Tribunale avrebbe interpretato restrittivamente la nozione di attività commerciale. 50 Le valutazioni in merito alle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] e la provenienza della lettera del 27 settembre 1996 costituiscono il fondamento dei capi del primo motivo esposti supra ai paragrafi 45 e 47, in base ai quali il Tribunale ingiustamente ha concluso che i fatti imputati al sig. [OSCURATO:PERSONA] non comportavano un'attività professionale di natura commerciale. Nella sentenza impugnata il Tribunale attribuisce importanza alle successive dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], sia nell'esposizione dei fatti sia nella loro valutazione. Dalla lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] in data 19 novembre 1996, con cui egli ritratta le accuse mosse nel fax del 28 ottobre 1996, e dalle analoghe dichiarazioni rese alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale conclude che il fax del 28 ottobre 1996 non indica in maniera sufficiente che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato un'attività professionale di natura commerciale. Per quanto riguarda la lettera del 27 settembre 1996 al sig. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale stabilisce che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua dichiarazione che detta lettera fosse stata scritta e firmata dalla moglie. Esso giudica inverosimili i motivi che, secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], avrebbero spinto sua moglie a scrivere la detta lettera come se egli ne fosse l'autore. Tuttavia, il documento in questione confermerebbe la partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] ad un'attività commerciale, consistente nell'acquisto di uno stand Skit-Ball. Il Tribunale considera che tale partecipazione non sia sufficiente a stabilire che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato un'attività professionale di natura commerciale. Il Tribunale conclude in sostanza che i fatti, così come li ha accertati, non consentono di concludere che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si sia reso colpevole dell'esercizio di un'attività professionale di natura commerciale, vietata ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale. Tale valutazione dei fatti non può essere discussa nell'impugnazione. 51 Per questo motivo considero i detti capi del motivo irricevibili. 52 Per contro, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] citata ai paragrafi 44 e 46 delle presenti conclusioni riguarda il fatto che il Tribunale, nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha tratto conclusioni contraddittorie da fatti uguali o analoghi nelle due cause, rispettivamente le (false) dichiarazioni dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il valore attribuito in entrambe le pronunce alle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Le dette contraddizioni possono essere considerate come possibili vizi di motivazione e costituiscono una questione di diritto che può essere invocata nel contesto di un'impugnazione. - Valutazione di merito 53 La posizione della [OSCURATO:PERSONA] non può comunque essere accolta quanto al merito. 54 E' ravvisabile un'apparente contraddizione nel modo in cui vengono giudicate le false dichiarazioni nelle due cause. Si tratta delle false dichiarazioni dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito ai documenti trovati sul computer del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale osserva che queste dichiarazioni non corrispondono in alcun modo alla verità (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 65 e 66). In realtà, contrariamente a quanto ritiene la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale attribuisce diverse conseguenze giuridiche non già a queste false dichiarazioni, bensì allo svolgimento dei fatti relativi all'elaborazione e realizzazione dei documenti in questione. Su questa base il Tribunale stabilisce che la partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] all'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] era più intensa e strutturale rispetto a quella del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 55 Dal punto 65 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] risulta che l'ex dipendente in questione ha ammesso di avere redatto i documenti in esame, di evidente natura commerciale, e di averli spediti dal fax della [OSCURATO:PERSONA]. Egli contesta comunque di aver firmato i documenti inviati, dato che tale compito spettava alla sig.a [OSCURATO:PERSONA]. Nel punto 66 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale stabilisce che quest'ultima asserzione non corrisponde in alcun modo alla realtà dei fatti. Nei successivi punti 67-76 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] vengono esposti in maniera circostanziata il coinvolgimento attivo e l'interesse commerciale del sig. [OSCURATO:PERSONA]. La conclusione, contenuta al punto 77 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], è che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore nella valutazione dei fatti considerando che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato attività commerciali senza l'autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], che aveva utilizzato a tal fine il materiale della [OSCURATO:PERSONA] e che aveva dato all'esterno l'impressione che la [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolta nelle dette attività. Secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto giustamente ritenuto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse esercitato un'attività professionale di natura commerciale ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale. 56 Nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale constata al punto 70 della sentenza impugnata che egli ha collaborato con il sig. [OSCURATO:PERSONA] nell'elaborazione dei documenti rinvenuti sul computer di quest'ultimo. Il Tribunale ha pertanto giudicato che la sola partecipazione alla redazione dei documenti in questione, anche se può essere considerata come un aiuto all'esercizio di un'attività commerciale, non può essere qualificata come espletamento di un'attività professionale di natura commerciale ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale. 57 Sulla base del nesso fra i fatti il Tribunale ha potuto accertare che il coinvolgimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i documenti in questione trovati sul suo computer ha una natura diversa rispetto al coinvolgimento del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è manifestamente occupato degli affari dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] in modo più intenso rispetto al sig. [OSCURATO:PERSONA]. Ciò è confermato, fra l'altro, dalle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], citate ai punti 71 e 73 della sentenza impugnata. Il Tribunale, nella sua valutazione giuridica ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale, distingue fra l'esercizio di attività professionali di natura commerciale su base strutturale e l'assistenza occasionale prestata a tali attività e ne trae, sulla base dei fatti, conclusioni diverse per i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è chiara, coerente e sufficiente. A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] non ha del resto contestato nel merito la distinzione operata dal Tribunale fra l'esercizio di un'attività professionale di natura commerciale e l'assistenza occasionale a tale attività e le conseguenze giuridiche che esso ne trae riguardo all'applicazione dell'art. 4 del regolamento per il personale. 58 Il Tribunale pertanto non ha formulato una motivazione insufficiente o contraddittoria. Il capo del detto motivo concernente la violazione dell'art. 4 del regolamento per il personale è infondato. B - L'asserita violazione dell'art. 1 del regolamento per il personale 59 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha omesso di accertare che il sig. [OSCURATO:PERSONA], in veste di dipendente della [OSCURATO:PERSONA], ha assunto un comportamento contrario all'obbligo di lealtà di cui all'art. 1 del regolamento per il personale. 60 Con questa posizione la [OSCURATO:PERSONA] contesta in primo luogo il punto 69 della sentenza impugnata in cui il Tribunale constata che non è stato accertato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia usato il nome della [OSCURATO:PERSONA] per scopi personali né che abbia fatto un uso improprio della sua posizione di dipendente della [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale avrebbe quindi ignorato che il sig. [OSCURATO:PERSONA], partecipando alla decisione di inviare per fax al [OSCURATO:PERSONA] i documenti trovati sul computer del sig. [OSCURATO:PERSONA], in particolare il fax recante la richiesta di apertura di una linea di credito a suo favore, ha contribuito a destare l'impressione che la [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolta in un'attività commerciale. Respingendo tale addebito della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe ignorato una violazione dell'art. 1 del regolamento per il personale. Infatti, alla luce della sentenza Williams/Corte dei conti l'osservanza dell'obbligo di lealtà s'impone non soltanto nell'adempimento dei compiti specifici affidati al dipendente, ma si estende all'intera sfera dei rapporti intercorrenti fra il dipendente e l'istituzione (4). 61 Per quanto attiene al presunto uso improprio del materiale della [OSCURATO:PERSONA] da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] e alle considerazioni esposte dal Tribunale al punto 70 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in secondo luogo, che il sig. [OSCURATO:PERSONA], per due documenti, ha avuto un interesse concreto non solo ad elaborare i testi in questione, ma anche ad inviarli, ovvero ha avuto un interesse nella loro trattazione. Ciò comporterebbe violazione dell'art. 1 del regolamento per il personale. 62 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il Tribunale non ha riconosciuto e ammesso i gravi motivi che giustificherebbero in particolare il licenziamento del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Tale decisione sottolinea che il licenziamento si fonda segnatamente sul clima di sospetto in cui ha avuto luogo la difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rinvia in concreto alle dichiarazioni contraddittorie e addirittura false rese dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Ignorando che tale comportamento è contrario all'obbligo di lealtà incombente ad un dipendente nei confronti della propria istituzione, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l'art. 1 del regolamento per il personale. - Valutazione della ricevibilità 63 Il primo motivo è sicuramente irricevibile. Poiché il Tribunale constata di fatto che non è stato dimostrato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto uso del nome della [OSCURATO:PERSONA] a fini personali, né che egli abbia abusato della sua posizione di dipendente della [OSCURATO:PERSONA], non si può parlare di violazione dell'obbligo di lealtà di cui all'art. 1 del regolamento per il personale. Con il detto motivo la [OSCURATO:PERSONA] chiede in sostanza un riesame dei fatti. Il rinvio alla sentenza Williams/Corte dei conti è in qualche modo inopportuno in questo contesto strettamente di fatto. 64 Anche il secondo motivo è irricevibile in quanto mira a contestare l'accertamento dei fatti da parte del Tribunale secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fatto un uso improprio del materiale della [OSCURATO:PERSONA] per scopi commerciali, sottolineando i presunti interessi del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell'invio di due documenti. 65 Il terzo motivo mira a dare una diversa qualificazione, rispetto a quella attribuita dal Tribunale, anche implicitamente, del comportamento effettivamente dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'indagine che ha preceduto la decisione di licenziamento, evocata in primo grado. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha sì rilevato tale comportamento, ma non aveva più necessità di esaminare espressamente tale elemento della decisione di licenziamento, dopo avere accertato che i motivi di fatto su cui si fondava la decisione erano insufficienti. Con questo motivo la [OSCURATO:PERSONA] esula dal contesto de facto e de jure accertato dalla sentenza impugnata. Perciò lo ritengo irricevibile. Lo stesso vale a fortiori per le argomentazioni di fatto che la [OSCURATO:PERSONA] trae dall'atteggiamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] in veste di ricorrente in primo grado. Tali argomentazioni, per definitionem, non possono essere invocate per motivare una decisione che è stata oggetto di un procedimento di primo grado. 66 Anche il detto capo dev'essere complessivamente dichiarato irricevibile. C - L'asserita violazione dell'art. 5 del regolamento per il personale 67 [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che per quanto attiene alla violazione dell'art. 5 del regolamento da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata non contiene al punto 76 una motivazione sufficiente e comporta un errore di diritto. Nel contesto dei fatti imputati al sig. [OSCURATO:PERSONA], viene lasciato all'apprezzamento della Corte di valutare la rilevanza di detta violazione, in particolare tenuto conto del fatto che la moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di avere preso parte all'amministrazione dell'impresa Mon de l'[OSCURATO:PERSONA] nel mese precedente il licenziamento del marito. 68 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale motivo irricevibile perché il Tribunale al punto 76 della sentenza impugnata ha dichiarato che non era necessario esaminare la violazione dell'art. 5 del regolamento per il personale. - Valutazione della ricevibilità 69 Il Tribunale considera al punto 76 della sentenza impugnata che non è necessario pronunciarsi su un'eventuale mancata dichiarazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] delle attività commerciali della moglie perché è già stato accertato su altre basi che è stato commesso un manifesto errore di valutazione a motivo del quale la decisione di licenziamento dev'essere annullata. Attraverso questo motivo la [OSCURATO:PERSONA] tenta di sollecitare la Corte a statuire nel merito su un elemento della decisione impugnata in primo grado sul quale il Tribunale non aveva più necessità di esprimersi dopo avere stabilito che la decisione doveva essere annullata per altri motivi. 70 Tale tentativo della [OSCURATO:PERSONA] è a mio avviso manifestamente irricevibile. 71 Ad ogni buon fine, aggiungo che dalla decisione di licenziamento si può ricavare che la [OSCURATO:PERSONA] ha presumibilmente fondato il licenziamento in tronco su una presunta violazione dell'art. 4 del regolamento per il personale. Non è chiaro se l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 5 del regolamento avrebbe comportato di per sé il licenziamento del sig. [OSCURATO:PERSONA], in altre parole se la mancanza di comunicazione avrebbe potuto già di per sé giustificare il grave provvedimento disciplinare del licenziamento. La questione principale è a qual punto siano state rilevanti le specifiche circostanze della causa [OSCURATO:PERSONA], segnatamente la partecipazione della moglie ad attività commerciali ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il personale che hanno avuto luogo a partire dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sul secondo motivo di ricorso 72 Il secondo motivo riguarda il punto 77 della sentenza impugnata in cui il Tribunale, nella controversia fra la [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], applica per analogia una disposizione dello Statuto del personale delle Comunità europee e condanna la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle retribuzioni dovute fin dal licenziamento. [OSCURATO:PERSONA] contesta la legittimità di questo ragionamento per analogia. 73 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la struttura e il funzionamento delle istituzioni europee sono diversi da quelli della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti e lo stesso dicasi per i rapporti giuridici con i dipendenti. In forza degli artt. 13 e 44 del suo regolamento per il personale e della sentenza interlocutoria della Corte nella causa Mills/BEI (5), la ricorrente nel presente procedimento ritiene che si debba distinguere fra il regolamento per il personale della [OSCURATO:PERSONA], che ha natura contrattuale, e il regime relativo al personale delle Comunità europee, di natura statutaria. Il Tribunale, condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle retribuzioni arretrate dal giorno del licenziamento, ha applicato una logica statutaria che non avrebbe potuto applicare alla [OSCURATO:PERSONA], come, secondo quanto ritiene quest'ultima, la Corte avrebbe espressamente stabilito nella sentenza Mills/BEI. 74 [OSCURATO:PERSONA] indica inoltre una presunta contraddizione nella sentenza impugnata. Il Tribunale non si è pronunciato sulla reintegrazione del convenuto. Forse perché considera che solo la [OSCURATO:PERSONA] è competente a prendere una simile decisione e non il Tribunale, o perché considera che tale misura non è applicabile nel contesto giuridico di un regime contrattuale, in cui il datore di lavoro - in questo caso la [OSCURATO:PERSONA] - non può essere costretto a concludere un nuovo contratto con l'interessato. La contraddizione consiste nel fatto che il Tribunale si inserisce in una logica statutaria per condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle retribuzioni arretrate, ma non si pronuncia sulla reintegrazione. In realtà, l'unico ragionamento giuridico corretto nel caso in esame, nell'ipotesi di un licenziamento senza motivo, sarebbe l'eventuale condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore licenziato, conformemente ai principi generali del diritto degli Stati membri. 75 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ribatte che il secondo motivo non è mai stato invocato né sviluppato nel procedimento dinanzi al Tribunale. Esso costituisce un nuovo motivo che va considerato irricevibile. - Analisi 76 Il secondo motivo muove in sostanza l'accusa secondo cui al punto 77 della sentenza impugnata il Tribunale ha ignorato il particolare regime contrattuale che disciplina i rapporti fra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti, in special modo applicando per analogia l'art. 91, n. 1, dello Statuto del personale e condannando la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni sotto forma di pagamento delle retribuzioni arretrate. 77 Ritengo che tale motivo sia ricevibile. Ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Durante il procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto prendere conoscenza del ragionamento seguito al punto 77 della sentenza impugnata. Non si tratta quindi di un motivo nuovo che sarebbe irricevibile. 78 E' pacifico che l'art. 41 del regolamento per il personale dichiara la competenza della Corte a statuire nelle controversie a carattere individuale fra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti. L'articolo non trova limitazioni a seconda della natura delle controversie e tale limitazione del resto non figura neppure in altri articoli del regolamento per il personale. 79 Nella sentenza Mills/BEI la Corte ha stabilito che in caso di «disdetta non conforme a quanto stabilito dal contratto individuale o dal regolamento che si presume ne faccia parte integrante, si deve quindi condannare la parte che ha proceduto alla illegittima disdetta ad indennizzare l'altra parte del danno materiale e morale ingiustamente provocatole» (punto 24). La Corte dichiara inoltre che «(...) pur se la continuità del contratto dipende prima di tutto dalla reciproca volontà delle parti, condizione fondamentale della sua esistenza, ciò non impedisce che tanto le norme del contratto quanto i principi generali del diritto del lavoro, cui fa riferimento l'articolo finale del regolamento del personale, impongano limiti a questa volontà delle parti» (punto 25). La Corte stabilisce poi che «la disdetta data in violazione di tali limiti potrebbe essere nulla, e l'accertamento di detta nullità spetta al giudice competente, nel presente caso alla Corte di giustizia» (punto 26). La Corte conclude che «in particolare, la disdetta del contratto che intervenisse sotto forma di "licenziamento per gravi motivi", sanzione contemplata dall'art. 38 del regolamento, potrebbe eventualmente essere annullata nell'ipotesi in cui il giudice accertasse l'inesistenza di detti motivi» (punto 27). 80 In primo grado il Tribunale ha annullato la decisione di licenziamento riguardante il sig. [OSCURATO:PERSONA] «per gravi motivi» perché a suo avviso non vi erano sufficienti «motivi fondati». Di conseguenza esso doveva pronunciarsi anche sul risarcimento dei danni subiti dal dipendente licenziato a causa dell'illegittimo comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. Questo risarcimento era stato altresì richiesto dallo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA]. Né nel regolamento per il personale né nei summenzionati motivi della sentenza Mills/BEI figurano regole o principi particolari che limitino il giudice nella valutazione del risarcimento da concedere in un caso concreto. Al massimo, come l'avvocato generale Warner ha giustamente osservato nelle conclusioni presentate nella causa Mills/BEI (6), una limitazione può riscontrarsi nei principi generali del diritto del lavoro comuni agli Stati membri della [OSCURATO:PERSONA]. 81 Il fatto che il regolamento per il personale applicabile ai rapporti giuridici fra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti non preveda limitazioni alla competenza della Corte fa presupporre la competenza di merito della Corte a statuire nelle controversie di natura pecuniaria fra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti. 82 Trovo conferma delle mie supposizioni nelle «Conditions of Employment for Staff of the [OSCURATO:PERSONA]» ([OSCURATO:PERSONA] di impiego del personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea), adottate di recente (7). Anche i rapporti giuridici fra la [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (in prosieguo: la «BCE») e i suoi dipendenti hanno natura contrattuale, ai sensi delle [OSCURATO:PERSONA] che su questo punto mostrano forti similitudini con il regolamento per il personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia, la competenza della Corte di giustizia nelle controversie fra la BCE e i suoi dipendenti è limitata al sindacato di legittimità di misure o decisioni controverse, a meno che non si tratti di una controversia di natura pecuniaria, caso in cui la Corte di giustizia ha una competenza di merito (8). 83 Alla luce di quanto precede, giungo alla conclusione che il Tribunale, per stabilire la propria competenza di merito nelle controversie a carattere pecuniario nella fattispecie non avrebbe avuto bisogno di fare riferimento «per analogia» allo Statuto del personale (9). 84 Resta la questione se il Tribunale, condannando la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni sotto forma di arretrati dello stipendio, abbia ignorato i particolari rapporti contrattuali fra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti. La risposta a tale questione è, a mio avviso, negativa. 85 Alla luce di quanto precede, laddove il Tribunale disponga di una competenza di merito per statuire sulle domande di risarcimento, esso può anche concedere il risarcimento dei danni consistenti nella perdita di reddito derivante da un licenziamento illegittimo. La richiesta di pagamento delle retribuzioni arretrate è un elemento molto ricorrente in un'azione per risarcimento dei danni, anche nelle controversie di diritto del lavoro di natura privata. La perdita di reddito è il danno principale che un lavoratore subisce a causa del suo licenziamento illegittimo. Dal riconoscimento di un risarcimento dei danni non può di per sé ricavarsi alcun elemento a favore di un'asserita mancata considerazione dei particolari rapporti contrattuali tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti. 86 Del resto, il punto 77 della sentenza impugnata non consente in alcun modo di considerare fondata questa asserzione. 87 Per questi motivi, concludo che il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] è infondato. V - [OSCURATO:PERSONA] 88 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione conformemente all'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in entrambi i procedimenti. Nella causa T-140/97 il Tribunale ha già condannato la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le spese sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in primo grado. Poiché il ricorso è irricevibile o infondato, la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti dev'essere condannata anche al pagamento delle spese derivanti dal procedimento di impugnazione. VI - Conclusione 89 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: - dichiarare parzialmente irricevibile il ricorso; - respingere i motivi ricevibili nel procedimento di impugnazione; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti al pagamento delle spese. (1) - Nel frattempo il regolamento è stato più volte modificato (da ultimo il 24 giugno 1998). Nel caso di specie viene presa in considerazione la versione più recente. (2) - «Controversia relativa ad una transazione commerciale fra la società Skit-Ball e le persone citate: il sig. [OSCURATO:PERSONA], sedicente direttore finanziario, e il sig. [OSCURATO:PERSONA], sedicente responsabile del settore informatico della suddetta [OSCURATO:PERSONA]». (3) - V. ad esempio sentenze della Corte 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] e a., (Racc. pag. I-1981, punto 49); 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere (Racc. pag. I-3111, punti 18-22); 28 maggio 1998, causa C-8/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. pag. I-3175, punti 22-26), e 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I-8417, punti 18, 19 e 23-25). (4) - Sentenza del Tribunale 26 novembre 1991, causa T-146/89, (Racc. pag. II-1293, punto 72). (5) - Sentenza della Corte 15 giugno 1976, causa 110/75, (Racc. pag. 955). (6) - Conclusioni dell'avvocato generale Warner presentate nella causa Mills/BEI, loc. cit. (7) - Adottate il 9 giugno 1998, da ultimo modificate il 1_ luglio 2000 (in prosieguo: le «[OSCURATO:PERSONA]»). (8) - V. art. 42 delle [OSCURATO:PERSONA]. (9) - Dalla sentenza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T-11/00, [OSCURATO:PERSONA]/BEI, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di eseguire la sentenza impugnata 28 settembre 1999 perché la Corte deve ancora pronunciarsi sull'impugnazione. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ancora ricevuto le retribuzioni arretrate e non essendo stato reintegrato nel suo posto di lavoro, ha chiesto il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un importo di 25 000 euro come risarcimento dei danni. Non può essere altrimenti se il Tribunale - senza rinviare allo Statuto del personale per analogia - ha considerato che la perdita di reddito fa parte del risarcimento dei danni.
Sentenza Corte di giustizia UE/2001 — Fons Iuris — Fons Iuris