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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 40147/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza emessa il 6 giugno 2024 il Tribunale de L'Aquila - quale giudice del riesame - rigettava l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la Corte di Assise di Lanciano aveva rigettato l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. di modifica ovvero di revoca della misura cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA], in quando grevemente indiziato dell'omicidio della moglie.

2. L'indagato tramite i difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso, esponendo due ragioni di doglianza. 2.1 Con il primo motivo di ricorso lamentava la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione dell'impugnato provvedimento in punto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari a sorreggere il titolo cautelare.

Il ricorrente premetteva che il 17 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]Eliseo, moglie di [OSCURATO:PERSONA], veniva rinvenuta senza vita, con un filo elettrico stretto attorno al collo.

La prima richiesta di applicazione di misura cautelare al [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano e il Tribunale del Riesame de L'Aquila, adito dal Pubblico Ministero, confermava tale decisione.

A seguito dell'emersione di un novum probatorio, costituto da una registrazione proveniente da una telecamera di sorveglianza che riproduceva delle urla di donna, il quadro indiziario veniva ritenuto più solido e al [OSCURATO:PERSONA] veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano in data 11 gennaio 2024.

Nel corso del giudizio celebrato davanti alla Corte di Assise di Lanciano i difensori depositavano consulenza fonica avente ad oggetto tale registrazione, da cui emergeva come la voce registrata fosse di uomo e non di donna.

Chiedevano, pertanto, i difensori alla Corte la modifica ovvero revoca della misura per il venir meno della gravità del quadro indiziario, ma la Corte rigettava l'istanza.

Il provvedimento della Corte di Assise era fatto oggetto di gravame avanti al Tribunale del riesame de L'Aquila che confermava l'impugnato provvedimento, oggetto delle critiche del ricorrente.

Quest'ultimo lamentava come il provvedimento impugnato si sia adagiato sulle motivazioni del provvedimento del giudice per le indagini preliminari prima e della Corte di Assise, poi, senza confrontarsi con le ragioni che in precedenza avevano portato il medesimo giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame a ritenere inconsistente il quadro indiziario.

In particolare, il ricorrente richiama un passaggio del provvedimento impugnato in cui si evidenzia la non risolutività delle fotografie del locus commissi delicti in quanto non chiare, ovvero non complete e come alla medesima conclusione fosse giunto il Tribunale del Riesame, laddove respingeva la richiesta di applicazione della misura, anche in ragione della scarsa chiarezza delle foto che riproduceva lo stato dei luoghi.

Ed ancora, quanto al significato dato alla chiamata dei soccorsi intervenuta alle 13.08 e alla richiesta ai vicini di chiamare un'ambulanza : secondo l'ordinanza del 14 settembre 2023 tale condotta sarebbe incompatibile con una volontà omicidiaria, poiché la richiesta di soccorso sarebbe intervenuta quando la donna era ancora viva; al contrario, nel provvedimento impugnato dal ricorrente il medesimo dato fattuale viene ritenuto indicativo della volontà omicidiaria, poiché, pur avendo il [OSCURATO:PERSONA] chiamato il 112 alle 13.08, avrebbe chiamato i soccorsi sanitari solo 15 minuti dopo.

Ulteriore profilo di criticità della motivazione era anche l'omessa valutazione del contenuto della consulenza fonica della difesa e dell'impatto dei risultati della medesima sulla gravità del quadro indiziario. 2.2 Con il secondo motivo lamentava la violazione di legge con riguardo alla ritenuta attualità del pericolo di reiterazione.

Nel provvedimento impugnato, nella valutazione del quadro cautelare si dava atto come l'unica esigenza posta a base della misura fosse il pericolo di reiterazione e come quei profilo non fosse stato modificato da alcun elemento sopravvenuto.

Ancora una volta il ricorrente faceva riferimento ai precedenti provvedimenti che avevano respinto la richiesta di applicazione della misura, proprio evidenziando come non sussistessero elementi concreti e attuali da cui dedurre il pericolo di reiterazione.

Contestava, poi, la ritenuta attualità del pericolo di reiterazione, in quanto fondata sulla valutazione di una condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio avvenuto nel 2022.

La motivazione del provvedimento impugnato si appaleserebbe, inoltre, carente anche sotto il profilo della valutazione della adeguatezza della misura, posto che l'imputato ha già reciso i legami con gli ulteriori componenti della famiglia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è infondato.In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828).

Nel provvedimento impugnato il Tribunale cautelare ha esaminato le ragioni dell'appello e le motivazioni poste dalla Corte di Assise a fondamento della propria decisione e ne ha sottolineato la completezza.

Ha ripercorso tale articolato ragionamento, strutturato secondo uno schema di raggruppamento di indizi neutri, indizi a favore dell'imputato, ed indizi a suo carico e ha evidenziato quali elementi fossero di pregnante peso sul quadro indiziario e come, al contrario, il novum costituto dalla consulenza fonica della difesa non potesse dequotare tale solidità indiziaria.

L'impugnato provvedimento, infatti, ha evidenziato come la fotografia prodotta dalla difesa non provasse l'esistenza di un gancio cui attaccare il cavo elettrico, in ragione del fatto che tale immagine non permette di apprezzare lo stato dei luoghi in tutta la sua interezza e, dunque il posizionamento reciproco di gancio, scaletta e corpo della vittima.

Tale elemento difensivo, dunque, non è stato reputato sufficiente a superare il ragionamento della Corte di Assise che aveva rilevato come dagli accertamenti sullo stato dei luoghi non fosse stato possibile rinvenire un punto, compatibile con la posizione della scaletta e del corpo, cui potesse essere stato agganciato il filo elettrico.

Ulteriore elemento sottolineato dal Tribunale del riesame è il lasso di tempo di 15 minuti decorsi fra la chiamata al 112 e quella al 118 e come all'arrivo dei paramedici [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto di tutto per ostacolarne le attività di soccorso, arrivando anche ad arrabbiarsi con gli stessi, come riportato nel provvedimento impugnato dalla difesa.

L'ordinanza del Tribunale del riesame affronta ex professo anche il contenuto della consulenza fonica della difesa, rilevando come, anche a dare credito alla ricostruzione contenuta in tale elaborato, che si contrappone, peraltro con identica dignità scientifica, alla consulenza del PM, di segno totalmente opposto, la stessa avrebbe una rilevanza nulla, poiché non consente di dare né un senso compiuto, né un senso univoco alle parole captate.Rilevava l'assenza di rumori di spostamento che potessero giustificare l'aumento di intensità della voce, secondo la tesi difensiva, così come riteneva che il silenzio che seguiva la chiamata dei soccorsi costituisse un elemento a carico dell'imputato.

Con tali rilievi critici il ricorrente non si confronta, limitandosi a riproporre le medesime argomentazioni già sottoposte al vaglio della Corte di Assise e da questa respinte, utilizzando argomentazioni prive di specificità.

Il provvedimento impugnato, come gli altri di ugual segno che lo hanno preceduto nella sequenza procedimentale, ha dato conto, nella valutazione del quadro indiziario, del fatto che originariamente parte dei medesimi indizi erano stati valutati in maniera diametralmente opposta, tanto è vero che avevano portato al rigetto della richiesta di applicazione della misura.

E benchè, come noto, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, il provvedimento impugnato ha rivisitato i medesimi elementi - già vagliati nelle precedenti ordinanze in favore del reo - e, rileggendoli in uno con i nuovi dati apportati alle indagini, ha dato loro un significato opposto, per renderli conciliabili con gli ulteriori gravi indizi : ciò in perfetta osservanza del principio espresso da questa Corte secondo cui, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto. (Sez. 3 -, Sentenza n. 31022 del 22/03/2023 Rv. 284982). [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha ritenuto, attraverso una compiuta e articolata motivazione, che il materiale probatorio, posto a fondamento della richiesta cautelare e dell'atto di impugnazione, andasse letto in maniera coordinata e non parcellizzata, valorizzando, in particolare, il significato che ogni singolo elemento indiziario assumeva nella coordinazione con gli altri, contribuendo a delineare un quadro indiziario solido, pienamente integrante il requisito della gravità.

In particolare, ha dato un diverso e più logico significato, in una valutazione globale dell'apparato indiziario, al silenzio serbato nei quindici minuti che hanno seguito la chiamata al 112 e al fatto che l'uomo abbia chiamato i soccorsi sanitari solo in un secondo momento, ostacolandone l'attività al loro arrivo.

Quanto, poi, alla valutazione delle immagini rappresentanti lo stato dei luoghi, la valutazione fatta nel provvedimento impugnato circa la non risolutività dell'immagine di un gancio a provare che fosse proprio quello utilizzato per il suicidio nulla ha a che vedere con l'asserzione contenuta nei provvedimenti di segno opposto circa la scarsa intellegibilità dello stato dei luoghi: quindi la non risolutività delle immagini ha un valenza completamente differente nei due provvedimenti e non intacca minimamente la logicità del ragionamento motivazionale contenuto nella impugnata ordinanza.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

L'impugnato provvedimento dedica le pagg 3, 4 e 5 ad illustrare le esigenze cautelari, la loro concretezza ed attualità, in ragione della gravità della condotta, delle condotte che la avevano preceduta, che integravano una modalità relazionale violenta e maltrattante non solo nei confronti della moglie, ma di tutti i familiari.

Il tratto personologico violento, osserva la Corte di Assise, è apprezzabile anche esaminando il casellario dell'imputato, che appare uomo non in grado di risolvere i conflitti se non in maniera violenta e di ciò si è avuta contezza anche nel corso dell'interrogatorio, interrotto per gli scatti d'ira dell'imputato.

Il provvedimento impugnato a chiosa della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione ha sottolineato come nessun segno di pentimento e/o resipiscenza sia emerso, rendendo sempre attuale il medesimo atteggiarsi violento dell'imputato che non ha percepito il disvalore delle sue condotte.

E' evidente che laddove il pericolo di reiterazione di una condotta sia ancorato ad una modalità innata dell'atteggiarsi nei rapporti con gli altri, la concretezza e l'attualità del pericolo possono essere oggetto di un più agevole riscontro.

E ciò in quanto, in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato. (Conf.

Sez. 2, sent. n. 9500 del 2016, non massimata sul punto). (Sez. 2, Sentenza n. 9501 del 23/02/2016 Cc. (dep. 08/03/2016) Rv. 267785 Il Tribunale ha in tal senso correttamente applicato tale principio, che qui si intende ribadire.

In punto di adeguatezza della misura il provvedimento impugnato si è rifatto all'insegnamento di questa Corte secondo cui «In tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi; pertanto, quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", la misura degli arresti donniciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto contenimento». (Sez. 2 - , Sentenza n. 19559 del 25/02/2020 Cc. (dep. 30/06/2020 ) Rv. 279475 - 01 Ciò in quanto, come riportato in motivazione, quando la valutazione del pericolo di recidiva riguarda reati che si consumano attraverso la violenza alla persona, che si distinguono per essere posti a tutela di un bene di rilevanza costituzionale primaria, ovvero l'incolumità della persona, il giudizio in ordine al pericolo di recidiva e quello relativo alla idoneità cautelare dei presidi disponibili, deve essere effettuata con rigore proporzionato alla rilevanza del bene giuridico tutelato; la applicazione della misura cautelare domiciliare implica infatti l'accettazione del rischio che le regole imposte siano violate a causa di flessioni nell'autodisciplina: tenuto conto che la capacità di auto contenimento è inversamente proporzionale al rischio di violazione delle regole di autocontenimento, la scelta della misura adeguata a contenere il pericolo di recidiva deve essere anche "proporzionata" alla gravità della recidiva.

Pertanto quando questa riguardi reati consumati con violenza alla persona la valutazione in ordine alla proporzionalità deve essere effettuata con l'obiettivo di offrire la massima tutela dell'incolumità personale.

2. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali; lo stato detentivo del ricorrente impone la comunicazione del presente provvedimento ex art. 94 co 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza emessa il 6 giugno 2024 il Tribunale de L'Aquila - quale giudice del riesame - rigettava l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la Corte di Assise di Lanciano aveva rigettato l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. di modifica ovvero di revoca della misura cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA], in quando grevemente indiziato dell'omicidio della moglie. 2. L'indagato tramite i difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso, esponendo due ragioni di doglianza. 2.1 Con il primo motivo di ricorso lamentava la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione dell'impugnato provvedimento in punto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari a sorreggere il titolo cautelare. Il ricorrente premetteva che il 17 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]Eliseo, moglie di [OSCURATO:PERSONA], veniva rinvenuta senza vita, con un filo elettrico stretto attorno al collo. La prima richiesta di applicazione di misura cautelare al [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano e il Tribunale del Riesame de L'Aquila, adito dal Pubblico Ministero, confermava tale decisione. A seguito dell'emersione di un novum probatorio, costituto da una registrazione proveniente da una telecamera di sorveglianza che riproduceva delle urla di donna, il quadro indiziario veniva ritenuto più solido e al [OSCURATO:PERSONA] veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano in data 11 gennaio 2024. Nel corso del giudizio celebrato davanti alla Corte di Assise di Lanciano i difensori depositavano consulenza fonica avente ad oggetto tale registrazione, da cui emergeva come la voce registrata fosse di uomo e non di donna. Chiedevano, pertanto, i difensori alla Corte la modifica ovvero revoca della misura per il venir meno della gravità del quadro indiziario, ma la Corte rigettava l'istanza. Il provvedimento della Corte di Assise era fatto oggetto di gravame avanti al Tribunale del riesame de L'Aquila che confermava l'impugnato provvedimento, oggetto delle critiche del ricorrente. Quest'ultimo lamentava come il provvedimento impugnato si sia adagiato sulle motivazioni del provvedimento del giudice per le indagini preliminari prima e della Corte di Assise, poi, senza confrontarsi con le ragioni che in precedenza avevano portato il medesimo giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame a ritenere inconsistente il quadro indiziario. In particolare, il ricorrente richiama un passaggio del provvedimento impugnato in cui si evidenzia la non risolutività delle fotografie del locus commissi delicti in quanto non chiare, ovvero non complete e come alla medesima conclusione fosse giunto il Tribunale del Riesame, laddove respingeva la richiesta di applicazione della misura, anche in ragione della scarsa chiarezza delle foto che riproduceva lo stato dei luoghi. Ed ancora, quanto al significato dato alla chiamata dei soccorsi intervenuta alle 13.08 e alla richiesta ai vicini di chiamare un'ambulanza : secondo l'ordinanza del 14 settembre 2023 tale condotta sarebbe incompatibile con una volontà omicidiaria, poiché la richiesta di soccorso sarebbe intervenuta quando la donna era ancora viva; al contrario, nel provvedimento impugnato dal ricorrente il medesimo dato fattuale viene ritenuto indicativo della volontà omicidiaria, poiché, pur avendo il [OSCURATO:PERSONA] chiamato il 112 alle 13.08, avrebbe chiamato i soccorsi sanitari solo 15 minuti dopo. Ulteriore profilo di criticità della motivazione era anche l'omessa valutazione del contenuto della consulenza fonica della difesa e dell'impatto dei risultati della medesima sulla gravità del quadro indiziario. 2.2 Con il secondo motivo lamentava la violazione di legge con riguardo alla ritenuta attualità del pericolo di reiterazione. Nel provvedimento impugnato, nella valutazione del quadro cautelare si dava atto come l'unica esigenza posta a base della misura fosse il pericolo di reiterazione e come quei profilo non fosse stato modificato da alcun elemento sopravvenuto. Ancora una volta il ricorrente faceva riferimento ai precedenti provvedimenti che avevano respinto la richiesta di applicazione della misura, proprio evidenziando come non sussistessero elementi concreti e attuali da cui dedurre il pericolo di reiterazione. Contestava, poi, la ritenuta attualità del pericolo di reiterazione, in quanto fondata sulla valutazione di una condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio avvenuto nel 2022. La motivazione del provvedimento impugnato si appaleserebbe, inoltre, carente anche sotto il profilo della valutazione della adeguatezza della misura, posto che l'imputato ha già reciso i legami con gli ulteriori componenti della famiglia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è infondato.In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828). Nel provvedimento impugnato il Tribunale cautelare ha esaminato le ragioni dell'appello e le motivazioni poste dalla Corte di Assise a fondamento della propria decisione e ne ha sottolineato la completezza. Ha ripercorso tale articolato ragionamento, strutturato secondo uno schema di raggruppamento di indizi neutri, indizi a favore dell'imputato, ed indizi a suo carico e ha evidenziato quali elementi fossero di pregnante peso sul quadro indiziario e come, al contrario, il novum costituto dalla consulenza fonica della difesa non potesse dequotare tale solidità indiziaria. L'impugnato provvedimento, infatti, ha evidenziato come la fotografia prodotta dalla difesa non provasse l'esistenza di un gancio cui attaccare il cavo elettrico, in ragione del fatto che tale immagine non permette di apprezzare lo stato dei luoghi in tutta la sua interezza e, dunque il posizionamento reciproco di gancio, scaletta e corpo della vittima. Tale elemento difensivo, dunque, non è stato reputato sufficiente a superare il ragionamento della Corte di Assise che aveva rilevato come dagli accertamenti sullo stato dei luoghi non fosse stato possibile rinvenire un punto, compatibile con la posizione della scaletta e del corpo, cui potesse essere stato agganciato il filo elettrico. Ulteriore elemento sottolineato dal Tribunale del riesame è il lasso di tempo di 15 minuti decorsi fra la chiamata al 112 e quella al 118 e come all'arrivo dei paramedici [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto di tutto per ostacolarne le attività di soccorso, arrivando anche ad arrabbiarsi con gli stessi, come riportato nel provvedimento impugnato dalla difesa. L'ordinanza del Tribunale del riesame affronta ex professo anche il contenuto della consulenza fonica della difesa, rilevando come, anche a dare credito alla ricostruzione contenuta in tale elaborato, che si contrappone, peraltro con identica dignità scientifica, alla consulenza del PM, di segno totalmente opposto, la stessa avrebbe una rilevanza nulla, poiché non consente di dare né un senso compiuto, né un senso univoco alle parole captate.Rilevava l'assenza di rumori di spostamento che potessero giustificare l'aumento di intensità della voce, secondo la tesi difensiva, così come riteneva che il silenzio che seguiva la chiamata dei soccorsi costituisse un elemento a carico dell'imputato. Con tali rilievi critici il ricorrente non si confronta, limitandosi a riproporre le medesime argomentazioni già sottoposte al vaglio della Corte di Assise e da questa respinte, utilizzando argomentazioni prive di specificità. Il provvedimento impugnato, come gli altri di ugual segno che lo hanno preceduto nella sequenza procedimentale, ha dato conto, nella valutazione del quadro indiziario, del fatto che originariamente parte dei medesimi indizi erano stati valutati in maniera diametralmente opposta, tanto è vero che avevano portato al rigetto della richiesta di applicazione della misura. E benchè, come noto, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, il provvedimento impugnato ha rivisitato i medesimi elementi - già vagliati nelle precedenti ordinanze in favore del reo - e, rileggendoli in uno con i nuovi dati apportati alle indagini, ha dato loro un significato opposto, per renderli conciliabili con gli ulteriori gravi indizi : ciò in perfetta osservanza del principio espresso da questa Corte secondo cui, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto. (Sez. 3 -, Sentenza n. 31022 del 22/03/2023 Rv. 284982). [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha ritenuto, attraverso una compiuta e articolata motivazione, che il materiale probatorio, posto a fondamento della richiesta cautelare e dell'atto di impugnazione, andasse letto in maniera coordinata e non parcellizzata, valorizzando, in particolare, il significato che ogni singolo elemento indiziario assumeva nella coordinazione con gli altri, contribuendo a delineare un quadro indiziario solido, pienamente integrante il requisito della gravità. In particolare, ha dato un diverso e più logico significato, in una valutazione globale dell'apparato indiziario, al silenzio serbato nei quindici minuti che hanno seguito la chiamata al 112 e al fatto che l'uomo abbia chiamato i soccorsi sanitari solo in un secondo momento, ostacolandone l'attività al loro arrivo. Quanto, poi, alla valutazione delle immagini rappresentanti lo stato dei luoghi, la valutazione fatta nel provvedimento impugnato circa la non risolutività dell'immagine di un gancio a provare che fosse proprio quello utilizzato per il suicidio nulla ha a che vedere con l'asserzione contenuta nei provvedimenti di segno opposto circa la scarsa intellegibilità dello stato dei luoghi: quindi la non risolutività delle immagini ha un valenza completamente differente nei due provvedimenti e non intacca minimamente la logicità del ragionamento motivazionale contenuto nella impugnata ordinanza. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. L'impugnato provvedimento dedica le pagg 3, 4 e 5 ad illustrare le esigenze cautelari, la loro concretezza ed attualità, in ragione della gravità della condotta, delle condotte che la avevano preceduta, che integravano una modalità relazionale violenta e maltrattante non solo nei confronti della moglie, ma di tutti i familiari. Il tratto personologico violento, osserva la Corte di Assise, è apprezzabile anche esaminando il casellario dell'imputato, che appare uomo non in grado di risolvere i conflitti se non in maniera violenta e di ciò si è avuta contezza anche nel corso dell'interrogatorio, interrotto per gli scatti d'ira dell'imputato. Il provvedimento impugnato a chiosa della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione ha sottolineato come nessun segno di pentimento e/o resipiscenza sia emerso, rendendo sempre attuale il medesimo atteggiarsi violento dell'imputato che non ha percepito il disvalore delle sue condotte. E' evidente che laddove il pericolo di reiterazione di una condotta sia ancorato ad una modalità innata dell'atteggiarsi nei rapporti con gli altri, la concretezza e l'attualità del pericolo possono essere oggetto di un più agevole riscontro. E ciò in quanto, in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato. (Conf. Sez. 2, sent. n. 9500 del 2016, non massimata sul punto). (Sez. 2, Sentenza n. 9501 del 23/02/2016 Cc. (dep. 08/03/2016) Rv. 267785 Il Tribunale ha in tal senso correttamente applicato tale principio, che qui si intende ribadire. In punto di adeguatezza della misura il provvedimento impugnato si è rifatto all'insegnamento di questa Corte secondo cui «In tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi; pertanto, quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", la misura degli arresti donniciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto contenimento». (Sez. 2 - , Sentenza n. 19559 del 25/02/2020 Cc. (dep. 30/06/2020 ) Rv. 279475 - 01 Ciò in quanto, come riportato in motivazione, quando la valutazione del pericolo di recidiva riguarda reati che si consumano attraverso la violenza alla persona, che si distinguono per essere posti a tutela di un bene di rilevanza costituzionale primaria, ovvero l'incolumità della persona, il giudizio in ordine al pericolo di recidiva e quello relativo alla idoneità cautelare dei presidi disponibili, deve essere effettuata con rigore proporzionato alla rilevanza del bene giuridico tutelato; la applicazione della misura cautelare domiciliare implica infatti l'accettazione del rischio che le regole imposte siano violate a causa di flessioni nell'autodisciplina: tenuto conto che la capacità di auto contenimento è inversamente proporzionale al rischio di violazione delle regole di autocontenimento, la scelta della misura adeguata a contenere il pericolo di recidiva deve essere anche "proporzionata" alla gravità della recidiva. Pertanto quando questa riguardi reati consumati con violenza alla persona la valutazione in ordine alla proporzionalità deve essere effettuata con l'obiettivo di offrire la massima tutela dell'incolumità personale. 2. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali; lo stato detentivo del ricorrente impone la comunicazione del presente provvedimento ex art. 94 co 1 ter disp. att. cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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