CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21841/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 46745/23 Musacchi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione a condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla pretesa validità dell'atto impugnatorio - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure, limitandosi in sostanza a ripetere le censure già svolte nell'atto di appello in tema di negata disapplicazione della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22