CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 03078/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7683/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania – Sezione Staccata di Salerno n. 8080/2016 depositata i l 23/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza della CTR della Campania in epigrafe, con cui i giudici di secondo grado, accogliendo l’appello della società contribuente, hanno annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per Ires, Iva e Irap, oltre accessori, per l’anno di imposta 2009. 2. Resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva la inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione, come anche dedotto da parte controricorrente. 2. La sentenza di appello impugnata , non notificata, è stata depositata in data 23/09/2016 e dunque il termine per il ricorso in cassazione scadeva in data 23/03/2017. 3. Il periodo in esame non era interessato da sospensioni eccezionali dei termini processualilegate a provvedimenti condonizi, in quanto, come disposto dall’art. 39, comma 12, lettera c), d.l.n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, erano stati sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadevano dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo (24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017. 4. Il ricorso , datato 15 marzo 2017, è stato spedito, con accettazioneda parte dell’Unep presso la Corte d’Appello di Roma in data 6 luglio 2017,e la notifica si è perfezionata in data 13/07/2017 con il ritiro del piego presso l’ufficiopostale da parte del difensore domiciliatario. 5. Va altresì rilevato che la copia notificata reca la dicitura “prosecuzione processo di notificazione” e che la ricorrente Agenzia ha depositato altra copia del ricorso, consegnata all’Ufficiale giudiziario in data 20/03/2017, e della cui notificazione non ha documentato l’esito. 5.1. La seconda notificazione, sia per la espressa indicazione contenuta nell’atto, sia perché risulta destinata ad indirizzo del domiciliatario differente rispetto a quello della prima notificazione, che coincideva con quello risultante dalla sentenza di appello, potrebbe in thesi ricondursi alla fattispecie conservativa più volte individuata da questa Suprema Corte. 6. Va opportunamente rammentato che, per costante orientamento di questa Corte, «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, Rv. 640441 – 01 ; conf. ex multis Cass. Sez. 5, 25/09/2015, n. 19060, Rv. 636563 –01). 6.1. Tuttavia, così non è nel caso di specie , in quanto il processo notificatorio non risulta essere stato riattivato con tempestività, e comunque entro oltre il termine di salvezza individuato, non essendo inoltre rilevabile il momento in cui l’Avvocatura ha avuto rispedito l’atto non notificato, né essendo state dedotte le eventuali cause giustificative di eventuale rimessione in termini. 7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo, in relazione al valore delle maggiori imposte accertate, come desunto dagli atti. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggion. 115, art. 13 comma 1- quater (Cass. 29/01/2016, n.1778). P.Q.M La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli access