CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA LÀ-_,CuTòCL sul ricorso 11976-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - con troricorren ti- avverso la sentenza n. 5355/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: le società contribuenti impugnavano l'avviso di accertamento e l'invito di pagamento, loro notificato nel 2017, concernente una bolletta di importazione relativa alla importazione dalla Cina di fotocamere digitali compatte "Polaroid" ritenendo l'Ufficio che le merci avrebbero dovuto essere qualificate non come fotocamere digitali ma come videocamere digitali (e quindi con un dazio maggiore); la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane affermando che le merci in questione sono fotocamere digitali (ed è questo il loro ruolo essenziale) a cui è stata aggiunta la funzione video, che riveste un ruolo sussidiario dal momento che un apparecchio, per poter essere classificato come fotocamera digitale, deve essere in grado di registrare filmati sia sulla memoria interna che su supporti esterni e utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video e nessuna di queste caratteristiche è presente negli apparecchi in discussione. l'Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre le società contribuenti si costituiscono con controricorso e in prossimità dell'udienza depositano memoria insistendo perché il ricorso sia dichiarato Ric. 2020 n. 11976 sez. MT ud. 26-04-2022 -2- inammissibile o comunque infondato; con ordinanza interlocutoria del 15 febbraio 2022, n. 4881 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito; in prossimità dell'udienza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli depositava memoria chiedendo che la questione sia rimessa alla pubblica udienza per una trattazione unitaria dei vari ricorsi analoghi proposti. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione del regolamento UE 8.8.2014 n. 876/2014 in quanto le merci in questioni sarebbero delle action-cam la cui voce doganale più adatta è la n. 8525809900 (videocamere digitali) in ragione di un obiettivo ultragrandangolare, di una interfaccia micro USB, di alloggiamento per scheda micro SD. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare e la pendenza di analoghi ricorsi presso la quinta sezione civile di questa Corte rendano opportuno il rinvio della causa alla predetta sezione per trattazione congiunta con i ricorsi n. R.G. n. 11987 del 2020, n. R.G. n. 11979 del 2020 e n. R.G. n. 11822 del 2020. P.Q.M. rinvia la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile per trattazione congiunta con i ricorsi n. R.G. n. 11987 del 2020, n. R.G. n. 11979 del 2020 e n. R.G. n. 11822 del 2020. Così deciso nella camer