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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 17240/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con cui è stata condannato per il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con il quale si lamenta la mancata riqualificazione da parte della Corte territoriale del delitto di atti persecutori in quello di molestie, è aspecifico, poiché sul punto vi è congrua motivazione del giudice di secondo grado e la doglianza non si confronta con le argomentazioni della sentenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino) P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere,eSteyÌsore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con cui è stata condannato per il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con il quale si lamenta la mancata riqualificazione da parte della Corte territoriale del delitto di atti persecutori in quello di molestie, è aspecifico, poiché sul punto vi è congrua motivazione del giudice di secondo grado e la doglianza non si confronta con le argomentazioni della sentenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino) P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere,eSteyÌsore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 17240/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris