CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 ottobre 2023
Cassazione n. 32954/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18127/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elett.te domiciliato in ROMA, presso lo stu- dio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA],lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.toGIUSEPPE LEPORE che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avversola sentenza n. 797/2019 della CORTE D’APPELLO di PERU- GIA,depositata il 20/01/2020;Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 18127/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza depositata in data 20/1/2020, la Corte d’appello di Perugia,in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Eustachi e in parziale riforma della decisione di primo grado, perquel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione conla quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle somme a quest’ul- timodovute in ragione della fideiussione prestata dalla Riffelli in rela- zione alle obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’Eustachicon un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione(salvo aggiungerne gli interessi dovuti secondo la legge), conparticolare riguardo al pagamento dei canoni di locazione non cor- rispostidalla società conduttrice fino al termine del rapporto contrat- tuale,nonché al pagamento delle somme corrispondenti ai costi di ri- pristinodell’immobile che la società conduttrice si era impegnata a re- stituirenello stato originario; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva escluso la responsabilità della Riffelli per il risarcimento del dannodovuto dalla società conduttrice, ai sensi dell’art. 1591 c.c., per l’occupazionedell’immobile successivo alla scadenza del rapporto con- trattuale;e ciò, tanto in ragione della natura extracontrattuale di tale ultimaresponsabilità (come tale non riconducibile all’impegno fideius- sorio),quanto per l’illegittimità del rifiuto del locatore di ricevere tem- pestivamentel’immobile offertogli dalla società conduttrice (indipen- Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 18127/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dentementedalle condizioni del bene): circostanza, quest’ultima, rile- vabilesul piano argomentativo ai fini dell’esclusione della responsabi- litàdel fideiussore, benché non traducibile in termini positivi essendo lacontraria statuizione fatta propria dal giudice di primo grado ormai copertada giudicato interno nei confronti della società conduttrice; sotto altro profilo, nel disattendere l’appello incidentale proposto dalla Riffelli , la corte territoriale ha sottolineato come la fideiussione propostada quest’ultima dovesse ritenersi estesa, non solo al paga- mento dei canoni di locazione, ma a tutte le obbligazioni discendenti dalcontratto (ivi comprese le relative integrazioni ex lege e i costi di ripristinodell’immobile al termine del rapporto), rilevando, sotto altro profilo, come il locatore non fosse incorso in alcuna violazione degli obblighiimposti a tutela delle ragioni del fideiussore dagli artt. 1956 e 1957 c.c., dovendo, da ultimo, escludersi l’intervenuta conclusione di un accordo transattivo liberatorio per il fideiussore, non avendo quest’ultimo provveduto, come opportuno e indispensabile, alla rela- tivadimostrazione mediante prova scritta; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ri- corsoper cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale sulla base di quattro motivi d’impugnazione; PierfrancescoEustachi ha depositato controricorso al fine di resi- stereal ricorso incidentale; laPlinco 41 s.r.l. non ha svolto difese in questa sede; EmiliaRiffelli e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche, Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 18127/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil primo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza im- pugnata per violazione dell’art. 101 co. 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omessodi rilevare l’avvenuta violazione, da parte del giudice di primo grado,dell’art. 101 cit., avendo detto g iudice posto a fondamento della decisionesulla limitazione della responsabilità del fideiussore rispetto aquella del debitore principale (segnatamente l’inestensibilità della re- sponsabilità ex art. 1591 c.c. del conduttore al fideiussore) una que- stionerilevata d’ufficio e mai sottoposta al contraddittorio delle parti, nonpotendo condividersi l’affermazione del giudice di appello, circa il carattereesplicitamente controverso della questione, inopinatamente dedotto tramite la valorizzazione delle generiche contestazioni solle- vate dalle controparti avverso le domande proposte nei relativi con- fronti; ilmotivo è inammissibile; osservapreliminarmente il Collegio come l’odierno ricorrente prin- cipaleabbia limitato in termini inammissibilmente scarni o insufficienti iltenore complessivo dell’esposizione dei fatti di cui al ricorso, omet- tendo altresì individua re, in forme inequivoche, quell i che sarebbero stati‘i profili ’ delle difese svolte nel corso del giudizio , in chiara viola- zionedell’art. 366 n. 6 c.p.c. ; varrà in ogni caso evidenziare come la decisione del giudice di primogrado non avrebbe mai potuto considerarsi viziata dall’eventuale violazionedell’art. 101 c.p.c., atteso che tale norma impone la ricosti- tuzionedel contraddittorio tra le parti unicamente in relazione alle que- stionidi fatto rilevate d’ufficio , e non già in relazione alle questioni di Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 18127/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dirittocome quella oggetto dell’odierna controversia, nella specie con- sistente nella qualificazione della natura della responsabilità del con- duttore ai sensi dell’ art. 1591 c.c. (sul punto, v., da ultimo, Sez. 2, Sentenzan. 1617 del 19/01/2022, Rv. 663636 – 01, secondo cui l 'ob- bligodel giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio,stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le que- stionidi diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedononon una diversa valutazione del materiale probatorio bensì provedal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attivitàassertiva in punto di fatto e non già solo mere difese) ; conil secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 1591 c.c. (in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la re- sponsabilitàdel fideiussore per il risarcimento del danno connesso alla violazione,da parte del conduttore, dell’obbligo di restituzione dell’im- mobilenei termini dovuti ( ex art. 1591 c.c.), attribuendone infondata- menteuna pretesa natura extracontrattuale; ilmotivo è fondato. osservail Collegio come, una volta attestata (come effettivamente accadutonel caso di specie, ad opera del giudice d’appello) l’avvenuta prestazione,da parte del fideiussore, della propria garanzia personale inrelazione a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, laresponsabilità per le obbligazioni imposte alla società conduttrice a seguitodell’inadempimento dell’obbligazione avente ad oggetto la pun- tualerestituzione dell’immobile locato (ai sensi dell’art. 1591 c.c.) non avrebbepotuto sfuggire alla responsabilità del fideiussore ;Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 18127/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri a tale riguardo, deve ritenersi totalmente erronea l’affermazione contenutanella decisione impugnata, secondo cui l’art. 1591 c.c. indi- viduerebbeuna forma di responsabilità di natura extracontrattuale del conduttore,valendo, sul punto, il richiamo a l consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l a responsabilità del conduttore per il ritardo nella restituzione dell'immobile ( discipli- natadall'art. 1591 c.c. con una norma da ritenersi applicabile anche là doveil ritardo dipenda dal protrarsi della controversia ) ha natura con- trattuale,poiché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituirela cosa locata alla cessazione del contratto ( al riguardo v., da ultimo,Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38588 del 06/12/2021, Rv. 663344 – 01); conil terzo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza im- pugnataper violazione dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la questionerelativa alla legittimità del rifiuto del locatore di ricevere la restituzionedell’immobile in condizioni non conformi a quelle pattuite fosse passata in giudicato esclusivamente nei confronti della società conduttrice, e non anche della Reffelli in qualità di fideiussore, non avendoquest’ultima (così come la società conduttrice) impugnato tale capodella sentenza di primo grado con appello incidentale; ilmotivo è fondato ; osservail Collegio come, né la corte d’appello, né ( in questa sede ) laparte controricorrente , abbiano mai dedotto l’avvenuta proposizione diun appello incidentale avverso l’affermazione del primo giudice se- condocui il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell’immobile incondizioni non conforme a quelle pattuite fosse legittimo ;Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 18127/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri datale incontestabile premessa deriva (oltre al riconoscimento del passaggioin giudicato del punto concernente la legittimità del rifiuto dellocatore di ricevere la restituzione dell’immobile in condizion i non conformia quelle pattuite) che la motivazione dettata d a l giudice d’ap- pello, diretta a escludere il diritto del locatore di richiedere al fideius- soreil risarcimento del danno connesso al ritardo della società condut- trice nella restituzione dell’immobile nelle condizioni dovute (diritto fondatosul presupposto della legittimità del rifiuto di ricevere la resti- tuzione dell’immobile in condizioni non conformi a quelle pattuite ) , violail giudicato interno formatosi sul punto, dovendo ritenersi , conse- guentemente,illegittima; con il quarto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente disposto la compensazionedel 40% delle spese relative al grado di appello, nono- stante l’accoglimento dell’appello principale proposto dall’Eustachi e l’integralerigetto dell’appello incidentale proposto dalla Riffelli, con la conseguente insussistenza di alcuna reciproca soccombenza tra le parti; larilevanza della censura in esame deve ritenersi assorbita dall’ac- certamentodella fondatezza, e dal conseguente accoglimento, del se- condoe del terzo motivo del ricorso principale; conil primo motivo del ricorso incidentale, la Riffelli censura la sen- tenzaimpugnata per violazione dell’art. 1362 c.c. (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato, inviolazione della richiamata norma di ermeneutica contrattuale, che leparti del contratto di fideiussione avessero esteso l’obbligazione della Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 18127/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri garantea tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e non soloa quelle relative al pagamento dei canoni; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come l’odierna ricorrente incidentale abbia ripor- tato,nel proprio atto di impugnazione ( cfr. pag g . 27 - 28 ) , il passo del contrattodi fideiussione in cui si menziona espressamente l’impegno delfideiussore a garantire l’esatto adempimento “delle obbligazioni as- suntein contratto” dalla società conduttrice “e, in particolare, l’obbli- gazionedell’esatto e puntuale pagamento del canone” ; lasola circostanza che la corte d’appello abbia considerato la men- zionedel ‘ pagamento del canone ’ alla stregua di una sostanziale forma ‘esemplificativa’della più generale previsione circa la responsabilità del fideiussoreper tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, deve rite- nersitale da non costituire una palese violazione del canone ermeneu- ticodi cui all’art . 1362 c.c. dedotto in questa sede dalla ricorrente in- cidentale; atale riguardo, è appena il caso di rammentare come, secondo il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpre- tazionedegli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudicedi merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiticonsentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazionedei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli ef- fettidi cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; intale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 18127/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affer- mare,in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da partedei giudici di merito, della comune intenzione delle parti ai sensi dell’art.1362 c.c., orientando l’argomentazione critica rivolta nei con- frontidell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazionedi un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello co- mune,del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali inter- pretati, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilitàdella lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ri- tenutapreferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione dellacorte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valu- tazionedi merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbiaproceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni ne- gozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore,non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei alcomune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ri- costruzionedel significato complessivo dell’atto negoziale in termini di paleseirrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo allaricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispettoal testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 18127/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sìda sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricor- rentein questa sede di legittimità; conil secondo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1957 c.c. (in relazione all’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente conside- rato, ai fini della determinazione della scadenza della fideiussione, l’estinzionedell’intero rapporto contrattuale e non già le date relative allascadenza dei singoli canoni di locazione, con la conseguenza erro- neitàdella decisione impugnata nella parte in cui, sulla base di un’er- rata interpretazione degli elementi istruttori, ha ritenuto adeguata- mente assolti, da parte del locatore, gli obblighi allo stesso imposti dall’art.1957 c.c., tenuto conto dell’avvenuta limitazione della respon- sabilitàdel fideiussore agli stessi termini delle obbligazioni principali; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la censura avanzata dall’odierna ricorrente incidentalecon il motivo in esame riguardi un punto (la scadenza della fideiussionecon riguardo al pagamento dei singoli canon i di locazione) che non risulta essere stato investito dall’appello incidentale, emer- gendopiuttosto, dalla lettura della sentenza d’appello (cfr. pagg. 8 - 9), comeil riferimento all’art. 1957 c.c. fosse stato limitato, dall’appellante incidentale,alla sola scadenza della fideiussione con riguardo all’obbli- gazioneconcernente la mancata restituzione dell’immobile ; ciòposto, non avendo la ricorrente incidentale adeguatamente as- soltoin questa sede agli oneri di allegazione imposti dall’ art. 366 n. 6 c.p.c.,con specifico riguardo all’oggett iva estensione dell’appello inci- dentale, deve ritenersi inammissibile l’odierna censura con riguardo Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 18127/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’asseritaestinzione della garanzia riferita al pagamento dei singoli di canonedi locazione ; quanto, invece, alla pretesa estinzione della garanzia in relazione all’obbligazioneconcernente la mancata restituzione dell’immobile (che lacorte territoriale ha escluso “ in quanto dalla lettura degli atti risulta chiaroche, avendo il locatore contestato immediatamente la mancata restituzionedell’immobile perché non ripristinato nelle condizioni origi- narie come invece previsto nel contratto”: pag. 8), l’inammissibilità della censura discende dall’impostazione critica seguita nel motivo in esame,essendosi l’odierna ricorrente incidentale limitata alla prospet- tazionedi una rilettura nel merito degli elementi di prova già valutati dalgiudice d’appello ( con particolare riguardo al la rilevata tempestività dellacontestazione mossa dal locatore alla società conduttrice ), e dun- quesulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di le- gittimità; con il terzo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1956 c.c. (in relazione all’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto, sullabase degli elementi istruttori acquisiti, che il creditore non fosse incorsonella violazione degli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi dell’art.1956 c.c., con particolare riguardo all’avvenuta estensione dei finanziamenti sostanzialmente concessi alla società conduttrice pur avendoassunto la ragionevole consapevolezza del peggioramento delle condizionipatrimoniali della società conduttrice; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la corte d’appello abbia espressamente af- fermatol’impossibilità di dedurre la violazione, da parte del creditore, Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 18127/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’art.1956 c.c. non essendo stato dimostrato che il locatore fosse a conoscenza di una situazione così precaria della conduttrice da non consentiredi far fronte alle obbligazioni assunte ( cfr . pag. 9) ; ciòposto, l a censura in esame, nella misura in cui intende revocare in dubbio l’attendibilità di una simile affermazione in fatto , si risolve nellasostanziale prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti e delleprove analizzata dal giudice d’appello, ancora una volta secondo unaprospettiva critica non consentita in questa sede di legittimità; conil quarto motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 257 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente omesso diprovvedere all’escussione del testimone indicato dalla Riffelli al fine dicomprovare l’avvenuta stipulazione tra le parti di una transazione connessaal pagamento delle somme in contestazione; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la ricorrente incidentale abbia prospettato ilvizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dalgiudice a quo a sostegno della decisione assunta; sulpunto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurispru- denzadi questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentatodall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui ilmezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondochi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo(e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del di- rittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avve- nutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 18127/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri concretinoin una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'espli- citae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, peressere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioniche la sorreggono e da esse non possono prescindere, doven- dosi,dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo perinidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso perCassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01 , il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto,da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017) . nelcaso di specie, avendo la corte territoriale negato la legittimità dell’istanza istruttoria propost a dall’odierna ricorrente incidentale sul presuppostoche la dedotta transazione, in ragione del carattere ‘note- vole’ delle somme in contestazione, avrebbe dovuto essere necessa- riamentecomprovata per iscritto, l’odierna censura, nel contestare la sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 257 c.p.c., dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conse- guenteinammissibilità della doglianz a , essendosi la ricorrente inciden- talesottratta all ’ impugnazione dell’ autonoma ratio deciden d i specifica- menteindividuata dal giudice d’appello ; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo e del terzomotivo del ricorso principale (inammissibile il primo ed assorbito il quarto), e l’infondatezza del primo motivo del ricorso incidentale (inammissibilii restanti), dev’essere disposta la cassazione della sen- tenzaimpugnata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti, con Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 18127/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilconseguente rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa compo- sizione,cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese delpresente giudizio di legittimità; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissibili il primo motivo del ricorso principale, nonché ilsecondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale. Rigettail primo motivo del ricorso incidentale. Dichiaraassorbito il quarto motivo del ricorso principale. Accoglieil secondo e il terzo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impug