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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 48752/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 30/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Palermo, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a mesi di tre di arresto per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.

Igs. 159/2011.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore di fiducia, l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il collegio non avrebbe rispettato i principi in materia di determinazione della pena, fornendo una motivazione apparente in ordine alla congruità di una pena base superiore al minimo edittale.

Rilevato che tale unico motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché generico, aspecifico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito.

Invero, per quanto concerne il quantum della pena inflitta deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

E ancora, costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di graduazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito, al fine di assolvere all'obbligo di motivazione, soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017).

Ebbene, nel caso di specie, la Corte d'Appello, nonostante sia stata irrogata una pena al di sotto della soglia della media edittale, ha fornito sul punto una congrua e specifica motivazione - non censurabile in sede di legittimità in ragione dei principi sopra indicati - sulla scorta dei criteri indicati all'art. 133 cod. pen. (gravità della violazione, capacità a delinquere del Pinelli derivante dai numerosi precedenti penali, anche specifici).

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 30/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Palermo, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a mesi di tre di arresto per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. 159/2011. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore di fiducia, l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il collegio non avrebbe rispettato i principi in materia di determinazione della pena, fornendo una motivazione apparente in ordine alla congruità di una pena base superiore al minimo edittale. Rilevato che tale unico motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché generico, aspecifico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Invero, per quanto concerne il quantum della pena inflitta deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). E ancora, costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di graduazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito, al fine di assolvere all'obbligo di motivazione, soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017). Ebbene, nel caso di specie, la Corte d'Appello, nonostante sia stata irrogata una pena al di sotto della soglia della media edittale, ha fornito sul punto una congrua e specifica motivazione - non censurabile in sede di legittimità in ragione dei principi sopra indicati - sulla scorta dei criteri indicati all'art. 133 cod. pen. (gravità della violazione, capacità a delinquere del Pinelli derivante dai numerosi precedenti penali, anche specifici). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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