CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 1994
Cassazione n. 08441/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/09/1994 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile, essendo costituito solo da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato non fosse limitato a opporre resistenza passiva, ma che - al momento dell'arresto - avesse colpito gli operanti con calci e pugni, cagionando agli stessi un trauma alla mano sinistra e contusioni alla base del collo sinistro. Anche il secondo motivo non può essere accolto in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, non tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte di appello, la quale, una volta accertato il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo 1, ha evidenziato che le armi di cui ai' capi 2 e 3 erano state rinvenute unitamente al denaro e a quanto necessario per il confezionamento della sostanza stupefacente e che erano, quindi, riconducibili all'imputato, il quale aveva illegalmente portato in luogo pubblico una pistola (priva di matricola e, quindi, qualificata come arma clandestina), una roncola e un coltello (con una lama di 9,5 cm). D'altronde, contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, nessun vizio logico argonnentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in esame: i giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo all'imputato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C