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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15590/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai seguenti reati: a) tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA], reato per il quale [OSCURATO:PERSONA] risultava condannato in forza della sentenza emessa dalla predetta Corte il 22 novembre 2011; b) due reati di associazione mafiosa per i quali [OSCURATO:PERSONA] risultava condannato in forza delle sentenze emesse dalla medesima Corte il 26 marzo 2012 e il 29 marzo 2015, delitti già ritenuti tra loro legati dal vincolo della continuazione con ordinanza della stessa Corte del 9 settembre 2016.

2. Con ordinanza del 12 marzo 2021, il giudice dell'esecuzione, richiamando l'art. 666, comma 2, cod. pen., dichiarava l'istanza inammissibile, sulla base del rilievo che si trattava di mera riproposizione dell'istanza già in parte rigettata con l'ordinanza del 9 settembre 2016.

3. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. pen.

Il ricorrente sostiene che l'istanza dichiarata inammissibile con l'ordinanza del 12 marzo 2021, ora impugnata, non costituisce mera riproposizione di quella già in precedenza rigettata parzialmente con l'ordinanza del 9 settembre 2016, perché l'istanza più recente era basata sul nuovo elemento costituito dall'individuazione del movente del tentato omicidio in danno del Caruana in motivi inerenti alla vita del sodalizio criminoso del quale [OSCURATO:PERSONA] era partecipe, mentre nell'istanza più antica il movente di detto reato era indicato prevalentemente in relazione a questioni inerenti a debiti di gioco. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.1.1.

L'art. 666, comma 2, cod. pen., in materia di esecuzione, prevede la declaratoria di inammissibilità della richiesta costituente mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la pronuncia del giudice dell'esecuzione di parziale rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta rispetto ai reati per cui è stato escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Rv. 268562 - 01).

1.2. Nel caso ora in esame, è pacifico che, con ordinanza del 9 settembre 2016, fu rigettata, per la parte relativa al suddetto tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], una prima istanza volta a far ritenere, come quella rigettata con l'ordinanza ora impugnata, che tale reato fosse legato dalla continuazione con i menzionati reati associativi.

È pacifico, inoltre, che alla base di entrambe le istanze fu posto il tema del movente del reato, sebbene indicato nella prima istanza con riferimento a questioni inerenti a debiti di gioco e nella seconda istanza con riferimento a motivi collegati alla vita del sodalizio criminoso del quale [OSCURATO:PERSONA] faceva parte.

Alla luce di tali constatazioni, deve ritenersi che il giudice dell'esecuzione abbia giustamente qualificato l'istanza più recente come una mera riproposizione di quella precedentemente rigettata per la parte che qui rileva, perché il tema del movente, quale elemento posto a sostegno di una istanza di riconoscimento della continuazione, ha carattere unitario.

Pertanto, la prospettazione difensiva che lo riproponga, in relazione a una ricostruzione fattuale diversa rispetto a quella già svolta dal giudice dell'esecuzione, tende a un inammissibile rinnovo della valutazione - coperta da preclusione - resa in proposito.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai seguenti reati: a) tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA], reato per il quale [OSCURATO:PERSONA] risultava condannato in forza della sentenza emessa dalla predetta Corte il 22 novembre 2011; b) due reati di associazione mafiosa per i quali [OSCURATO:PERSONA] risultava condannato in forza delle sentenze emesse dalla medesima Corte il 26 marzo 2012 e il 29 marzo 2015, delitti già ritenuti tra loro legati dal vincolo della continuazione con ordinanza della stessa Corte del 9 settembre 2016. 2. Con ordinanza del 12 marzo 2021, il giudice dell'esecuzione, richiamando l'art. 666, comma 2, cod. pen., dichiarava l'istanza inammissibile, sulla base del rilievo che si trattava di mera riproposizione dell'istanza già in parte rigettata con l'ordinanza del 9 settembre 2016. 3. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. pen. Il ricorrente sostiene che l'istanza dichiarata inammissibile con l'ordinanza del 12 marzo 2021, ora impugnata, non costituisce mera riproposizione di quella già in precedenza rigettata parzialmente con l'ordinanza del 9 settembre 2016, perché l'istanza più recente era basata sul nuovo elemento costituito dall'individuazione del movente del tentato omicidio in danno del Caruana in motivi inerenti alla vita del sodalizio criminoso del quale [OSCURATO:PERSONA] era partecipe, mentre nell'istanza più antica il movente di detto reato era indicato prevalentemente in relazione a questioni inerenti a debiti di gioco. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato.1.1. L'art. 666, comma 2, cod. pen., in materia di esecuzione, prevede la declaratoria di inammissibilità della richiesta costituente mera riproposizione di una richiesta già rigettata. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la pronuncia del giudice dell'esecuzione di parziale rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta rispetto ai reati per cui è stato escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Rv. 268562 - 01). 1.2. Nel caso ora in esame, è pacifico che, con ordinanza del 9 settembre 2016, fu rigettata, per la parte relativa al suddetto tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], una prima istanza volta a far ritenere, come quella rigettata con l'ordinanza ora impugnata, che tale reato fosse legato dalla continuazione con i menzionati reati associativi. È pacifico, inoltre, che alla base di entrambe le istanze fu posto il tema del movente del reato, sebbene indicato nella prima istanza con riferimento a questioni inerenti a debiti di gioco e nella seconda istanza con riferimento a motivi collegati alla vita del sodalizio criminoso del quale [OSCURATO:PERSONA] faceva parte. Alla luce di tali constatazioni, deve ritenersi che il giudice dell'esecuzione abbia giustamente qualificato l'istanza più recente come una mera riproposizione di quella precedentemente rigettata per la parte che qui rileva, perché il tema del movente, quale elemento posto a sostegno di una istanza di riconoscimento della continuazione, ha carattere unitario. Pertanto, la prospettazione difensiva che lo riproponga, in relazione a una ricostruzione fattuale diversa rispetto a quella già svolta dal giudice dell'esecuzione, tende a un inammissibile rinnovo della valutazione - coperta da preclusione - resa in proposito. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 15590/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris