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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 09230/2023

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23601-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat o e difes o dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso cui èelettivamente domiciliata in Roma, via Vetulonia 39 ; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 934/2019 pubblicata l’8 marzo 2019. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Roma esponendo che: aveva vinto un concorso per collaboratore tecnico enti di ricerca IV livello professionale, venendo così assunta presso l’ISTAT a decorrere dal 19 giugno 1996; era risultata idonea ad un successivo concorso pubblico indetto dall’ISTAT per complessivi 55 posti per il profilo di ricercatore di III livello professionale, di cui 18 posti per l’area statistica socio-demografica, la cui graduatoria era stata approvata con deliberazione del 28 dicembre 2004; con successiva deliberazione dell’11 aprile 2008 era stata assunta per scorrimento della graduatoria ed inquadrata nel III livello nel profilo di ricercatore a decorrere dal 16 aprile 2008, stipulando un nuovo contratto di lavoro; in virtù del passaggio in questione aveva subito una riduzione del trattamento economico complessivo percepito; aveva chiesto all’ISTAT l’applicazione del c.d. trascinamento retributivo, ossia dell’art. 202 d.P.R. n. 3 del 1957, in combinato disposto con l’art. 3, comma 57, legge n. 537 del 1993; la sua istanza, volta ad ottenere la corresponsione di un assegno ad personam, pari alla differenza stipendiale tra quanto percepito come IV livello professionale e ciò che spettava per effetto del nuovo inquadramento nel III livello professionale, era stata respinta.

La ricorrente ha chiesto fosse dichiarato il suo diritto a vedersi riconosciuto l’assegno ad personamrichiesto sino a riassorbimento e rimborsata la somma di € 13.114,03, con condanna della P.A. a pagare detto importo.

Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 8996/2014, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 934/2019, ha accolto, con riferimento ai soli elementi fissi e continuativi.

L’ISTAT ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente.

Quest’ultima sostiene che la notifica di detto ricorso sarebbe avvenuta solo il 16 gennaio 2023, con la conseguenza che la sentenza di appello, pubblicata l’8 marzo 2019, sarebbe passata in giudicato.

La citata eccezione merita accoglimento.

In effetti, risulta agli atti che l’ISTAT aveva tentato una prima notifica il 29 luglio 2019 tramite consegna all’ufficio postale.

Tale prima notifica, ove fosse andata a buon fine, sarebbe stata tempestiva.

Peraltro, la stessa parte ricorrente, con atto del 13 gennaio 2023, ha provveduto al rinnovo della notifica in questione, in quanto dall’avviso di ricevimento concernente il primo tentativo di notifica emergeva che questo non si era perfezionato, in ragione del trasferimento del difensore di [OSCURATO:PERSONA].

L’ipotesi di mancata consegna della notifica all’avvocato che abbia spostato il proprio studio legale integra pacificamente un caso di inesistenza della medesima.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa(Cass., SU, n. 14594 del15 luglio 2016 ) .

Nella specie, a prescindere dall’imputabilità o meno dell’esito negativo della notifica a parte ricorrente, la riattivazione del procedimento notificatorio è avvenuta ben oltre il limite temporale indicato dalle decisioni di questa S.C., con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo per parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di P.A. esentata dalla corresponsione di tale contributo tramite il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 1° marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23601-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat o e difes o dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso cui èelettivamente domiciliata in Roma, via Vetulonia 39 ; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 934/2019 pubblicata l’8 marzo 2019. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Roma esponendo che: aveva vinto un concorso per collaboratore tecnico enti di ricerca IV livello professionale, venendo così assunta presso l’ISTAT a decorrere dal 19 giugno 1996; era risultata idonea ad un successivo concorso pubblico indetto dall’ISTAT per complessivi 55 posti per il profilo di ricercatore di III livello professionale, di cui 18 posti per l’area statistica socio-demografica, la cui graduatoria era stata approvata con deliberazione del 28 dicembre 2004; con successiva deliberazione dell’11 aprile 2008 era stata assunta per scorrimento della graduatoria ed inquadrata nel III livello nel profilo di ricercatore a decorrere dal 16 aprile 2008, stipulando un nuovo contratto di lavoro; in virtù del passaggio in questione aveva subito una riduzione del trattamento economico complessivo percepito; aveva chiesto all’ISTAT l’applicazione del c.d. trascinamento retributivo, ossia dell’art. 202 d.P.R. n. 3 del 1957, in combinato disposto con l’art. 3, comma 57, legge n. 537 del 1993; la sua istanza, volta ad ottenere la corresponsione di un assegno ad personam, pari alla differenza stipendiale tra quanto percepito come IV livello professionale e ciò che spettava per effetto del nuovo inquadramento nel III livello professionale, era stata respinta. La ricorrente ha chiesto fosse dichiarato il suo diritto a vedersi riconosciuto l’assegno ad personamrichiesto sino a riassorbimento e rimborsata la somma di € 13.114,03, con condanna della P.A. a pagare detto importo. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 8996/2014, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 934/2019, ha accolto, con riferimento ai soli elementi fissi e continuativi. L’ISTAT ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente. Quest’ultima sostiene che la notifica di detto ricorso sarebbe avvenuta solo il 16 gennaio 2023, con la conseguenza che la sentenza di appello, pubblicata l’8 marzo 2019, sarebbe passata in giudicato. La citata eccezione merita accoglimento. In effetti, risulta agli atti che l’ISTAT aveva tentato una prima notifica il 29 luglio 2019 tramite consegna all’ufficio postale. Tale prima notifica, ove fosse andata a buon fine, sarebbe stata tempestiva. Peraltro, la stessa parte ricorrente, con atto del 13 gennaio 2023, ha provveduto al rinnovo della notifica in questione, in quanto dall’avviso di ricevimento concernente il primo tentativo di notifica emergeva che questo non si era perfezionato, in ragione del trasferimento del difensore di [OSCURATO:PERSONA]. L’ipotesi di mancata consegna della notifica all’avvocato che abbia spostato il proprio studio legale integra pacificamente un caso di inesistenza della medesima. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa(Cass., SU, n. 14594 del15 luglio 2016 ) . Nella specie, a prescindere dall’imputabilità o meno dell’esito negativo della notifica a parte ricorrente, la riattivazione del procedimento notificatorio è avvenuta ben oltre il limite temporale indicato dalle decisioni di questa S.C., con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo per parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di P.A. esentata dalla corresponsione di tale contributo tramite il meccanismo della prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 1° marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]
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