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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16468/2026

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io, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona confermava le condanne in primo grado degli imputati per i reati di cui agli artt. 635 cod. pen. outJ(capo a), 337 cod. pen. (capo b) e 340 cod. pen. (capo c), per aver i detenuti, rispettivamente: - distrutto o comunque reso del tutto inservibili sgabelli e arredi posti all'interno delle loro camere detentive (capo a); - usato violenza fisica per opporsi ai pubblici ufficiali mentre compivano un atto del proprio ufficio (in particolare, anche incitando altri detenuti ad unirsi alla protesta, lanciavano secchi di acqua saponata e uova agli agenti di polizia penitenziaria per opporsi alla richiesta di rientrare nelle camere di pernotto) (capo b); - realizzando le condotte dei capi precedenti, nonché intrattenendosi ingiustificatamente nel corridoio del carcere, impedito per lungo tempo l'ingresso al personale di polizia penitenziaria e conseguentemente il ripristino dell'ordine e della sicurezza interna (capo c).

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un motivo unico, vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nell'atto di impugnazione era stato evidenziato come, in ragione della concreta modalità del fatto, dell'assoluta tenuità della condotta e del danno, nonché del suo corretto comportamento, l'imputato meritasse l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., ma nella sentenza manca idonea risposta sul punto.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza, deducendo, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], tre motivi.

3.1. Errata applicazione dell'art. 340 cod. pen. e vizio di motivazione.

La fattispecie richiede che si sia verificato un «turbamento» dell'attività istituzionale: nel caso di specie non realizzato, pur a fronte della agitazione dei detenuti che, tuttavia, fecero ritorno nelle proprie celle senza influenzare la funzionalità dell'istituto e senza distogliere gli agenti dalle loro mansioni.

3.2. Errata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Nel censurare la sentenza di primo grado, dalla cui motivazione non si desumeva se fossero state o meno riconosciute le circostanze attenuanti generiche, chiedendone, in caso negativo, l'applicazione, la difesa evidenziava la scarsa gravità dei fatti, la mancanza di conseguenze rilevanti per gli agenti ed il veloce ritorno alla normalità in carcere.

Ma la Corte d'appello non ha specificamente risposto alla doglianza difensiva, come avrebbe dovuto fare, vieppiù in considerazione della scarsa rilevanza del 2fatto, desumibile dal trattamento sanzionatorio (la pena è stata fissata nel minimo edittale e gli aumenti disposti a titolo di continuazione sono molto lievi).

3.3. Errata applicazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 58 ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché vizio di motivazione.

La Corte d'appello, nel negare la sostituzione della pena detentiva, ha trascurato come la riforma Cartabia abbia rafforzato l'obbligo di motivare in modo specifico, concreto e individualizzato la concessione o il diniego di misure alternative alla detenzione, la Corte di Cassazione avendo inoltre chiarito che le condizioni ostative devono riguardare il reato oggetto di giudizio e non possono basarsi sui precedenti penali, nemmeno potendo ritenersi ostativa la tipologia di reato ascritta all'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo la ricostruzione della Corte d'appello, i due imputati presero parte ad una rivolta - di cinque detenuti - che si protrasse per circa cinquanta minuti, nel corso dei quali, da un lato, danneggiarono sgabelli e suppellettili varie nelle rispettive celle, dall'altro lato, si intrattennero nel corridoio con atteggiamenti di minaccia verso gli agenti della polizia penitenziaria, i quali furono quindi anche ostacolati nell'attività di servizio costituita dal fare rientrare i detenuti nelle celle.

2. Ciò premesso, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ruota tutto sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché aspecifico.

Esso, infatti, non si confronta con la motivazione, completa e coerente - che, come tale, si sottrae al sindacato di questa Corte - del provvedimento impugnato che, nell'escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha richiamato i numerosi precedenti dell'appellante, la gravità dei fatti, l'oggettiva modestia della pena, determinata nei minimi, oltre alla mancanza di elementi di meritevolezza, suscettibili di orientare un abbattimento della stessa al di sotto dell'editto sanzionatorio.

3. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo - oltretutto per molta parte versato in fatto - non è fondato.

3.1. Premesso che, evidentemente, l'azione di rivolta dei detenuti non fu affatto così "bagatellare" come dedotto nel ricorso, essendosi risolta soltanto per effetto dell'intervento degli agenti e in un tempo non trascurabile (durò una cinquantina di minuti), alle deduzioni difensive la Corte d'appello ha testualmente risposto che, se sedare rivolte rientra nei compiti istituzionali degli operatori di 3polizia penitenziaria, è anche vero che la protrazione della necessità di adibire tutti gli agenti presenti a tale attività comportò inevitabilmente un corrispondente blocco o comunque un apprezzabile rallentamento di tutte le ulteriori attività degli uffici, in materia, ad esempio, di programmazione o effettuazione di traduzione detenuti, programmazione di servizi, corrispondenza con altri uffici quanto alle svariate materie usualmente trattate ecc.

Tale motivazione è esente da vizi di manifesta illogicità e si conforma, inoltre, alle indicazioni di questa Corte, secondo cui il reato è integrato anche da una condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso (Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018, dep. 2019, Carannante, Rv. 274836), la sussistenza del reato essendo stata esclusa, in questo ambito, con riferimento a situazioni - ben diverse -, quali la mera inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, in quanto non produttive dell'evento di danno richiesto dalla norma (come nel caso di rifiuto, da parte di un detenuto, una volta dimesso dalla infermeria del carcere, di far rientro nella sezione detentiva di appartenenza.

Sez. 6, n. 29351 del 03/05/2006, Parisi, Rv. 235089).

In proposito, va soltanto aggiunto - sotto il precipuo profilo della qualificazione giuridica (aspetto peraltro non dedotto dal ricorrente), che all'applicazione della fattispecie di turbamento di un pubblico servizio nemmeno osta la clausola di riserva («Fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge») con cui esordisce l'art. 340 cod. pen.

Secondo, infatti, la descrizione del capo di imputazione, la quale ha trovato conferma nella ricostruzione del fatto in sentenza - non contestata dal ricorrente -, la condotta di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) impose, per ripristinare l'ordine, l'impiego di «tutti gli agenti presenti», e non soltanto di quelli "resistiti" (rispetto ai quali si configura l'art. 337 cod. pen.), sicché la non sovrapponibilità dei destinatari delle condotte (e, dunque, la mancata coincidenza dei fatti) è in grado di giustificat,t, nel caso di specie, la configurazione di un concorso - materiale - di reati.

3.2. Passando al terzo motivo di ricorso, alle deduzioni difensive va replicato che l'indubbio favore di cui gode la sostituzione delle pene detentive nel disegno della c.d. riforma Cartabia non nega la discrezionalità (tecnica) che caratterizza la scelta dei giudici di merito: ovviamente a condizione che un eventuale diniego sia sostenuto da congrua argomentazione (in tal senso si è da subito orientata la giurisprudenza di questa Corte, a partire, quantomeno, da Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090).

E ciò è accaduto nel caso di specie, in cui la Corte d'appello ha reputato non meritevole la richiesta - fondata, si è precisato, sul solo ricorso delle condizioni 4soggettive e la mancanza di cause ostative, senza altre specificazioni - «non potendo presumersi che il soggetto, pluripregiudicato, anche in relazione della tipologia dei reati per cui si procede, direttamente rivolti a contestazione degli agenti che legalmente operavano, si atterrebbe alle prescrizioni necessariamente connesse alle sanzioni sostitutive».

Essendo, dunque, la motivazione della sentenza impugnata completa e non illogica, essa si sottrae al sindacato di questa Corte, con la conseguenza che il terzo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile.

3.3. Fondato appare, invece, il secondo motivo di ricorso, sulla mancata motivazione in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nei motivi di appello la loro applicazione, nella massima estensione, era stata richiesta alla luce della circoscritta gravità del fatto e della sua occasionalità, la condotta ascritta all'imputato essendo stata estemporanea e non avendo prodotto apprezzabili conseguenze negative per le persone offese.

Ma la Corte d'appello, pur menzionando la richiesta della difesa, nulla ha replicato sul punto, incorrendo, quindi in una evidente lacuna motivazionale.

3.4. La sentenza va, dunque, annullata limitatamente al punto relativo alle circostanze attenuanti generiche, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ai giudici di merito per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona confermava le condanne in primo grado degli imputati per i reati di cui agli artt. 635 cod. pen. outJ(capo a), 337 cod. pen. (capo b) e 340 cod. pen. (capo c), per aver i detenuti, rispettivamente: - distrutto o comunque reso del tutto inservibili sgabelli e arredi posti all'interno delle loro camere detentive (capo a); - usato violenza fisica per opporsi ai pubblici ufficiali mentre compivano un atto del proprio ufficio (in particolare, anche incitando altri detenuti ad unirsi alla protesta, lanciavano secchi di acqua saponata e uova agli agenti di polizia penitenziaria per opporsi alla richiesta di rientrare nelle camere di pernotto) (capo b); - realizzando le condotte dei capi precedenti, nonché intrattenendosi ingiustificatamente nel corridoio del carcere, impedito per lungo tempo l'ingresso al personale di polizia penitenziaria e conseguentemente il ripristino dell'ordine e della sicurezza interna (capo c). 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un motivo unico, vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nell'atto di impugnazione era stato evidenziato come, in ragione della concreta modalità del fatto, dell'assoluta tenuità della condotta e del danno, nonché del suo corretto comportamento, l'imputato meritasse l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., ma nella sentenza manca idonea risposta sul punto. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza, deducendo, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], tre motivi. 3.1. Errata applicazione dell'art. 340 cod. pen. e vizio di motivazione. La fattispecie richiede che si sia verificato un «turbamento» dell'attività istituzionale: nel caso di specie non realizzato, pur a fronte della agitazione dei detenuti che, tuttavia, fecero ritorno nelle proprie celle senza influenzare la funzionalità dell'istituto e senza distogliere gli agenti dalle loro mansioni. 3.2. Errata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Nel censurare la sentenza di primo grado, dalla cui motivazione non si desumeva se fossero state o meno riconosciute le circostanze attenuanti generiche, chiedendone, in caso negativo, l'applicazione, la difesa evidenziava la scarsa gravità dei fatti, la mancanza di conseguenze rilevanti per gli agenti ed il veloce ritorno alla normalità in carcere. Ma la Corte d'appello non ha specificamente risposto alla doglianza difensiva, come avrebbe dovuto fare, vieppiù in considerazione della scarsa rilevanza del 2fatto, desumibile dal trattamento sanzionatorio (la pena è stata fissata nel minimo edittale e gli aumenti disposti a titolo di continuazione sono molto lievi). 3.3. Errata applicazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 58 ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché vizio di motivazione. La Corte d'appello, nel negare la sostituzione della pena detentiva, ha trascurato come la riforma Cartabia abbia rafforzato l'obbligo di motivare in modo specifico, concreto e individualizzato la concessione o il diniego di misure alternative alla detenzione, la Corte di Cassazione avendo inoltre chiarito che le condizioni ostative devono riguardare il reato oggetto di giudizio e non possono basarsi sui precedenti penali, nemmeno potendo ritenersi ostativa la tipologia di reato ascritta all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo la ricostruzione della Corte d'appello, i due imputati presero parte ad una rivolta - di cinque detenuti - che si protrasse per circa cinquanta minuti, nel corso dei quali, da un lato, danneggiarono sgabelli e suppellettili varie nelle rispettive celle, dall'altro lato, si intrattennero nel corridoio con atteggiamenti di minaccia verso gli agenti della polizia penitenziaria, i quali furono quindi anche ostacolati nell'attività di servizio costituita dal fare rientrare i detenuti nelle celle. 2. Ciò premesso, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ruota tutto sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché aspecifico. Esso, infatti, non si confronta con la motivazione, completa e coerente - che, come tale, si sottrae al sindacato di questa Corte - del provvedimento impugnato che, nell'escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha richiamato i numerosi precedenti dell'appellante, la gravità dei fatti, l'oggettiva modestia della pena, determinata nei minimi, oltre alla mancanza di elementi di meritevolezza, suscettibili di orientare un abbattimento della stessa al di sotto dell'editto sanzionatorio. 3. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo - oltretutto per molta parte versato in fatto - non è fondato. 3.1. Premesso che, evidentemente, l'azione di rivolta dei detenuti non fu affatto così "bagatellare" come dedotto nel ricorso, essendosi risolta soltanto per effetto dell'intervento degli agenti e in un tempo non trascurabile (durò una cinquantina di minuti), alle deduzioni difensive la Corte d'appello ha testualmente risposto che, se sedare rivolte rientra nei compiti istituzionali degli operatori di 3polizia penitenziaria, è anche vero che la protrazione della necessità di adibire tutti gli agenti presenti a tale attività comportò inevitabilmente un corrispondente blocco o comunque un apprezzabile rallentamento di tutte le ulteriori attività degli uffici, in materia, ad esempio, di programmazione o effettuazione di traduzione detenuti, programmazione di servizi, corrispondenza con altri uffici quanto alle svariate materie usualmente trattate ecc. Tale motivazione è esente da vizi di manifesta illogicità e si conforma, inoltre, alle indicazioni di questa Corte, secondo cui il reato è integrato anche da una condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso (Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018, dep. 2019, Carannante, Rv. 274836), la sussistenza del reato essendo stata esclusa, in questo ambito, con riferimento a situazioni - ben diverse -, quali la mera inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, in quanto non produttive dell'evento di danno richiesto dalla norma (come nel caso di rifiuto, da parte di un detenuto, una volta dimesso dalla infermeria del carcere, di far rientro nella sezione detentiva di appartenenza. Sez. 6, n. 29351 del 03/05/2006, Parisi, Rv. 235089). In proposito, va soltanto aggiunto - sotto il precipuo profilo della qualificazione giuridica (aspetto peraltro non dedotto dal ricorrente), che all'applicazione della fattispecie di turbamento di un pubblico servizio nemmeno osta la clausola di riserva («Fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge») con cui esordisce l'art. 340 cod. pen. Secondo, infatti, la descrizione del capo di imputazione, la quale ha trovato conferma nella ricostruzione del fatto in sentenza - non contestata dal ricorrente -, la condotta di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) impose, per ripristinare l'ordine, l'impiego di «tutti gli agenti presenti», e non soltanto di quelli "resistiti" (rispetto ai quali si configura l'art. 337 cod. pen.), sicché la non sovrapponibilità dei destinatari delle condotte (e, dunque, la mancata coincidenza dei fatti) è in grado di giustificat,t, nel caso di specie, la configurazione di un concorso - materiale - di reati. 3.2. Passando al terzo motivo di ricorso, alle deduzioni difensive va replicato che l'indubbio favore di cui gode la sostituzione delle pene detentive nel disegno della c.d. riforma Cartabia non nega la discrezionalità (tecnica) che caratterizza la scelta dei giudici di merito: ovviamente a condizione che un eventuale diniego sia sostenuto da congrua argomentazione (in tal senso si è da subito orientata la giurisprudenza di questa Corte, a partire, quantomeno, da Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090). E ciò è accaduto nel caso di specie, in cui la Corte d'appello ha reputato non meritevole la richiesta - fondata, si è precisato, sul solo ricorso delle condizioni 4soggettive e la mancanza di cause ostative, senza altre specificazioni - «non potendo presumersi che il soggetto, pluripregiudicato, anche in relazione della tipologia dei reati per cui si procede, direttamente rivolti a contestazione degli agenti che legalmente operavano, si atterrebbe alle prescrizioni necessariamente connesse alle sanzioni sostitutive». Essendo, dunque, la motivazione della sentenza impugnata completa e non illogica, essa si sottrae al sindacato di questa Corte, con la conseguenza che il terzo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile. 3.3. Fondato appare, invece, il secondo motivo di ricorso, sulla mancata motivazione in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nei motivi di appello la loro applicazione, nella massima estensione, era stata richiesta alla luce della circoscritta gravità del fatto e della sua occasionalità, la condotta ascritta all'imputato essendo stata estemporanea e non avendo prodotto apprezzabili conseguenze negative per le persone offese. Ma la Corte d'appello, pur menzionando la richiesta della difesa, nulla ha replicato sul punto, incorrendo, quindi in una evidente lacuna motivazionale. 3.4. La sentenza va, dunque, annullata limitatamente al punto relativo alle circostanze attenuanti generiche, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ai giudici di merito per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M
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