CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46112/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 87-24190/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge processuale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, deve osservarsi come -a fronte di una motivazione esente dai contestati vizi (si veda in particolare la pag. 3 della impugnata sentenza), con cui i giudici di appello - conformandosi ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità - hanno correttamente esplicato le congrue e non illogiche ragioni alla base del ritenuto difetto dei presupposti necessari per poter procedere alla revisione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Avezzano - il ricorrente ha proposto una doglianza generica, perché connotata da indeterminatezza, e dunque priva dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non indicando specificatamente e con pertinenza censoria gli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della censura formulata e non consentendo, così, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.