CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 44506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 10/02/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Pescara in data 23/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato p. e p. dall'art. 640 cod. pen. Considerato che i due motivi di ricorso sono infondati, poiché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. sul punto Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822); ritenuto pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le dichiarazioni della p.o. e la puntuale attività istruttoria, consistita in acquisizioni dei riscontri documentali - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria che non ammette altra verosimile spiegazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]