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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 20322/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7.4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di penale responsabilità resa dal Gup del Tribunale di Catania in ordine al reato di cui all'art. 589, comma 1 e comma 3, n. 2, cod. pen. e al reato di cui all'art. 187, comma 1-bis, cod. strada.

Deduce mancanza della motivazione in relazione alle deduzioni difensive, cui non sarebbe stata data risposta, e al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Catania, il ricorrente ha riprodotto censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici.

Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Il ricorso è, inoltre, manifestamente infondato, atteso che la motivazione si appalesa logica, congrua e corretta in diritto laddove ha adeguatamente illustrato le ragioni (pp. 4-5-6) a sostegno dell'affermata responsabilità dell'imputato e del diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche (p. 6).

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA]/anti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7.4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di penale responsabilità resa dal Gup del Tribunale di Catania in ordine al reato di cui all'art. 589, comma 1 e comma 3, n. 2, cod. pen. e al reato di cui all'art. 187, comma 1-bis, cod. strada. Deduce mancanza della motivazione in relazione alle deduzioni difensive, cui non sarebbe stata data risposta, e al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Catania, il ricorrente ha riprodotto censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Il ricorso è, inoltre, manifestamente infondato, atteso che la motivazione si appalesa logica, congrua e corretta in diritto laddove ha adeguatamente illustrato le ragioni (pp. 4-5-6) a sostegno dell'affermata responsabilità dell'imputato e del diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche (p. 6). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA]/anti
Sentenza Cassazione n. 20322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris