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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03928/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso 13-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'Avvocato fnrancesco GIACAN I, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] RICCARDI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]- A ('CA rATino, scI A CC A n TE ~112 rilvd;1-'..

A; , eri,rh [OSCURATO:PERSONA] Carmelo, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi t:1911'Avynratn Pag9naling DFNJTJNO - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1606/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in tatto _ <Z1-%,,rntition rierverts „ 1-.neo <-11-14, mcd-ivr; t-w-_ ,.r cassazione della sentenza n. 1606/21, del 13 maggio 2021, della Corte di Appello di Napoli, che — respingendone il gravame avverso la ten71 R27 /1R dol 7 ma creri(ì 701 Tihimi1 d [OSCURATO:PERSONA] — ha confermato il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni, dalla stessa proposta in relavione del contratto di locavione immohiliare ad uso allitativo concluso il 28 giugno 2006 con [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver instaurato, innanzi al Tribunale oplontino, cinque giudizi di convalida di strano per morosita (poi riuniti, dopo l'avvenuto mutamento dei rito, all'esito della mancata convalida e del diniego dell'ordinanza provvisoria di rilascio), in ragione dell'omesso pagamento di canoni di locazione e onefi condominiali da parte del conduttore, in relazione al predetto contratto di locazione immobiliare; - che, in particolare, nel primo di tali giudizi — che dopo la convcrsiouc uci rito assume-v-a il numero d'i Itg. 717/1'3 — 'ta Sperandeo concludeva per la risoluzione del contratto, per inadempimento del conduttore, per essersi lo stesso reso moroso nel pagamento del canone di locazione, indicato in C 92,31 mensili, per i mesi di dicembre 2012, nonché di gennaio e febbraio 2013, eccependo, invece, lo Sciacca di aver sempre corrisposto, "in nero", un canone mensile di C 500,00, fino ‘,11'avvenuta registrazione del contratto, L'al medesimo effettuata il 15 novembre 2012; Ric 2022 n. 00013 sez.

M3 - ud 23-11-2022 -2- - che a tale giudizio erano riuniti quelli successivi, a cominciare da quello contrassegnato come R.g. 1138/13, nel quale la ricorrente resi, ci il i-i fl rn n elln Cn1 e's fn Cr in 4-; e ed ve-ri. en.r1 sn ti FA Inn n 'i4-1 cI, an tn t",1" in condanna dello Sciacca al pagamento di 27.600,00, pari a sessantanove canoni mensili (il cui importo, secondo la Sperandeo, ef-n te, iI.te 4inrnin-nrcrnmitn ri-scri trnwu-, e-cnettrnitte, in €. 400,00 al mese), assumendo, in particolare, non essere stato il canone corrisposto dal luglio 2006 al marzo 2012; _ (-hp in via di subordine la lneatrire — gefiritIrt-, nell'ambitfì di talo giudizio — formulava domanda di condanna dello Sciacca al pagamento di €, 400,00 mensili, a titolo di indennità di occupazione, "dal luglio 2006 all'effettivo rilascio", e Cl() per l'ipotesi in cui l'adito giudicante avesse accolto l'eccezione di nuilltà del contratto sollevata dallo Sciacca, oppure — in via di ulteriore subordine — al pagamento di f, 400.00 mensili_ a titolo di indennità e/o di risarcimento.

"dal luglio 2006 al novembre -2012", per i rigotem • eui i acuto gmuleame avesse accolto l'eccezione di sanatoria "ex tune" del contratto; - che nel giudizio contrassegnato come R.2. 2247/13, la medesima domanda di risoluzione e risarcimento dei danni veniva basata, invece, sul mancato pagamento degli oneri condominiali dal luglio 2006 all'ottobre 2012, per un importo pari non a quello (€ 4.049,10) cuetuv aniumv: v et~u, ULI1JI a quutni unnulk, ui .1: c 2 '-)AO 10 pervenendo l'intimante alla determinazione di tale cifra sul presupposto che il conduttore avrebbe versato — dall'aprile al novembre 2012 — emlone '1' 'Locazione -mensile macm-iorato di t: 100,00, sicché essa Sperandeo assumeva di poter imputare tale eccedenza di € 800,00 al pagamento degli oneri condominiali più risalenti; Ric 2022 n 00013 sez M3 - ud 23-11-2022 -3- - che in via di subordine, comunque, essa formulava domanda di pagamento di C 4.049,10 a titolo di indennizzo per ingiustificato n ~4 e-r-111.1-1, te-.ss.r int-, rsts,21.

Cr; 1 f',1 f e-r-rsites l'eccezione di nullità del contratto, ovvero, in alternativa, di condanna ad una somma equitativamente determinata "per il periodo dal 2006 11 fft,ttive, eu—i cnrn,t-vi I 1-F. is TV] ai i ilforinro subordine, per l'ipotesi in cui l'adito giudicante avesse accolto l'eccezione di sanatoria "ex tune' del contratto, di pagamento di un inch-n0177,, f' 4 049 10 ("Ilari NTprgatn nor oli nn(ri condominiali ordinari dovuti per il periodo antecedente la registrazione del contratto"), o, nuovamente in alternativa, di una somma eql iita tivamen te determinata per il periodo "dal luglio 2006 al novembre 2012"; - che, d'altra parte, nel giudizio contrassegnato come R.g. 2256/13, la domanda di risoluzione e risarcimento dei danni veniva fondata. invece, sul mancato pagamento degli oneri condornimili dal novembre 2012 al maggio 2013, per un importo di C 371,00; - che, infine, nel giudizio contrassegnato come R.g. 3487/13, le medesime domande di risoluzione del contratto e di risarcimento danni erano formulate sul presupposto della morosità nel pagamento dei canoni da marzo a luglio 2013, e dunque per un importo ,i; C /1 C C 1; .. nr) 2 1 \ 1-t31111,11l...Z,J1V1/ UI V, 1,3-) Tiati 1,1119;_at., lill-11J11114 LILA l.a.111.1111., W T, I), oltre ai successivi canoni maturandi; - che il giudice di prime cure, nel rilevare che la nullità del contratto per difetto di registrazione si sarebbe sai-iata, con effetto "ex tune', in ragione della tardiva effettuazione della stessa, provvedeva sulle domande dichiarando l'inammissibilità di quella oggetto del giudizio R.g. 2247/13, in quanto instaurato solo dopo la registrazione del contratto, e con il rigetto delle altre quattro, sul presupposto, [Zie_ 2022 n 00013 se7 M3 - mi 23-11-2022 -4- pagamento dei canoni di locazione e l'insussistenza del lamentato inadempimento; _ r-has, ~CC -1 1L- Certe 4.1 rcsrr la cassazione la la Sperandeo, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. pree.

C1 T— e falsa applie.-.L'ione dell'art. 1, cornrrr, (4(11'1 legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dell'art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'art. 136 Cost., oltre ad "equivoca intpmretq7innt, 0itirgt,nulon7 n riferimon tn" - o i a - che si censura la sentenza impugnata per aver escluso che la registrazione effettuata dal conduttore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 8, (lei cl.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 abbia avuto efficacia sanante la nullità del contratto, con conseguente infondatezza della domanda di pagamento, che la sentenza precisa essere stata formulata a titolo di canoni di locazione dovuti e non corrisposti: - che la ricorrente, in particolare, contesta l'affermazione secondo cui, "stante l'assenza di alcuna altra registrazione da parte del locatore e l'irrilevanza di quella effettuata dal conduttore in base a norme l.111,111afate lriCOgitUZ : _ • 101 -1all -1:” :1 C011tfattl) - - 1, 10CaZiOlie "LICVe fiteliefSi - nullo e mai sanato"; - che, per contro, la Riurisprudenza di questa Corte avrebbe dato rilievo — ai fini della sanatoria della nullità — anche alla tardiva registrazione effettuata dal conduttore; - che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — -violazione dell'art. 1'12 cod proc. civ., per omessa pronuncia sul quarto motivo di appello, con cui era lamentata l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui "esclude tout court ernpinies-,* del con el uttore"; Pie 2022 n 00013 gez M3 - ud 23-11-2022 -6- - che hanno resistito all'impugnazione, con controricorso, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], già succeduti allo c1-‘,2 rn 1--rn es*-6, ci olio ci clg •7•14--,r3 che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, evidenziando, in punto di fatto, di aver provveduto al pagamento — 4-bila cl 1-n 11 re-vrtrli IQ; cnri t1P1 r nen tr,A ttel g crnI ern C 7flflÉS fili e. ..„ all'avvenuta registrazione il 15 novembre 2012 — di un canone "in nero", pari a f: 500,00 mensili, poi rideterminato dall'Agenzia delle F.1-o-frgrp, in fni-zq dell'a vvenntn reo-i qtra 7inn e in F 99 -A1 eln cm p do] quale ha sempre offerto il pagamento, perfino a norma dell'art. 1209, comma 1, cod. civ.; - che la propi t osta del relatore ai sensi dell'art. 380-19ii- cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 23 novembre 2022; - che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato in diritto - che il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati; - che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rn e O fl1tfl 011-0 .1 F111 n flt tWs cxc1,1 11 ,cen eri IDt0 «010 fl 1Sfl eln.r., sS superate dai rilievi svolti dai controricorrenti nella memoria ex art. 380- comma 2, cod. proc. civ.; _ 1-Nt•I-rri en ti' 3 ,(1 li i r1 erìrQ., '111 . frvn trn • l' - che risulta errata l'affermazione della Corte napoletana secondo cui, "stante l'assenza di alcuna altra registrazione da parte del locatore e l'i vn711 di in 'ella effotti ei <111 eeni1nttcwp in ha ge nrwme dichiarate incostituzionali" (il riferimento è a Corte cost., sent. 14 Ric. 2022 n. 00013 sez.

M3 - ud. 23-11-2022 -7- marzo 2014, n. 50 e sent. 24 giugno 2015, n. 169), il contratto già corrente tra la Sperandeo e la Sciacca — atteso l'avvenuto rilascio della " ro zr.trr p e -r ...cf.. ce,42» tt •-n 4-4 enles4-1 1- n l 1 O n n-, r-n 9(11 R "deve ritenersi nullo e mai sanato"; - che, difatti, non trova riscontro nella giurisprudenza di questa (e-r- n.t1e7; 0Z,1 4.2 trn l 'n i m trì (1.1 sentenza impugnata — e l'impostazione dei controricorrenti, ribadita nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — secondo cui la flechrltnria (li i11po-lttimitì en,ztitnzir,nalo clannrima comma - ti 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Corte cost., sent. n. 50 del 2014, cit.), e poi dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 tmiggio 2014, n. 80 ((Torte cost., sent. n. 169 del 2016, ai.), avrebbe reso 'taInquanz non esser la registrazione tardiva, effettuata dal conduttore, il 15 novembre 2012; - che questa Corte, sulla scorta di quanto già affermato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 9 ottobre 2017, n. 23601, Rv. 645468-01), oltre a ribadire che "la tardiva registrazione del contratto operata dalla parte conduttrice è stata 1...1 ritenuta consentita", ha pure confermato che "tale registrazione rimessa all'iniziativa di entfambe le parti, locatore e conduttore, sana il contratto, con decorrenza ex tunc degli effetti giuridici del medesimo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sm. -t g iugno e n. 15582 , tvv. 0010.)u1". t", 1 t . -ni. u1, pctanio, in senso - analogo, sempre in motivazione, cfr. Cass. Sez. 3, sent. 20 dicembre 2020, n. 34156, non massimata), riconoscendo, così, ad ambo le parti contrattuali la possibilità di assumere siffatta iniziativa per la conservazione del contratto; - che, d'altra parte, si è anche precisato — con recentissimo arresto, nIr‘-~ tra Pah-re-1 ,-1;e-h;ns•ntnim n,-~ lo ed-rwbe% A; eh;,3.-ige,c7;,,,,e (Mie precedenti pronunce in materia, essendo stato reso per "superare e Ric 2022 n 00013 sez M3 - ud 23-11-2022 -8- meglio calibrare le motivazioni" delle stesse — che il principio dell'efficacia "sanante ex tunc?' della registrazione tardiva, enunciato Q.,-,;(\<-1:1 I 1. 4.1;1h, CE C1114,2 fn {-sa-t rvi--% ts; ft,•••1 4-1-1C,il /111,1 4;11,14 C:I P• origine disciplinata dall'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, "ha certamente una valenza generale", così esprimendo 1111 ' PlU,CiPt."21.

Cil P lie Chili' t:citi-n A 'Cere\ file CI P11,1 XT,111411t1 rrfatrevl ttl.‘ API - I contratto conseguente a successiva registrazione anche le fattispecie", tra le quali rientra quella oggetto del presente giudizio, "nelle quali la recrigtr17innp"t1Z1 ilti "intprvomita durante il rierintin Nrio-eti71 riellp C) • disposizioni incostituzionali indicato dall'art. 13, comma 5, testo attuale" della legge n. 431 del 1998 (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.

R settembre 2022 n. 26493_ Rv. 665667-021: - che, dunque, non sussiste dubbio che per i contratti registrati "durante il periodo di vigenza delle disposizioni incostituzionali indicato dall'art. 13_ comma 5, testo attuale" della legge n. 431 (lei 11998, ovvero nell'arco temporale compreso tra il 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011) e il 16 luglio 2015 (data del deposito in cancelleria della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2015), qual è pure quello per cui è giudizio, essendo stato registrato — come detto — il 15 novembre 2012, si sono prodotti gli effetti sananti, sebbene nei limiti di seguito precisati, in conseguenza della registrazione tardiva effettuata dal conduttore; - che, difatti, rispetto a tale esito resta indifferente anche quanto affermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia (si tratta della sentenza 13 aprile 2017, n. 87) che 1-ta vagliato la postaile costituzionale — escludendola — dell'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2015, n. 208; - che, come chiarito da questa Corte, "il Giudice delle Leggi" — con la testé menzionata sentenza n. 87 del 2017 — "ha escluso che il Ric. 2022 n 00013 sez_ M3 - ud 23-11-2022 -9- comma 5" dell'art. 13 della legge n. 431 del 1998 (come novellato dall'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015) "abbia inteso sancire la r,1irbt ,-11 }4,11-1-es c tg.t--(-.1-1 ti gs n l .Y.P <TI 4."1-1 D gIP11•... ,1 .4"P Prn ctrn ,",1 flfl A.“-A-1141,,,,, nnnn disciplinata dal testo del comma 5 introdotto dal cligs. n. 23 del 2011 e dalla successiva proroga di cui alla legge n. 47 del 2014, ma non ha, 1/1‘TOCP 111 •Iirl 11'1 111CAll 1-,Q4-111, et irl; PaPtti <-1P111 rper1Qtr,191nt1P n1 CP114.21 Clial citato comma 346" dell'art.

I della legge n. 311 del 2004 (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26493 del 2022, cit.); - che nopAltm remancin 1i fattignocie Cnntrattlinlp in eglfile viamit-A meno — in ragione, come detto, di recesso del conduttore — il 19 maggio 2015, la disciplina di cui all'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015 non potrebbe anche per tale tnotivo trovare "ratinne temhorie" applicazione; - che rimane, invece, estraneo al presente giudizio il tema — evocato, con particolare insistenza, dai controricorrenti nella loro memoria — della previsione contratnrale (segnatamente, art. 5 dei contratto corrente tra la Sperandeo e lo Sciacca, sottoscritto il 28 gennaio 2006) che poneva a carico della sola parte locatrice la registrazione del contratto; - che al netto di ogni altro possibile rilievo (in particolare, circa l'efficacia derogatoria di tale previsione negoziale rispetto a quanto stabilito • teg ), 111LIIIL 1Id 1.-0113talitZIOnC - ---*„.„„: CLIC ul A' .1, -1- clausola dcl contratto — diversamente da quanto si legge alle pagg. 2 e 3 della memoria dei controricorrenti, ove si assume che essa sarebbe stata . considerata (lana Corte di Appe1,10" — non vi è, invece, alcuna menzione nella sentenza impugnata, per escludere l'efficacia sanante dell'avvenuta registrazione del contratto effettuata dal conduttore; - che tale questione, semmai, potrà trovare ingresso — nei limiti in cui fosse stata già devoluta all'esame della Corte partenopea con il Ric. 2022 n. 00013 sez.

M3 - ud. 23-11-2022 -10- gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA] — nel giudizio di rinvio, in ragione della pronuncia cassatoria che verrà adottata da questo giudice (1; - - che resta, infine, inteso che, nel decidere in merito alla presente controversia, il giudice del rinvio, oltre ad attribuire rilievo, per le r‘igiopi Opt'l'ata (la] corchitto,-,-, non potrà ignorare che "il canone o l'indennità di occupazione dovuti" dallo stesso — dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 sino al 16 1110-tio ?015 (data niiegenItima del flenrwittì in cancelleria della 1 1 sentenza n. 169 della Corte costituzionale, di declaratoria di incostituzionalità, per elusione del giudicato costituzionale di cui alla gentenva n. 50 del 2014 dell'art. 5. entruna 1-ter, del di. n. 47 del 2014_ convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, norma che aveva sostanzialmente prorogato l 'efficacia dell'art. 3 del citato dIgs. n. 23 del 2011, già dichiarato incostituzionale) — "sono dovuti nell'ammontare precisato dal comma - 'attualmente vigente" dell'art. 13 della legge n. 431 del 1998, "ancorché l'intervenuta registrazione, una volta apprezzata alla strecua dell'art. 1, comma 346, retroacisca I alla data di stipulazione ctiel contratto" (COSÌ, aileola una volta in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26493 del 2022, cit.); - che il primo motivo di ricorso va, pertanto, accolto, con assorbimento del secondo; - che la sentenza impugnata, quindi, va cassata, in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito (oltre sulle spese processuali, comprese quelle del presente giudizio di legittimità), alla stregua dei principi di diritto che si sono sopra meglio illustrati.

PQM Ric. 2022 n. 00013 sez.

M3 - ud. 23-11-2022 -11- La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, co-rte Appllf) el NapeE, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali, ivi comprese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 13-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'Avvocato fnrancesco GIACAN I, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] RICCARDI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]- A ('CA rATino, scI A CC A n TE ~112 rilvd;1-'.. A; , eri,rh [OSCURATO:PERSONA] Carmelo, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi t:1911'Avynratn Pag9naling DFNJTJNO - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1606/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in tatto _ <Z1-%,,rntition rierverts „ 1-.neo <-11-14, mcd-ivr; t-w-_ ,.r cassazione della sentenza n. 1606/21, del 13 maggio 2021, della Corte di Appello di Napoli, che — respingendone il gravame avverso la ten71 R27 /1R dol 7 ma creri(ì 701 Tihimi1 d [OSCURATO:PERSONA] — ha confermato il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni, dalla stessa proposta in relavione del contratto di locavione immohiliare ad uso allitativo concluso il 28 giugno 2006 con [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver instaurato, innanzi al Tribunale oplontino, cinque giudizi di convalida di strano per morosita (poi riuniti, dopo l'avvenuto mutamento dei rito, all'esito della mancata convalida e del diniego dell'ordinanza provvisoria di rilascio), in ragione dell'omesso pagamento di canoni di locazione e onefi condominiali da parte del conduttore, in relazione al predetto contratto di locazione immobiliare; - che, in particolare, nel primo di tali giudizi — che dopo la convcrsiouc uci rito assume-v-a il numero d'i Itg. 717/1'3 — 'ta Sperandeo concludeva per la risoluzione del contratto, per inadempimento del conduttore, per essersi lo stesso reso moroso nel pagamento del canone di locazione, indicato in C 92,31 mensili, per i mesi di dicembre 2012, nonché di gennaio e febbraio 2013, eccependo, invece, lo Sciacca di aver sempre corrisposto, "in nero", un canone mensile di C 500,00, fino ‘,11'avvenuta registrazione del contratto, L'al medesimo effettuata il 15 novembre 2012; Ric 2022 n. 00013 sez. M3 - ud 23-11-2022 -2- - che a tale giudizio erano riuniti quelli successivi, a cominciare da quello contrassegnato come R.g. 1138/13, nel quale la ricorrente resi, ci il i-i fl rn n elln Cn1 e's fn Cr in 4-; e ed ve-ri. en.r1 sn ti FA Inn n 'i4-1 cI, an tn t",1" in condanna dello Sciacca al pagamento di 27.600,00, pari a sessantanove canoni mensili (il cui importo, secondo la Sperandeo, ef-n te, iI.te 4inrnin-nrcrnmitn ri-scri trnwu-, e-cnettrnitte, in €. 400,00 al mese), assumendo, in particolare, non essere stato il canone corrisposto dal luglio 2006 al marzo 2012; _ (-hp in via di subordine la lneatrire — gefiritIrt-, nell'ambitfì di talo giudizio — formulava domanda di condanna dello Sciacca al pagamento di €, 400,00 mensili, a titolo di indennità di occupazione, "dal luglio 2006 all'effettivo rilascio", e Cl() per l'ipotesi in cui l'adito giudicante avesse accolto l'eccezione di nuilltà del contratto sollevata dallo Sciacca, oppure — in via di ulteriore subordine — al pagamento di f, 400.00 mensili_ a titolo di indennità e/o di risarcimento. "dal luglio 2006 al novembre -2012", per i rigotem • eui i acuto gmuleame avesse accolto l'eccezione di sanatoria "ex tune" del contratto; - che nel giudizio contrassegnato come R.2. 2247/13, la medesima domanda di risoluzione e risarcimento dei danni veniva basata, invece, sul mancato pagamento degli oneri condominiali dal luglio 2006 all'ottobre 2012, per un importo pari non a quello (€ 4.049,10) cuetuv aniumv: v et~u, ULI1JI a quutni unnulk, ui .1: c 2 '-)AO 10 pervenendo l'intimante alla determinazione di tale cifra sul presupposto che il conduttore avrebbe versato — dall'aprile al novembre 2012 — emlone '1' 'Locazione -mensile macm-iorato di t: 100,00, sicché essa Sperandeo assumeva di poter imputare tale eccedenza di € 800,00 al pagamento degli oneri condominiali più risalenti; Ric 2022 n 00013 sez M3 - ud 23-11-2022 -3- - che in via di subordine, comunque, essa formulava domanda di pagamento di C 4.049,10 a titolo di indennizzo per ingiustificato n ~4 e-r-111.1-1, te-.ss.r int-, rsts,21. Cr; 1 f',1 f e-r-rsites l'eccezione di nullità del contratto, ovvero, in alternativa, di condanna ad una somma equitativamente determinata "per il periodo dal 2006 11 fft,ttive, eu—i cnrn,t-vi I 1-F. is TV] ai i ilforinro subordine, per l'ipotesi in cui l'adito giudicante avesse accolto l'eccezione di sanatoria "ex tune' del contratto, di pagamento di un inch-n0177,, f' 4 049 10 ("Ilari NTprgatn nor oli nn(ri condominiali ordinari dovuti per il periodo antecedente la registrazione del contratto"), o, nuovamente in alternativa, di una somma eql iita tivamen te determinata per il periodo "dal luglio 2006 al novembre 2012"; - che, d'altra parte, nel giudizio contrassegnato come R.g. 2256/13, la domanda di risoluzione e risarcimento dei danni veniva fondata. invece, sul mancato pagamento degli oneri condornimili dal novembre 2012 al maggio 2013, per un importo di C 371,00; - che, infine, nel giudizio contrassegnato come R.g. 3487/13, le medesime domande di risoluzione del contratto e di risarcimento danni erano formulate sul presupposto della morosità nel pagamento dei canoni da marzo a luglio 2013, e dunque per un importo ,i; C /1 C C 1; .. nr) 2 1 \ 1-t31111,11l...Z,J1V1/ UI V, 1,3-) Tiati 1,1119;_at., lill-11J11114 LILA l.a.111.1111., W T, I), oltre ai successivi canoni maturandi; - che il giudice di prime cure, nel rilevare che la nullità del contratto per difetto di registrazione si sarebbe sai-iata, con effetto "ex tune', in ragione della tardiva effettuazione della stessa, provvedeva sulle domande dichiarando l'inammissibilità di quella oggetto del giudizio R.g. 2247/13, in quanto instaurato solo dopo la registrazione del contratto, e con il rigetto delle altre quattro, sul presupposto, [Zie_ 2022 n 00013 se7 M3 - mi 23-11-2022 -4- pagamento dei canoni di locazione e l'insussistenza del lamentato inadempimento; _ r-has, ~CC -1 1L- Certe 4.1 rcsrr la cassazione la la Sperandeo, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. pree. C1 T— e falsa applie.-.L'ione dell'art. 1, cornrrr, (4(11'1 legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dell'art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'art. 136 Cost., oltre ad "equivoca intpmretq7innt, 0itirgt,nulon7 n riferimon tn" - o i a - che si censura la sentenza impugnata per aver escluso che la registrazione effettuata dal conduttore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 8, (lei cl.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 abbia avuto efficacia sanante la nullità del contratto, con conseguente infondatezza della domanda di pagamento, che la sentenza precisa essere stata formulata a titolo di canoni di locazione dovuti e non corrisposti: - che la ricorrente, in particolare, contesta l'affermazione secondo cui, "stante l'assenza di alcuna altra registrazione da parte del locatore e l'irrilevanza di quella effettuata dal conduttore in base a norme l.111,111afate lriCOgitUZ : _ • 101 -1all -1:” :1 C011tfattl) - - 1, 10CaZiOlie "LICVe fiteliefSi - nullo e mai sanato"; - che, per contro, la Riurisprudenza di questa Corte avrebbe dato rilievo — ai fini della sanatoria della nullità — anche alla tardiva registrazione effettuata dal conduttore; - che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — -violazione dell'art. 1'12 cod proc. civ., per omessa pronuncia sul quarto motivo di appello, con cui era lamentata l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui "esclude tout court ernpinies-,* del con el uttore"; Pie 2022 n 00013 gez M3 - ud 23-11-2022 -6- - che hanno resistito all'impugnazione, con controricorso, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], già succeduti allo c1-‘,2 rn 1--rn es*-6, ci olio ci clg •7•14--,r3 che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, evidenziando, in punto di fatto, di aver provveduto al pagamento — 4-bila cl 1-n 11 re-vrtrli IQ; cnri t1P1 r nen tr,A ttel g crnI ern C 7flflÉS fili e. ..„ all'avvenuta registrazione il 15 novembre 2012 — di un canone "in nero", pari a f: 500,00 mensili, poi rideterminato dall'Agenzia delle F.1-o-frgrp, in fni-zq dell'a vvenntn reo-i qtra 7inn e in F 99 -A1 eln cm p do] quale ha sempre offerto il pagamento, perfino a norma dell'art. 1209, comma 1, cod. civ.; - che la propi t osta del relatore ai sensi dell'art. 380-19ii- cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 23 novembre 2022; - che entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati; - che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rn e O fl1tfl 011-0 .1 F111 n flt tWs cxc1,1 11 ,cen eri IDt0 «010 fl 1Sfl eln.r., sS superate dai rilievi svolti dai controricorrenti nella memoria ex art. 380- comma 2, cod. proc. civ.; _ 1-Nt•I-rri en ti' 3 ,(1 li i r1 erìrQ., '111 . frvn trn • l' - che risulta errata l'affermazione della Corte napoletana secondo cui, "stante l'assenza di alcuna altra registrazione da parte del locatore e l'i vn711 di in 'ella effotti ei <111 eeni1nttcwp in ha ge nrwme dichiarate incostituzionali" (il riferimento è a Corte cost., sent. 14 Ric. 2022 n. 00013 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -7- marzo 2014, n. 50 e sent. 24 giugno 2015, n. 169), il contratto già corrente tra la Sperandeo e la Sciacca — atteso l'avvenuto rilascio della " ro zr.trr p e -r ...cf.. ce,42» tt •-n 4-4 enles4-1 1- n l 1 O n n-, r-n 9(11 R "deve ritenersi nullo e mai sanato"; - che, difatti, non trova riscontro nella giurisprudenza di questa (e-r- n.t1e7; 0Z,1 4.2 trn l 'n i m trì (1.1 sentenza impugnata — e l'impostazione dei controricorrenti, ribadita nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — secondo cui la flechrltnria (li i11po-lttimitì en,ztitnzir,nalo clannrima comma - ti 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Corte cost., sent. n. 50 del 2014, cit.), e poi dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 tmiggio 2014, n. 80 ((Torte cost., sent. n. 169 del 2016, ai.), avrebbe reso 'taInquanz non esser la registrazione tardiva, effettuata dal conduttore, il 15 novembre 2012; - che questa Corte, sulla scorta di quanto già affermato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 9 ottobre 2017, n. 23601, Rv. 645468-01), oltre a ribadire che "la tardiva registrazione del contratto operata dalla parte conduttrice è stata 1...1 ritenuta consentita", ha pure confermato che "tale registrazione rimessa all'iniziativa di entfambe le parti, locatore e conduttore, sana il contratto, con decorrenza ex tunc degli effetti giuridici del medesimo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sm. -t g iugno e n. 15582 , tvv. 0010.)u1". t", 1 t . -ni. u1, pctanio, in senso - analogo, sempre in motivazione, cfr. Cass. Sez. 3, sent. 20 dicembre 2020, n. 34156, non massimata), riconoscendo, così, ad ambo le parti contrattuali la possibilità di assumere siffatta iniziativa per la conservazione del contratto; - che, d'altra parte, si è anche precisato — con recentissimo arresto, nIr‘-~ tra Pah-re-1 ,-1;e-h;ns•ntnim n,-~ lo ed-rwbe% A; eh;,3.-ige,c7;,,,,e (Mie precedenti pronunce in materia, essendo stato reso per "superare e Ric 2022 n 00013 sez M3 - ud 23-11-2022 -8- meglio calibrare le motivazioni" delle stesse — che il principio dell'efficacia "sanante ex tunc?' della registrazione tardiva, enunciato Q.,-,;(\<-1:1 I 1. 4.1;1h, CE C1114,2 fn {-sa-t rvi--% ts; ft,•••1 4-1-1C,il /111,1 4;11,14 C:I P• origine disciplinata dall'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, "ha certamente una valenza generale", così esprimendo 1111 ' PlU,CiPt."21. Cil P lie Chili' t:citi-n A 'Cere\ file CI P11,1 XT,111411t1 rrfatrevl ttl.‘ API - I contratto conseguente a successiva registrazione anche le fattispecie", tra le quali rientra quella oggetto del presente giudizio, "nelle quali la recrigtr17innp"t1Z1 ilti "intprvomita durante il rierintin Nrio-eti71 riellp C) • disposizioni incostituzionali indicato dall'art. 13, comma 5, testo attuale" della legge n. 431 del 1998 (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. R settembre 2022 n. 26493_ Rv. 665667-021: - che, dunque, non sussiste dubbio che per i contratti registrati "durante il periodo di vigenza delle disposizioni incostituzionali indicato dall'art. 13_ comma 5, testo attuale" della legge n. 431 (lei 11998, ovvero nell'arco temporale compreso tra il 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011) e il 16 luglio 2015 (data del deposito in cancelleria della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2015), qual è pure quello per cui è giudizio, essendo stato registrato — come detto — il 15 novembre 2012, si sono prodotti gli effetti sananti, sebbene nei limiti di seguito precisati, in conseguenza della registrazione tardiva effettuata dal conduttore; - che, difatti, rispetto a tale esito resta indifferente anche quanto affermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia (si tratta della sentenza 13 aprile 2017, n. 87) che 1-ta vagliato la postaile costituzionale — escludendola — dell'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2015, n. 208; - che, come chiarito da questa Corte, "il Giudice delle Leggi" — con la testé menzionata sentenza n. 87 del 2017 — "ha escluso che il Ric. 2022 n 00013 sez_ M3 - ud 23-11-2022 -9- comma 5" dell'art. 13 della legge n. 431 del 1998 (come novellato dall'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015) "abbia inteso sancire la r,1irbt ,-11 }4,11-1-es c tg.t--(-.1-1 ti gs n l .Y.P <TI 4."1-1 D gIP11•... ,1 .4"P Prn ctrn ,",1 flfl A.“-A-1141,,,,, nnnn disciplinata dal testo del comma 5 introdotto dal cligs. n. 23 del 2011 e dalla successiva proroga di cui alla legge n. 47 del 2014, ma non ha, 1/1‘TOCP 111 •Iirl 11'1 111CAll 1-,Q4-111, et irl; PaPtti <-1P111 rper1Qtr,191nt1P n1 CP114.21 Clial citato comma 346" dell'art. I della legge n. 311 del 2004 (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26493 del 2022, cit.); - che nopAltm remancin 1i fattignocie Cnntrattlinlp in eglfile viamit-A meno — in ragione, come detto, di recesso del conduttore — il 19 maggio 2015, la disciplina di cui all'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015 non potrebbe anche per tale tnotivo trovare "ratinne temhorie" applicazione; - che rimane, invece, estraneo al presente giudizio il tema — evocato, con particolare insistenza, dai controricorrenti nella loro memoria — della previsione contratnrale (segnatamente, art. 5 dei contratto corrente tra la Sperandeo e lo Sciacca, sottoscritto il 28 gennaio 2006) che poneva a carico della sola parte locatrice la registrazione del contratto; - che al netto di ogni altro possibile rilievo (in particolare, circa l'efficacia derogatoria di tale previsione negoziale rispetto a quanto stabilito • teg ), 111LIIIL 1Id 1.-0113talitZIOnC - ---*„.„„: CLIC ul A' .1, -1- clausola dcl contratto — diversamente da quanto si legge alle pagg. 2 e 3 della memoria dei controricorrenti, ove si assume che essa sarebbe stata . considerata (lana Corte di Appe1,10" — non vi è, invece, alcuna menzione nella sentenza impugnata, per escludere l'efficacia sanante dell'avvenuta registrazione del contratto effettuata dal conduttore; - che tale questione, semmai, potrà trovare ingresso — nei limiti in cui fosse stata già devoluta all'esame della Corte partenopea con il Ric. 2022 n. 00013 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -10- gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA] — nel giudizio di rinvio, in ragione della pronuncia cassatoria che verrà adottata da questo giudice (1; - - che resta, infine, inteso che, nel decidere in merito alla presente controversia, il giudice del rinvio, oltre ad attribuire rilievo, per le r‘igiopi Opt'l'ata (la] corchitto,-,-, non potrà ignorare che "il canone o l'indennità di occupazione dovuti" dallo stesso — dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 sino al 16 1110-tio ?015 (data niiegenItima del flenrwittì in cancelleria della 1 1 sentenza n. 169 della Corte costituzionale, di declaratoria di incostituzionalità, per elusione del giudicato costituzionale di cui alla gentenva n. 50 del 2014 dell'art. 5. entruna 1-ter, del di. n. 47 del 2014_ convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, norma che aveva sostanzialmente prorogato l 'efficacia dell'art. 3 del citato dIgs. n. 23 del 2011, già dichiarato incostituzionale) — "sono dovuti nell'ammontare precisato dal comma - 'attualmente vigente" dell'art. 13 della legge n. 431 del 1998, "ancorché l'intervenuta registrazione, una volta apprezzata alla strecua dell'art. 1, comma 346, retroacisca I alla data di stipulazione ctiel contratto" (COSÌ, aileola una volta in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26493 del 2022, cit.); - che il primo motivo di ricorso va, pertanto, accolto, con assorbimento del secondo; - che la sentenza impugnata, quindi, va cassata, in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito (oltre sulle spese processuali, comprese quelle del presente giudizio di legittimità), alla stregua dei principi di diritto che si sono sopra meglio illustrati. PQM Ric. 2022 n. 00013 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -11- La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, co-rte Appllf) el NapeE, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali, ivi comprese
Sentenza Cassazione n. 03928/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris