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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09743/2026

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ocato Lucio ModestoMaria Rossi-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - D.p. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diCampania n.7208/2024 depositata il 23/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 14357/2025Numero sezionale 867/2026Numero di raccolta generale 9743/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato Lucio ModestoMaria Rossi-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - D.p. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diCampania n.7208/2024 depositata il 23/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 14357/2025Numero sezionale 867/2026Numero di raccolta generale 9743/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano
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