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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09328/2026

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071E)rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRAGPP 77B24 M088F)-ricorrenti-nei confronti diMARMAROLE [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresen-tata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 64E01 D442G)[OSCURATO:PERSONA] -INPS ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappre-sentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PRDSRG 72L16 H501O), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E49D665K), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70B67 D883T) eLidia Carcavallo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68C66 F839U)-controricorrenti-nonchéPOLESE Norina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41B49 H657J)Ric. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026DGL [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per-Data pubblicazione 13/04/2026sona del legale rappresentante pro temporeLEISS [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante protempore-intimati-per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pordenone n.7/2024, pubblicata in data 3 gennaio 2024;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del9 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,in forza di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignoratoi crediti vantati dai propri debitori Patrizio, Paolo, Alessandro eVincenzo Lisetto nei confronti di: a) [OSCURATO:PERSONA] (debitrice diVincenzo Lisetto in forza di atto di cessione di quote immobi-liari); b) INPS (debitore di [OSCURATO:PERSONA] per ratei pensioni-stici); c) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. e DGL CostruzioniS.r.l. (rispettivamente debitrici di Paolo, nonché Patrizio e [OSCURATO:PERSONA], per retribuzioni).A seguito delle dichiarazioni dei terzi pignorati, il giudicedell’esecuzione, determinato il credito della procedente in €49.870,03, oltre spese, ha assegnato, in favore di quest’ultima,sino a soddisfazione di detto credito, oltre spese ed interessi,esclusivamente: a) la quota di un ottavo dei crediti retributividi Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; b) la quota di un nono della differenza tra l’importodovuto dall’INPS a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di trattamento pen-sionistico (Cat.

VOART, n. 330035796) e la misura dell’assegnosociale aumentata della metà; c) la quota di un nono dei creditiretributivi di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., all’esito dei precedenti pignoramenti gravantisugli stessi.Ric. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026La creditrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensiData pubblicazione 13/04/2026dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione.L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Pordenone, ilquale, previa determinazione del credito fatto valere dalla so-cietà procedente in complessivi € 116.365,74, inclusi gli inte-ressi, ed oltre spese, ha modificato l’ordinanza opposta, asse-gnando alla creditrice: a) i crediti retributivi di Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., nonchéquelli di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., nella quota di un quinto; b) i crediti pensionisticidi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS (pensioni dirette cat.VOAUT n. 01012422 e VOART n. 33035796), nella quota di unquinto della differenza tra l’importo del trattamento e la misuradell’assegno sociale aumentata della metà; c) il credito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in forza del con-tratto di compravendita in data 9 febbraio 2015, pari ad €61.250,00.[OSCURATO:PERSONA], Paolo, Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], sullabase di due motivi.Resistono con distinti controricorsi: a) [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; b) l’INPS.Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti-mati.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione degliartt. 543 e 546 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3:il Tribunale ha assegnato un credito superiore all’importo limitedi cui all’art. 546 c.p.c. ed in difetto di formale e tempestivoRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026intervento-estensione da parte del creditore procedente».

LaData pubblicazione 13/04/2026censura è svolta «in relazione al primo capo della sentenza chedispone “determina il credito del creditore pignorante nuovocessionario del credito [OSCURATO:SOCIETA]. in € 116.365,74,oltre alle spese come liquidate nella predetta ordinanza e spesedi registrazione se dovute”».I ricorrenti sostengono che il tribunale, nell’accogliere l’opposi-zione della creditrice procedente e nel determinare, quindi, ilcredito di quest’ultima in complessivi € 116.365,74 (oltrespese), inclusi gli interessi riconosciuti nel titolo esecutivo,avrebbe violato l’art. 546 c.p.c., in quanto in tal modo sarebberimasto assegnato un importo eccedente quello oggetto di pi-gnoramento, il che non è consentito, almeno in mancanza diestensione del relativo vincolo da parte del creditore proce-dente, estensione nella specie non avvenuta.Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, anchese sono necessarie delle precisazioni in relazione alla motiva-zione della statuizione impugnata, la quale è, peraltro, con-forme a diritto nel suo dispositivo finale.1.1 Si premette che, per quanto emerge dagli atti:a) con l’atto di precetto, era stato intimato ai debitori, inforza di decreto ingiuntivo, confermato con sentenza pas-sata in giudicato (credito originariamente di titolaritàdella Banca di [OSCURATO:PERSONA] delle Prealpi e succes-sivamente oggetto di cessione in favore di Marmarole SPVS.r.l.), il pagamento dell’importo di € 49.870,03, «oltreai competenti interessi scalarmente calcolati dal16.12.204 sino al saldo effettivo al tasso di mora contrat-tualmente pattuito e comunque entro il limite di quellosoglia previsto dalla normativa antiusura: - dell’11,85%in relazione allo scoperto di c/c n. 19/0000000747; -dell’11,20% in relazione allo scoperto di c/c n.22/000103061; - del 5,75% in relazione al residuo mutuoRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026fondiario del 26/7/2011», secondo quanto espressa-Data pubblicazione 13/04/2026mente previsto nello stesso titolo esecutivo;b) l’atto di pignoramento era stato eseguito dalla societàcreditrice, sulla base di detto atto di precetto, «sino allaconcorrenza del proprio credito per sorte capitale, inte-ressi e spese» e, più precisamente, «sino alla concor-renza dell’importo di € 78.805,04 ovverosia pari al creditoprecettato (euro 49.870,03) aumentato della metà exart. 546 c.p.c., oltre interessi e spese»;c) l’assegnazione, da parte del giudice dell’esecuzione,aveva avuto luogo, previa determinazione del creditofatto valere dalla società procedente in € 49.870,03, oltrespese, «sino a soddisfo del credito per cui si procede,come sopra determinato, oltre alle spese liquidate, allespese di registrazione della presente ordinanza, se do-vuta, e agli interessi maturandi a scalare sulla sorta ca-pitale come da domanda», senza alcuna indicazione di ul-teriori limitazioni.1.2 La società procedente e assegnataria ha proposto opposi-zione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso taleordinanza, limitatamente alla preliminare “determinazione” delsuo credito, in quanto il giudice dell’esecuzione, nell’operaretale determinazione, aveva fatto riferimento solo alla sorta ca-pitale e alle spese, ma non agli interessi.Non è stata proposta opposizione, da nessuna delle parti, conriguardo al provvedimento finale di assegnazione dei crediti pi-gnorati, che, al contrario, ha avuto luogo fino a concorrenza delpredetto credito, maggiorato sia degli interessi «come da do-manda», sia delle spese.Lo stesso tribunale, nella sentenza impugnata che ha decisol’opposizione, dà chiaramente atto del fatto che la società op-ponente aveva contestato (in relazione al profilo in esame) ilprovvedimento del giudice dell’esecuzione «nella parte in cui haRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026determinato il credito dell’attrice in € 49.870,03, anziché inData pubblicazione 13/04/2026quello quantificato di € 116.365,74, richiamando la nota diquantificazione del credito per capitale, interessi e spese, comedepositata nella procedura esecutiva, illustrante anche i criteridi calcolo degli importi dovuti tanto in linea capitale quanto perinteressi».La contestazione aveva, cioè, ad oggetto la sola determinazionepreliminare relativa alla esatta liquidazione del credito spet-tante alla società procedente, nella quale il giudice dell’esecu-zione aveva tenuto conto della sola sorta capitale e delle spese,ma non degli interessi.Non era stato contestato, invece, il provvedimento di assegna-zione delle somme pignorate, che aveva avuto luogo, espres-samente, fino a concorrenza dell’importo della sorta capitale,come sopra determinata, maggiorata degli interessi e dellespese.1.3 In questa situazione, sempre per quanto emerge dagli atti,i debitori opposti avevano chiesto il rigetto dell’opposizione, so-stenendo che la precisazione del credito operata dalla societàprocedente, per sorta capitale ed interessi, costituiva una«estensione del pignoramento, svolta senza il rispetto delle for-malità prescritte»; in particolare, hanno fatto riferimento al li-mite di cui all’art. 546 c.p.c., cioè al limite in cui opera il vincolopignoratizio, costituito dall’importo del credito precettato au-mentato della metà, che segna anche, ovviamente, l’importomassimo suscettibile di assegnazione (in mancanza di esten-sione del pignoramento).La medesima contestazione viene riproposta, in sostanza, nellapresente sede.1.4 Tanto premesso, i ricorrenti sembrano confondere, nelleloro difese, i due diversi profili del provvedimento del giudicedell’esecuzione appena evidenziati: quello della determinazionedel credito fatto valere in via esecutiva e quello del limiteRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026dell’importo oggetto di pignoramento e, quindi, di legittima as-Data pubblicazione 13/04/2026segnazione.Per meglio chiarire il punto, è opportuno far presente che il giu-dice dell’esecuzione, nell’espropriazione di crediti, onde prov-vedere all’assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., deve:a) in primo luogo, determinare l’esatto importo del credito fattovalere in via esecutiva, liquidandolo sulla base di quantoemerge dal titolo esecutivo; tale preliminare determinazionenon incontra limiti “quantitativi”, se non quelli derivanti propriodalle previsioni del titolo esecutivo;b) in secondo luogo, individuare gli importi concretamente as-soggettati al vincolo del pignoramento, in base all’atto di pre-cetto e allo stesso atto di pignoramento; in tale attività, devetener conto dei limiti di cui all’art. 546 c.p.c., oltre che del con-tenuto della dichiarazione di quantità resa dal terzo;c) infine, procedere all’assegnazione al creditore procedentedelle somme disponibili: ciò deve avvenire con il duplice limite,da una parte, dell’importo del credito fatto valere (come liqui-dato sub a) e, dall’altra parte, dell’importo su cui si è concre-tizzato il vincolo del pignoramento (come individuato sub b).Nella specie, oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi propo-sta dalla società creditrice, come già chiarito, era esclusiva-mente l’accertamento preliminare, relativo alla determinazionedel credito da essa fatto valere in via esecutiva (accertamentosub a), nell’effettuare il quale il giudice dell’esecuzione avevaomesso di considerare gli interessi, indicando la sola sorta ca-pitale (oltre alle spese).Non sono stati oggetto di opposizione né l’individuazione deilimiti di efficacia del pignoramento (accertamento sub b), né,tanto meno, il provvedimento di assegnazione finale (sub c), iquali hanno avuto luogo per l’intero importo del credito in que-stione, comprensivo di capitale, interessi e spese.Ric. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026È, del resto, incontrovertibile che l’individuazione dei limiti delData pubblicazione 13/04/2026pignoramento, in relazione ai quali pure non vi è una espressaindicazione nell’ordinanza di assegnazione, è desumibile, perimplicito, dallo stesso contenuto dell’assegnazione finale, cheha avuto luogo, come già ripetutamente chiarito, sino a concor-renza dell’importo totale del credito azionato dalla società pro-cedente, sia per capitale, sia per interessi (come da domanda),sia per spese.Se il giudice dell’esecuzione avesse ritenuto il pignoramento li-mitato ad un importo inferiore a quello del credito fatto valeredalla società procedente, comprensivo di sorta capitale, inte-ressi (come da domanda) e spese, non avrebbe potuto disporrel’assegnazione fino a concorrenza di tale importo, ma avrebbedovuto limitarla all’importo effettivamente pignorato.

Ciò non èavvenuto, non essendo indicata alcuna limitazione in tal sensonell’ordinanza di assegnazione.Sarebbe stato eventualmente onere dei debitori, allora, pro-porre opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di as-segnazione per fare valere un siffatto limite (sempre se sussi-stente, il che è, peraltro, da escludere, come si vedrà oltre).Ma i debitori non hanno proposto alcuna opposizione agli attiesecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, limitandosi a de-durre il preteso limite del vincolo pignoratizio come mera difesain relazione all’opposizione agli atti esecutivi avanzata dalla so-cietà creditrice, che aveva tutt’altro oggetto (e, cioè, si ribadi-sce: il solo accertamento preliminare relativo alla esatta liqui-dazione del complessivo credito fatto valere in via esecutiva).Del resto, la società creditrice non avrebbe neanche potuto, perevidente difetto di interesse ad agire, contestare, con la suaopposizione agli atti esecutivi, il provvedimento di assegna-zione, che era a lei favorevole, in quanto comprensivo degli in-teressi da essa richiesti, oltre che del capitale e delle spese.Ric. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/20261.5 Il tribunale, nel decidere l’opposizione proposta dalla so-Data pubblicazione 13/04/2026cietà creditrice, ha, in verità, dato conto delle difese svolte daidebitori opposti in relazione ai pretesi limiti del vincolo pigno-ratizio, sebbene tali difese, come visto, non fossero del tuttocoerenti con l’oggetto del giudizio: le ha giudicate, peraltro, in-fondate nel merito.Ha, infatti, rilevato che, essendo stato intimato il precetto perl’intero importo del credito consacrato nel titolo esecutivo, com-prensivo di sorta capitale, interessi e spese (detratti gli accontigià pagati), ed avendo avuto luogo il pignoramento fino a con-correnza del medesimo importo, i predetti limiti, anche in ap-plicazione dell’art. 546 c.p.c., non potevano in alcun modo ri-tenersi superati.Ha, comunque, altresì ritenuto che la determinazione del cre-dito fatto valere in executivis dovesse tener conto anche degliinteressi e che la mancata indicazione del loro ammontare inun importo numerico preciso, nel precetto e nel pignoramento,non avesse rilievo in senso contrario, essendo specificati in talirazione aritmetica.Considerato, poi, che il relativo importo finale, come precisatodalla creditrice nel corso del procedimento esecutivo con pun-tuali conteggi, non era stato oggetto di contestazioni sufficien-temente specifiche da parte dei debitori, ha concluso che quellofosse l’importo da considerare, in aggiunta a quello del capitalee delle spese, anche nell’operazione preliminare di determina-zione del credito fatto valere, diversamente da quanto avevafatto il giudice dell’esecuzione.Tali affermazioni sono, in effetti, tutte conformi a diritto.Altrettanto è a dirsi per la decisione finale, di accoglimentodell’opposizione (per il profilo in esame), che va, pertanto, con-fermata, benché debba integrarsi la relativa motivazione con leprecisazioni più sopra esposte.Ric. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026Infatti, benché il tribunale abbia correttamente rilevato che nonData pubblicazione 13/04/2026erano stati affatto superati i limiti del vincolo pignoratizionell’assegnazione dei crediti attinti da detto vincolo, tale que-stione, in realtà, era estranea all’oggetto dell’opposizione: pertale profilo, devono quindi ritenersi, per le stesse ragioni, inam-missibili, prima ancora che infondate nel merito, le censure dicui al motivo di ricorso in esame.Per quanto, poi, attiene alla questione effettivamente oggettodella presente opposizione agli atti esecutivi e, cioè, quella re-lativa alla esatta determinazione del credito della società pro-cedente, è agevole rilevare che, come correttamente ritenutodal tribunale, si doveva senz’altro tener conto sia del capitaleche degli interessi e delle spese, in quanto tale era la previsionedel titolo esecutivo, che aveva trovato piena corrispondenza,dapprima nell’intimazione di cui all’atto di precetto e, poi,nell’atto di pignoramento, senza che possa aver rilievo, in sensocontrario, che l’indicazione fosse stata operata senza lo svi-luppo dei conteggi, essendo comunque specificati in modo ade-guato tutti gli elementi necessari per effettuare tali conteggi.Sotto tale profilo, le censure di cui al motivo di ricorso in esamesono infondate.1.6 È, poi, appena il caso di rilevare che non solo non emergedagli atti che i debitori abbiano mai specificamente contestatol’esatta misura degli interessi dovuti e, cioè, la correttezza delloro calcolo, come effettuato dalla creditrice, sulla base diquanto previsto nel titolo esecutivo, ma una siffatta contesta-zione non è stata formulata, in modo adeguato e sufficiente-mente puntuale, neanche nella presente sede.1.7 Infine, anche per completezza di esposizione, è opportunodare atto che, poiché la determinazione del credito per cui siprocede costituisce un mero accertamento preliminare rispettoal provvedimento di assegnazione, il quale ultimo è di esclusivacompetenza del giudice dell’esecuzione e, poiché, nella specie,Ric. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026la correzione operata dal tribunale, in relazione a tale accerta-Numero di raccolta generale 9328/2026mento, non determina alcuna modifica del provvedimento di Data pubblicazione 13/04/2026assegnazione delle somme pignorate, non si pone alcun pro-blema, sotto il profilo dell’eventuale indebito sconfinamento delgiudice dell’opposizione dai limiti della sua funzione, contraria-mente a quanto, come si vedrà, è accaduto in relazione allequestioni poste con il successivo motivo di ricorso.2.

Con il secondo motivo si denunzia «Violazione degli artt. 545,comma 7, c.p.c. e art. 11 Preleggi, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cpc: il Tribunale, nell’assegnare la quota di pen-sione a carico del debitore [OSCURATO:PERSONA], non ha tenutoconto della novella legislativa di cui al D.L. n. 115 del09.08.2022 (c.d.

“decreto aiuti bis”) convertito dalla L. n. 142del 21.09.2022, il quale ha modificato il comma 7 dell’art. 545e stabilito nuovi limiti al pignoramento della pensione a decor-rere dal 22.09.2022».La censura è svolta «in relazione al secondo capo della sen-tenza, laddove dispone: “assegna al creditore pignorante nuovocessionario del credito [OSCURATO:SOCIETA]. […] Sulle pensionidirette cat.

VOAUT n. 01012422 e VOART n. 33035796 dovutedal terzo pignorato INPS di Pordenone al debitore [OSCURATO:PERSONA]-CENZO, 1/5 della somma derivante dalla differenza tra quantodovuto per le predette pensioni e la misura dell’assegno socialeaumentata della metà”».Il motivo è fondato, nei limiti che saranno chiariti.2.1 Si premette, in linea generale, che l’opposizione agli attiesecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. è un giudizio il cui oggetto èl’accertamento della legittimità degli atti del processo di esecu-zione forzata (sia quelli delle parti, ivi inclusi gli atti cd. pre-esecutivi, sia quelli del giudice dell’esecuzione).Di conseguenza, la sua funzione è tendenzialmente quella diaccertare e dichiarare l’eventuale nullità degli atti di parte, ov-vero accertare la legittimità o illegittimità degli atti del giudiceRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 11 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026dell’esecuzione, con conseguente conferma o revoca degliData pubblicazione 13/04/2026stessi, ma senza modifica o sostituzione di tali provvedimenti,restando sempre riservata al giudice dell’esecuzione la pronun-cia dei provvedimenti tipici del processo esecutivo (pur nel ri-spetto, come è ovvio, dei vincoli derivanti dalla pronuncia cheabbia definito l’opposizione).La natura della sentenza che definisce il giudizio di opposizioneagli atti esecutivi, in altri termini, può dirsi esclusivamente “re-scindente”.Resta sempre riservata al giudice dell’esecuzione la valutazionedelle conseguenze sul processo in corso dell’eventuale dichia-razione di nullità degli atti esecutivi di parte, così come la valu-tazione delle conseguenze della eventuale revoca dei suoi prov-vedimenti e l’eventuale rinnovazione dei medesimi, benché, be-ninteso, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli accertamentioperati nella pronuncia che definisce il giudizio di opposizione.2.2 Tanto premesso, può più agevolmente individuarsi l’og-getto della censura formulata con il motivo di ricorso in esame,relativa al solo provvedimento di assegnazione dei crediti pen-sionistici di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS: per quantoriguarda l’assegnazione degli altri crediti, non essendo formu-late censure nella presente sede, si è, infatti, formato il giudi-cato e nessuna ulteriore pronuncia è possibile.I ricorrenti non contestano la statuizione impugnata nella partein cui il tribunale ha rilevato l’illegittimità dell’ordinanza del giu-dice dell’esecuzione opposta, per avere del tutto omesso diprovvedere all’assegnazione di uno dei crediti pensionisticispettanti al debitore [OSCURATO:PERSONA], e neanche nella parte incui il tribunale ha rilevato analoga illegittimità, sia con riguardoall’esclusione «dalla base di calcolo» della «indeterminatasomma del trattamento pensionistico che dovesse venire acqui-sita dal fallimento», sia con riguardo all’individuazione dellaquota pignorabile del trattamento pensionistico, per l’importoRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 12 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026superiore a quello assolutamente impignorabile, nella misura diData pubblicazione 13/04/2026un nono anziché di un quinto.La contestazione ha ad oggetto esclusivamente la statuizionecon la quale il tribunale, una volta accertati i suddetti profili diillegittimità dell’ordinanza di assegnazione, che ne imponevanola revoca, ha poi provveduto direttamente a pronunciare essostesso un nuovo provvedimento, con il quale ha disposto l’as-segnazione alla società creditrice «sulle pensioni dirette cat.VOAUT n. 01012422 e VOART n. 33035796 dovute dal terzopignorato INPS di Pordenone al debitore [OSCURATO:PERSONA],1/5 della somma derivante dalla differenza tra quanto dovutoper le predette pensioni e la misura dell’assegno sociale au-mentata della metà».Ciò sull’assunto che, essendo frattanto sopravvenuta unanuova normativa che eleva i limiti di impignorabilità assolutadei trattamenti pensionistici, di tale normativa sopravvenutaavrebbe dovuto tenersi conto.In altri termini, non viene contestata la decisione impugnata,nella sua parte “rescindente”, ma esclusivamente nella parte“rescissoria”, cioè nella parte in cui il tribunale, sostituendosi algiudice dell’esecuzione e indebitamente oltrepassando i limiticonnaturati alla sua funzione di giudice dell’opposizione esecu-tiva, ha esso stesso emesso un provvedimento del processoesecutivo.Ma tale statuizione, per quanto sin qui esposto, è, di per sé,illegittima e va, per ciò solo, cassata, poiché l’ampiezza dellacensura consente di esaminarla nel suo complesso.Alla cassazione del provvedimento impugnato deve far seguitouna nuova e diversa decisione nel merito, ovviamente limitataal solo profilo “rescindente” del provvedimento illegittimoemesso dal giudice dell’esecuzione.Segnatamente, in accoglimento dell’opposizione, deve essereesclusivamente revocata l’ordinanza opposta, limitatamente aiRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 13 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026crediti pensionistici spettanti a [OSCURATO:PERSONA] nei confrontiNumero di raccolta generale 9328/2026dell’INPS.

Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]L’emissione del nuovo provvedimento di assegnazione dei sud-detti crediti pensionistici spetta al giudice dell’esecuzione, ilquale dovrà, pertanto, valutare anche i profili di diritto inter-temporale oggetto delle argomentazioni svolte dai ricorrentinella presente sede.È, in proposito, d’altronde, opportuno precisare che, con l’ac-coglimento dell’opposizione agli atti esecutivi e la revocadell’ordinanza di assegnazione dei crediti pensionistici di cui sidiscute, si riapre la procedura esecutiva, la quale tornerà adessere “pendente” davanti al giudice dell’esecuzione.Quest’ultimo, pur dovendo inderogabilmente tenere conto deiprofili di illegittimità del suo precedente provvedimento accer-tati con la sentenza di accoglimento dell’opposizione e pur do-vendo conformarsi alle indicazioni derivanti da tale pronuncia,potrà e dovrà, invece, nuovamente e liberamente valutare gliaspetti non coperti da detta pronuncia, nell’emettere un nuovoprovvedimento che definisca il processo esecutivo.Nella specie, quindi, dovrà, tra l’altro, considerare l’eventualeapplicabilità, nel presente giudizio, delle nuove norme chehanno modificato i limiti di assoluta impignorabilità dei tratta-menti pensionistici.Ed è appena il caso di sottolineare che, a tal fine, dovrà anchetener conto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale nellamateria (cfr.

Corte Cost. n. 12 del 31 gennaio 2019).3.

Il primo motivo del ricorso è rigettato.È accolto il secondo motivo; la sentenza impugnata è cassatain relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, è annul-lata l’ordinanza di assegnazione opposta, limitatamente all’as-segnazione dei crediti pensionistici spettanti a [OSCURATO:PERSONA] confronti dell’INPS, ferma per il resto la pronuncia impu-gnata.Ric. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 14 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026Per quanto attiene alle spese del processo, che devono essereData pubblicazione 13/04/2026nuovamente ed integralmente liquidate, stante la avvenuta de-cisione nel merito, la Corte reputa equo provvedere in sensocorrispondente alla liquidazione già operata dal tribunale (vistala sostanziale conferma dell’assetto dei rapporti tra le parti in-teressate) per il merito, con condanna degli opposti al paga-mento di dette spese in favore della società opponente, cosìcome già liquidate dal tribunale, tenuto conto che l’opposizionedella società procedente è stata integralmente accolta, concompensazione nei rapporti con le altre parti.Possono, invece, essere integralmente compensate tra tutte leparti le spese del giudizio di legittimità, considerato che il ri-corso è stato accolto solo in relazione al secondo motivo, men-tre è stato rigettato con riguardo al primo motivo, con conse-guente reciproca soccombenza, atteso che i motivi avevano adoggetto diversi ragioni di opposizione che, pertanto, costitui-vano distinte autonome domande.

P.Q.MLa Corte:- rigetta il primo motivo del ricorso;- accoglie il secondo motivo, nei limiti e nei sensi di cui inmotivazione; cassa, per l’effetto, la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,annulla l’ordinanza di assegnazione opposta, limitata-mente all’assegnazione dei crediti pensionistici spettantia [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, ferma per il re-sto la pronuncia impugnata;- condanna i debitori ricorrenti opposti a pagare le spesedel grado di merito in favore della società creditrice op-ponente e controricorrente, liquidandole in € 222,00 peresborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre spese generalied accessori di legge; dichiara integralmente compensateRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 15 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026tra tutte le altre parti le spese del suddetto grado di me-Data pubblicazione 13/04/2026rito;- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti lespese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 9 aprile 2026.Il PresidenteRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 16 di 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
071E)rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRAGPP 77B24 M088F)-ricorrenti-nei confronti diMARMAROLE [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresen-tata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 64E01 D442G)[OSCURATO:PERSONA] -INPS ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappre-sentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PRDSRG 72L16 H501O), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E49D665K), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70B67 D883T) eLidia Carcavallo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68C66 F839U)-controricorrenti-nonchéPOLESE Norina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41B49 H657J)Ric. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026DGL [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per-Data pubblicazione 13/04/2026sona del legale rappresentante pro temporeLEISS [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante protempore-intimati-per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pordenone n.7/2024, pubblicata in data 3 gennaio 2024;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del9 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,in forza di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignoratoi crediti vantati dai propri debitori Patrizio, Paolo, Alessandro eVincenzo Lisetto nei confronti di: a) [OSCURATO:PERSONA] (debitrice diVincenzo Lisetto in forza di atto di cessione di quote immobi-liari); b) INPS (debitore di [OSCURATO:PERSONA] per ratei pensioni-stici); c) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. e DGL CostruzioniS.r.l. (rispettivamente debitrici di Paolo, nonché Patrizio e [OSCURATO:PERSONA], per retribuzioni).A seguito delle dichiarazioni dei terzi pignorati, il giudicedell’esecuzione, determinato il credito della procedente in €49.870,03, oltre spese, ha assegnato, in favore di quest’ultima,sino a soddisfazione di detto credito, oltre spese ed interessi,esclusivamente: a) la quota di un ottavo dei crediti retributividi Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; b) la quota di un nono della differenza tra l’importodovuto dall’INPS a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di trattamento pen-sionistico (Cat. VOART, n. 330035796) e la misura dell’assegnosociale aumentata della metà; c) la quota di un nono dei creditiretributivi di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., all’esito dei precedenti pignoramenti gravantisugli stessi.Ric. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026La creditrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensiData pubblicazione 13/04/2026dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione.L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Pordenone, ilquale, previa determinazione del credito fatto valere dalla so-cietà procedente in complessivi € 116.365,74, inclusi gli inte-ressi, ed oltre spese, ha modificato l’ordinanza opposta, asse-gnando alla creditrice: a) i crediti retributivi di Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., nonchéquelli di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., nella quota di un quinto; b) i crediti pensionisticidi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS (pensioni dirette cat.VOAUT n. 01012422 e VOART n. 33035796), nella quota di unquinto della differenza tra l’importo del trattamento e la misuradell’assegno sociale aumentata della metà; c) il credito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in forza del con-tratto di compravendita in data 9 febbraio 2015, pari ad €61.250,00.[OSCURATO:PERSONA], Paolo, Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], sullabase di due motivi.Resistono con distinti controricorsi: a) [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; b) l’INPS.Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti-mati.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione degliartt. 543 e 546 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3:il Tribunale ha assegnato un credito superiore all’importo limitedi cui all’art. 546 c.p.c. ed in difetto di formale e tempestivoRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026intervento-estensione da parte del creditore procedente». LaData pubblicazione 13/04/2026censura è svolta «in relazione al primo capo della sentenza chedispone “determina il credito del creditore pignorante nuovocessionario del credito [OSCURATO:SOCIETA]. in € 116.365,74,oltre alle spese come liquidate nella predetta ordinanza e spesedi registrazione se dovute”».I ricorrenti sostengono che il tribunale, nell’accogliere l’opposi-zione della creditrice procedente e nel determinare, quindi, ilcredito di quest’ultima in complessivi € 116.365,74 (oltrespese), inclusi gli interessi riconosciuti nel titolo esecutivo,avrebbe violato l’art. 546 c.p.c., in quanto in tal modo sarebberimasto assegnato un importo eccedente quello oggetto di pi-gnoramento, il che non è consentito, almeno in mancanza diestensione del relativo vincolo da parte del creditore proce-dente, estensione nella specie non avvenuta.Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, anchese sono necessarie delle precisazioni in relazione alla motiva-zione della statuizione impugnata, la quale è, peraltro, con-forme a diritto nel suo dispositivo finale.1.1 Si premette che, per quanto emerge dagli atti:a) con l’atto di precetto, era stato intimato ai debitori, inforza di decreto ingiuntivo, confermato con sentenza pas-sata in giudicato (credito originariamente di titolaritàdella Banca di [OSCURATO:PERSONA] delle Prealpi e succes-sivamente oggetto di cessione in favore di Marmarole SPVS.r.l.), il pagamento dell’importo di € 49.870,03, «oltreai competenti interessi scalarmente calcolati dal16.12.204 sino al saldo effettivo al tasso di mora contrat-tualmente pattuito e comunque entro il limite di quellosoglia previsto dalla normativa antiusura: - dell’11,85%in relazione allo scoperto di c/c n. 19/0000000747; -dell’11,20% in relazione allo scoperto di c/c n.22/000103061; - del 5,75% in relazione al residuo mutuoRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026fondiario del 26/7/2011», secondo quanto espressa-Data pubblicazione 13/04/2026mente previsto nello stesso titolo esecutivo;b) l’atto di pignoramento era stato eseguito dalla societàcreditrice, sulla base di detto atto di precetto, «sino allaconcorrenza del proprio credito per sorte capitale, inte-ressi e spese» e, più precisamente, «sino alla concor-renza dell’importo di € 78.805,04 ovverosia pari al creditoprecettato (euro 49.870,03) aumentato della metà exart. 546 c.p.c., oltre interessi e spese»;c) l’assegnazione, da parte del giudice dell’esecuzione,aveva avuto luogo, previa determinazione del creditofatto valere dalla società procedente in € 49.870,03, oltrespese, «sino a soddisfo del credito per cui si procede,come sopra determinato, oltre alle spese liquidate, allespese di registrazione della presente ordinanza, se do-vuta, e agli interessi maturandi a scalare sulla sorta ca-pitale come da domanda», senza alcuna indicazione di ul-teriori limitazioni.1.2 La società procedente e assegnataria ha proposto opposi-zione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso taleordinanza, limitatamente alla preliminare “determinazione” delsuo credito, in quanto il giudice dell’esecuzione, nell’operaretale determinazione, aveva fatto riferimento solo alla sorta ca-pitale e alle spese, ma non agli interessi.Non è stata proposta opposizione, da nessuna delle parti, conriguardo al provvedimento finale di assegnazione dei crediti pi-gnorati, che, al contrario, ha avuto luogo fino a concorrenza delpredetto credito, maggiorato sia degli interessi «come da do-manda», sia delle spese.Lo stesso tribunale, nella sentenza impugnata che ha decisol’opposizione, dà chiaramente atto del fatto che la società op-ponente aveva contestato (in relazione al profilo in esame) ilprovvedimento del giudice dell’esecuzione «nella parte in cui haRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026determinato il credito dell’attrice in € 49.870,03, anziché inData pubblicazione 13/04/2026quello quantificato di € 116.365,74, richiamando la nota diquantificazione del credito per capitale, interessi e spese, comedepositata nella procedura esecutiva, illustrante anche i criteridi calcolo degli importi dovuti tanto in linea capitale quanto perinteressi».La contestazione aveva, cioè, ad oggetto la sola determinazionepreliminare relativa alla esatta liquidazione del credito spet-tante alla società procedente, nella quale il giudice dell’esecu-zione aveva tenuto conto della sola sorta capitale e delle spese,ma non degli interessi.Non era stato contestato, invece, il provvedimento di assegna-zione delle somme pignorate, che aveva avuto luogo, espres-samente, fino a concorrenza dell’importo della sorta capitale,come sopra determinata, maggiorata degli interessi e dellespese.1.3 In questa situazione, sempre per quanto emerge dagli atti,i debitori opposti avevano chiesto il rigetto dell’opposizione, so-stenendo che la precisazione del credito operata dalla societàprocedente, per sorta capitale ed interessi, costituiva una«estensione del pignoramento, svolta senza il rispetto delle for-malità prescritte»; in particolare, hanno fatto riferimento al li-mite di cui all’art. 546 c.p.c., cioè al limite in cui opera il vincolopignoratizio, costituito dall’importo del credito precettato au-mentato della metà, che segna anche, ovviamente, l’importomassimo suscettibile di assegnazione (in mancanza di esten-sione del pignoramento).La medesima contestazione viene riproposta, in sostanza, nellapresente sede.1.4 Tanto premesso, i ricorrenti sembrano confondere, nelleloro difese, i due diversi profili del provvedimento del giudicedell’esecuzione appena evidenziati: quello della determinazionedel credito fatto valere in via esecutiva e quello del limiteRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026dell’importo oggetto di pignoramento e, quindi, di legittima as-Data pubblicazione 13/04/2026segnazione.Per meglio chiarire il punto, è opportuno far presente che il giu-dice dell’esecuzione, nell’espropriazione di crediti, onde prov-vedere all’assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., deve:a) in primo luogo, determinare l’esatto importo del credito fattovalere in via esecutiva, liquidandolo sulla base di quantoemerge dal titolo esecutivo; tale preliminare determinazionenon incontra limiti “quantitativi”, se non quelli derivanti propriodalle previsioni del titolo esecutivo;b) in secondo luogo, individuare gli importi concretamente as-soggettati al vincolo del pignoramento, in base all’atto di pre-cetto e allo stesso atto di pignoramento; in tale attività, devetener conto dei limiti di cui all’art. 546 c.p.c., oltre che del con-tenuto della dichiarazione di quantità resa dal terzo;c) infine, procedere all’assegnazione al creditore procedentedelle somme disponibili: ciò deve avvenire con il duplice limite,da una parte, dell’importo del credito fatto valere (come liqui-dato sub a) e, dall’altra parte, dell’importo su cui si è concre-tizzato il vincolo del pignoramento (come individuato sub b).Nella specie, oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi propo-sta dalla società creditrice, come già chiarito, era esclusiva-mente l’accertamento preliminare, relativo alla determinazionedel credito da essa fatto valere in via esecutiva (accertamentosub a), nell’effettuare il quale il giudice dell’esecuzione avevaomesso di considerare gli interessi, indicando la sola sorta ca-pitale (oltre alle spese).Non sono stati oggetto di opposizione né l’individuazione deilimiti di efficacia del pignoramento (accertamento sub b), né,tanto meno, il provvedimento di assegnazione finale (sub c), iquali hanno avuto luogo per l’intero importo del credito in que-stione, comprensivo di capitale, interessi e spese.Ric. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026È, del resto, incontrovertibile che l’individuazione dei limiti delData pubblicazione 13/04/2026pignoramento, in relazione ai quali pure non vi è una espressaindicazione nell’ordinanza di assegnazione, è desumibile, perimplicito, dallo stesso contenuto dell’assegnazione finale, cheha avuto luogo, come già ripetutamente chiarito, sino a concor-renza dell’importo totale del credito azionato dalla società pro-cedente, sia per capitale, sia per interessi (come da domanda),sia per spese.Se il giudice dell’esecuzione avesse ritenuto il pignoramento li-mitato ad un importo inferiore a quello del credito fatto valeredalla società procedente, comprensivo di sorta capitale, inte-ressi (come da domanda) e spese, non avrebbe potuto disporrel’assegnazione fino a concorrenza di tale importo, ma avrebbedovuto limitarla all’importo effettivamente pignorato. Ciò non èavvenuto, non essendo indicata alcuna limitazione in tal sensonell’ordinanza di assegnazione.Sarebbe stato eventualmente onere dei debitori, allora, pro-porre opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di as-segnazione per fare valere un siffatto limite (sempre se sussi-stente, il che è, peraltro, da escludere, come si vedrà oltre).Ma i debitori non hanno proposto alcuna opposizione agli attiesecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, limitandosi a de-durre il preteso limite del vincolo pignoratizio come mera difesain relazione all’opposizione agli atti esecutivi avanzata dalla so-cietà creditrice, che aveva tutt’altro oggetto (e, cioè, si ribadi-sce: il solo accertamento preliminare relativo alla esatta liqui-dazione del complessivo credito fatto valere in via esecutiva).Del resto, la società creditrice non avrebbe neanche potuto, perevidente difetto di interesse ad agire, contestare, con la suaopposizione agli atti esecutivi, il provvedimento di assegna-zione, che era a lei favorevole, in quanto comprensivo degli in-teressi da essa richiesti, oltre che del capitale e delle spese.Ric. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/20261.5 Il tribunale, nel decidere l’opposizione proposta dalla so-Data pubblicazione 13/04/2026cietà creditrice, ha, in verità, dato conto delle difese svolte daidebitori opposti in relazione ai pretesi limiti del vincolo pigno-ratizio, sebbene tali difese, come visto, non fossero del tuttocoerenti con l’oggetto del giudizio: le ha giudicate, peraltro, in-fondate nel merito.Ha, infatti, rilevato che, essendo stato intimato il precetto perl’intero importo del credito consacrato nel titolo esecutivo, com-prensivo di sorta capitale, interessi e spese (detratti gli accontigià pagati), ed avendo avuto luogo il pignoramento fino a con-correnza del medesimo importo, i predetti limiti, anche in ap-plicazione dell’art. 546 c.p.c., non potevano in alcun modo ri-tenersi superati.Ha, comunque, altresì ritenuto che la determinazione del cre-dito fatto valere in executivis dovesse tener conto anche degliinteressi e che la mancata indicazione del loro ammontare inun importo numerico preciso, nel precetto e nel pignoramento,non avesse rilievo in senso contrario, essendo specificati in talirazione aritmetica.Considerato, poi, che il relativo importo finale, come precisatodalla creditrice nel corso del procedimento esecutivo con pun-tuali conteggi, non era stato oggetto di contestazioni sufficien-temente specifiche da parte dei debitori, ha concluso che quellofosse l’importo da considerare, in aggiunta a quello del capitalee delle spese, anche nell’operazione preliminare di determina-zione del credito fatto valere, diversamente da quanto avevafatto il giudice dell’esecuzione.Tali affermazioni sono, in effetti, tutte conformi a diritto.Altrettanto è a dirsi per la decisione finale, di accoglimentodell’opposizione (per il profilo in esame), che va, pertanto, con-fermata, benché debba integrarsi la relativa motivazione con leprecisazioni più sopra esposte.Ric. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026Infatti, benché il tribunale abbia correttamente rilevato che nonData pubblicazione 13/04/2026erano stati affatto superati i limiti del vincolo pignoratizionell’assegnazione dei crediti attinti da detto vincolo, tale que-stione, in realtà, era estranea all’oggetto dell’opposizione: pertale profilo, devono quindi ritenersi, per le stesse ragioni, inam-missibili, prima ancora che infondate nel merito, le censure dicui al motivo di ricorso in esame.Per quanto, poi, attiene alla questione effettivamente oggettodella presente opposizione agli atti esecutivi e, cioè, quella re-lativa alla esatta determinazione del credito della società pro-cedente, è agevole rilevare che, come correttamente ritenutodal tribunale, si doveva senz’altro tener conto sia del capitaleche degli interessi e delle spese, in quanto tale era la previsionedel titolo esecutivo, che aveva trovato piena corrispondenza,dapprima nell’intimazione di cui all’atto di precetto e, poi,nell’atto di pignoramento, senza che possa aver rilievo, in sensocontrario, che l’indicazione fosse stata operata senza lo svi-luppo dei conteggi, essendo comunque specificati in modo ade-guato tutti gli elementi necessari per effettuare tali conteggi.Sotto tale profilo, le censure di cui al motivo di ricorso in esamesono infondate.1.6 È, poi, appena il caso di rilevare che non solo non emergedagli atti che i debitori abbiano mai specificamente contestatol’esatta misura degli interessi dovuti e, cioè, la correttezza delloro calcolo, come effettuato dalla creditrice, sulla base diquanto previsto nel titolo esecutivo, ma una siffatta contesta-zione non è stata formulata, in modo adeguato e sufficiente-mente puntuale, neanche nella presente sede.1.7 Infine, anche per completezza di esposizione, è opportunodare atto che, poiché la determinazione del credito per cui siprocede costituisce un mero accertamento preliminare rispettoal provvedimento di assegnazione, il quale ultimo è di esclusivacompetenza del giudice dell’esecuzione e, poiché, nella specie,Ric. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026la correzione operata dal tribunale, in relazione a tale accerta-Numero di raccolta generale 9328/2026mento, non determina alcuna modifica del provvedimento di Data pubblicazione 13/04/2026assegnazione delle somme pignorate, non si pone alcun pro-blema, sotto il profilo dell’eventuale indebito sconfinamento delgiudice dell’opposizione dai limiti della sua funzione, contraria-mente a quanto, come si vedrà, è accaduto in relazione allequestioni poste con il successivo motivo di ricorso.2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione degli artt. 545,comma 7, c.p.c. e art. 11 Preleggi, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cpc: il Tribunale, nell’assegnare la quota di pen-sione a carico del debitore [OSCURATO:PERSONA], non ha tenutoconto della novella legislativa di cui al D.L. n. 115 del09.08.2022 (c.d. “decreto aiuti bis”) convertito dalla L. n. 142del 21.09.2022, il quale ha modificato il comma 7 dell’art. 545e stabilito nuovi limiti al pignoramento della pensione a decor-rere dal 22.09.2022».La censura è svolta «in relazione al secondo capo della sen-tenza, laddove dispone: “assegna al creditore pignorante nuovocessionario del credito [OSCURATO:SOCIETA]. […] Sulle pensionidirette cat. VOAUT n. 01012422 e VOART n. 33035796 dovutedal terzo pignorato INPS di Pordenone al debitore [OSCURATO:PERSONA]-CENZO, 1/5 della somma derivante dalla differenza tra quantodovuto per le predette pensioni e la misura dell’assegno socialeaumentata della metà”».Il motivo è fondato, nei limiti che saranno chiariti.2.1 Si premette, in linea generale, che l’opposizione agli attiesecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. è un giudizio il cui oggetto èl’accertamento della legittimità degli atti del processo di esecu-zione forzata (sia quelli delle parti, ivi inclusi gli atti cd. pre-esecutivi, sia quelli del giudice dell’esecuzione).Di conseguenza, la sua funzione è tendenzialmente quella diaccertare e dichiarare l’eventuale nullità degli atti di parte, ov-vero accertare la legittimità o illegittimità degli atti del giudiceRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 11 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026dell’esecuzione, con conseguente conferma o revoca degliData pubblicazione 13/04/2026stessi, ma senza modifica o sostituzione di tali provvedimenti,restando sempre riservata al giudice dell’esecuzione la pronun-cia dei provvedimenti tipici del processo esecutivo (pur nel ri-spetto, come è ovvio, dei vincoli derivanti dalla pronuncia cheabbia definito l’opposizione).La natura della sentenza che definisce il giudizio di opposizioneagli atti esecutivi, in altri termini, può dirsi esclusivamente “re-scindente”.Resta sempre riservata al giudice dell’esecuzione la valutazionedelle conseguenze sul processo in corso dell’eventuale dichia-razione di nullità degli atti esecutivi di parte, così come la valu-tazione delle conseguenze della eventuale revoca dei suoi prov-vedimenti e l’eventuale rinnovazione dei medesimi, benché, be-ninteso, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli accertamentioperati nella pronuncia che definisce il giudizio di opposizione.2.2 Tanto premesso, può più agevolmente individuarsi l’og-getto della censura formulata con il motivo di ricorso in esame,relativa al solo provvedimento di assegnazione dei crediti pen-sionistici di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS: per quantoriguarda l’assegnazione degli altri crediti, non essendo formu-late censure nella presente sede, si è, infatti, formato il giudi-cato e nessuna ulteriore pronuncia è possibile.I ricorrenti non contestano la statuizione impugnata nella partein cui il tribunale ha rilevato l’illegittimità dell’ordinanza del giu-dice dell’esecuzione opposta, per avere del tutto omesso diprovvedere all’assegnazione di uno dei crediti pensionisticispettanti al debitore [OSCURATO:PERSONA], e neanche nella parte incui il tribunale ha rilevato analoga illegittimità, sia con riguardoall’esclusione «dalla base di calcolo» della «indeterminatasomma del trattamento pensionistico che dovesse venire acqui-sita dal fallimento», sia con riguardo all’individuazione dellaquota pignorabile del trattamento pensionistico, per l’importoRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 12 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026superiore a quello assolutamente impignorabile, nella misura diData pubblicazione 13/04/2026un nono anziché di un quinto.La contestazione ha ad oggetto esclusivamente la statuizionecon la quale il tribunale, una volta accertati i suddetti profili diillegittimità dell’ordinanza di assegnazione, che ne imponevanola revoca, ha poi provveduto direttamente a pronunciare essostesso un nuovo provvedimento, con il quale ha disposto l’as-segnazione alla società creditrice «sulle pensioni dirette cat.VOAUT n. 01012422 e VOART n. 33035796 dovute dal terzopignorato INPS di Pordenone al debitore [OSCURATO:PERSONA],1/5 della somma derivante dalla differenza tra quanto dovutoper le predette pensioni e la misura dell’assegno sociale au-mentata della metà».Ciò sull’assunto che, essendo frattanto sopravvenuta unanuova normativa che eleva i limiti di impignorabilità assolutadei trattamenti pensionistici, di tale normativa sopravvenutaavrebbe dovuto tenersi conto.In altri termini, non viene contestata la decisione impugnata,nella sua parte “rescindente”, ma esclusivamente nella parte“rescissoria”, cioè nella parte in cui il tribunale, sostituendosi algiudice dell’esecuzione e indebitamente oltrepassando i limiticonnaturati alla sua funzione di giudice dell’opposizione esecu-tiva, ha esso stesso emesso un provvedimento del processoesecutivo.Ma tale statuizione, per quanto sin qui esposto, è, di per sé,illegittima e va, per ciò solo, cassata, poiché l’ampiezza dellacensura consente di esaminarla nel suo complesso.Alla cassazione del provvedimento impugnato deve far seguitouna nuova e diversa decisione nel merito, ovviamente limitataal solo profilo “rescindente” del provvedimento illegittimoemesso dal giudice dell’esecuzione.Segnatamente, in accoglimento dell’opposizione, deve essereesclusivamente revocata l’ordinanza opposta, limitatamente aiRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 13 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026crediti pensionistici spettanti a [OSCURATO:PERSONA] nei confrontiNumero di raccolta generale 9328/2026dell’INPS. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]L’emissione del nuovo provvedimento di assegnazione dei sud-detti crediti pensionistici spetta al giudice dell’esecuzione, ilquale dovrà, pertanto, valutare anche i profili di diritto inter-temporale oggetto delle argomentazioni svolte dai ricorrentinella presente sede.È, in proposito, d’altronde, opportuno precisare che, con l’ac-coglimento dell’opposizione agli atti esecutivi e la revocadell’ordinanza di assegnazione dei crediti pensionistici di cui sidiscute, si riapre la procedura esecutiva, la quale tornerà adessere “pendente” davanti al giudice dell’esecuzione.Quest’ultimo, pur dovendo inderogabilmente tenere conto deiprofili di illegittimità del suo precedente provvedimento accer-tati con la sentenza di accoglimento dell’opposizione e pur do-vendo conformarsi alle indicazioni derivanti da tale pronuncia,potrà e dovrà, invece, nuovamente e liberamente valutare gliaspetti non coperti da detta pronuncia, nell’emettere un nuovoprovvedimento che definisca il processo esecutivo.Nella specie, quindi, dovrà, tra l’altro, considerare l’eventualeapplicabilità, nel presente giudizio, delle nuove norme chehanno modificato i limiti di assoluta impignorabilità dei tratta-menti pensionistici.Ed è appena il caso di sottolineare che, a tal fine, dovrà anchetener conto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale nellamateria (cfr. Corte Cost. n. 12 del 31 gennaio 2019).3. Il primo motivo del ricorso è rigettato.È accolto il secondo motivo; la sentenza impugnata è cassatain relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, è annul-lata l’ordinanza di assegnazione opposta, limitatamente all’as-segnazione dei crediti pensionistici spettanti a [OSCURATO:PERSONA] confronti dell’INPS, ferma per il resto la pronuncia impu-gnata.Ric. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 14 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026Per quanto attiene alle spese del processo, che devono essereData pubblicazione 13/04/2026nuovamente ed integralmente liquidate, stante la avvenuta de-cisione nel merito, la Corte reputa equo provvedere in sensocorrispondente alla liquidazione già operata dal tribunale (vistala sostanziale conferma dell’assetto dei rapporti tra le parti in-teressate) per il merito, con condanna degli opposti al paga-mento di dette spese in favore della società opponente, cosìcome già liquidate dal tribunale, tenuto conto che l’opposizionedella società procedente è stata integralmente accolta, concompensazione nei rapporti con le altre parti.Possono, invece, essere integralmente compensate tra tutte leparti le spese del giudizio di legittimità, considerato che il ri-corso è stato accolto solo in relazione al secondo motivo, men-tre è stato rigettato con riguardo al primo motivo, con conse-guente reciproca soccombenza, atteso che i motivi avevano adoggetto diversi ragioni di opposizione che, pertanto, costitui-vano distinte autonome domande. P.Q.MLa Corte:- rigetta il primo motivo del ricorso;- accoglie il secondo motivo, nei limiti e nei sensi di cui inmotivazione; cassa, per l’effetto, la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,annulla l’ordinanza di assegnazione opposta, limitata-mente all’assegnazione dei crediti pensionistici spettantia [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, ferma per il re-sto la pronuncia impugnata;- condanna i debitori ricorrenti opposti a pagare le spesedel grado di merito in favore della società creditrice op-ponente e controricorrente, liquidandole in € 222,00 peresborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre spese generalied accessori di legge; dichiara integralmente compensateRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 15 di 16Numero registro generale 4802/2024Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 9328/2026tra tutte le altre parti le spese del suddetto grado di me-Data pubblicazione 13/04/2026rito;- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti lespese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 9 aprile 2026.Il PresidenteRic. n. 4802/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 16 di 16
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