CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 39868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente: a. sentenza del Tribunale di Ferrara, in data 28 giugno 2016, di condanna per il delitto di cui all'art. 2 D. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Ferrara il 26 febbraio 2013; b. sentenza della Corte di Appello di Bologna, in data 22 maggio 2020, di condanna per il delitto di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, L.F. fatto commesso da Cenci nella qualità di amministratore di fatto della s.a.s. "Terre nostre di [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita il 17 ottobre 2013. A ragione della decisione il Tribunale, pur preso atto che si trattava di reati coevi e accOmunati dalla loro commissione nell'esercizio di un'impresa commerciale, valorizzava la circostanza dell'assenza di qualsivoglia elemento di collegamento tra le due società indicativo di una unitaria e anticipata deliberazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore, e deduce violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen., 671 cod. proc. pen., 186 e 187 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione non avrebbe svolto una concreta disamina degli indici rivelatori dalla continuazione, invece sussistente sulla scorta della finalità per la quale Cenci ha agito, in modo sistematico/ per il proprio arricchimento. Giusta la tesi difensiva vi sarebbe contiguità temporale tra illeciti e analogia nel modus operandi e la circostanza che in uno dei procedimenti il ricorrente agisse quale amministratore di fatto/ e nell'altro quale amministratore di diritto, sarebbe sintomatica dell'unitaria deliberazione portata avanti dall'imputato a prescindere dal ruolo rivestito. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 13 aprile 2023, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Com'è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01). 3. Tanto premesso, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e, pur rilevando che si tratta di reati perpetrati dal ricorrente in un contesto temporale ristretto e nella pecutiare qualità dell'esercizio di un'impresa, ha evidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, quale elemento decisivo per escludere l'unicità di disegno criminoso /la circostanza che i fatti sono riconducibili ad autonome e occasionali determinazioni, insorte e delineate nei loro elementi cognitivi e volitivi in distinti momenti storici. Ha altresì evidenziato come le asserite analogie siano piuttosto ascrivibili a una abitualità nella commissione di reati, a dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione criminosa. A fronte di tanto, il ricorrente, nel censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata, confonde l'unicità del movente con il vincolo della continuazione. Per l'accertamento della continuazione non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose, giacché l'identità del movente è insufficiente a rivelare la medesimezza del disegno criminoso, il quale non va poi confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto, essendo invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili a un atto psichico unico, ossia siano state previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato ed elaborato nelle sue linee generali ed essenziali (Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 203987). 4. L'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile con conseguente y condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa