CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03879/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3564/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocataLIVIA SALVINI -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.3875/2016 depositata i l 01/07/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR), con la sentenza n. 3875/2016 depositata in data 01/07/2016, ha rigettato gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (hinc: la contribuente o la società contribuente) contro la sentenza n. 9848/2014, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto, parzialmente, il ricorso del contribuente contro l’atto di intimazione relativo all’anno d’imposta 2007. 2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 3. La controricorrente ha resistito con controricorso, proponendo, contestualmente, ricorso incidentale condizionatocon un motivo. 4. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso al ricorso incidentale condizionato. 5. L’Agenzia delle Entrate , in data 23/03/2023, ha depositato comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, dove, con riferimento al giudizio in epigrafe, si legge che: «la definizione agevolata presentata ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 193/2016 dalla società [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai giudizi instaurati avverso le sentenze n. 3593/44/2015 e 4674/35/2015 della CTR di Milano, esplica effetto sulla controversia di cui all’oggetto.» 5.1. L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992. Considerato che: 1. Secondo quanto risulta dagli atti di causa il presente giudizio si inserisce in un più ampio contenzioso in essere tra le medesime parti. Il giudizio definito dalla CTR con sentenza n. 4674/2015 (cui fa riferimento la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia) riguarda l’avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007. 2. Risulta, sempre dagli atti causa che l’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio (relativa all’anno 2007) era stata emessa in esito alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Milano n. 1802/2014. Tale contenzioso era, poi, proseguito – a seguito del parziale annullamento dell’atto impositivo in autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria – davanti alla CTR (relativamente alla sola IVA). 2.1. Il giudice di secondo grado aveva respinto il ricorso della società contribuentecon sentenza n. 4674/2015. 2.2. La contribuente ha , quindi, proposto ricorso in cassazione e il procedimento sub R.G. n. 794/2016 è stato definito con ordinanza n. 25233/2023, con la quale questa Corte, in data 24/08/2023,ha dichiarato l’estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata ex d.l. n. 193 del 2016(sulla conoscibilità di questo provvedimento v. Cass. 15/04/2011, n. 8614). 3. Alla luce di quanto sin qui evidenziato sussistono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo superfluo riferire sui motivi del ricorso principale e di quello incidentalecondizionato. 3.1. Le spese, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dispone che le spese restino a definitivo carico delle parti che le hanno ant